Tribunale Nola, Collegio A - sentenza emessa in data 16/05/2024, n. 1076. Presidente estensore dott.ssa…
Molestie: condotta punibile.
(art. 660 c.p.)
Il reato in questione è integrato da “qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione. Ricorre l’elemento soggettivo laddove sussista la consapevolezza da parte dell’agente del carattere molesto della propria condotta.
Tribunale Nola, GM Luzzi, sentenza 11 giugno 2024, n.1295.
Questo articolo ha 0 commenti