skip to Main Content
info@camerapenalenola.it

Sentenza n. 253 emessa in data 04/06/2026 dal G.I.P. del Tribunale di Nola dr. Raffaele Muzzica

Omicidio tentato ed aggravante della premeditazione
Sentenza n. 253 emessa in data 04/06/2026
dal G.I.P. del Tribunale di Nola dr. Raffaele Muzzica
Omicidio tentato ed aggravante della premeditazione
Sulla esclusione della aggravante della cd. “premeditazione” nelle ipotesi di tentativo di omicidio
A cura di Giacomo Pietropaolo

Massima
La mera preordinazione del delitto, intesa come appostamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a quest’ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a ritenere integrata l’aggravante della premeditazione che postula, invece, il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, del proposito omicidiario. Nel caso di specie, la concitazione dei fatti ed il lasso temporale tutto sommato non particolarmente prolungato in cui gli stessi si sono verificati, non consente di ritenere dimostrata alcuna preventiva organizzazione di mezzi, giacché, pur restando impregiudicato il previo possesso dell’arma da parte dell’imputato, solamente nell’ambito della concitazione del momento questi consolidava il formarsi della propria volontà omicidiaria.

Key word: Tentativo omicidio – premeditazione – esclusione dell’aggravante

Abstract
Con la sentenza di seguito riportata, emessa all’esito di giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Nola, dr. Raffaele Muzzica, nel condannare l’imputato per il delitto di tentato omicidio – contestato unitamente alle circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione – e di porto e detenzione di arma da fuoco, riteneva tuttavia di escludere, con riferimento al delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p., la circostanza aggravante di cui all’art. 577 co. 1 n. 3.
Il percorso motivazionale di cui si compone la sentenza valorizza, alla luce dei più recenti arresti nomofilattici ed attraverso un condivisibile ragionamento afferente alle modalità di manifestazione della condotta, il dato temporale all’interno del quale sarebbe maturato il proposito omicidiario.
Ed infatti, secondo il giudice nolano, la circostanza che l’imputato fosse uscito di casa previo possesso dell’arma utilizzata poi per commettere il delitto, non sarebbe sufficiente, da sola, ai fini della configurabilità della aggravante della premeditazione, la cui integrazione, invece, andrebbe rinvenuta, più che in una prospettiva di mera predisposizione dei mezzi minimi necessari alla commissione del reato, nella radicata e persistente volontà omicidiaria protrattasi per un arco temporale sufficientemente ampio tra l’insorgere del proposito e la consumazione del delitto.

Fatto contestato
Nella vicenda in esame, come poc’anzi anticipato, l’imputato veniva rinviato a giudizio per i delitti di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione, e di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, secondo il Pubblico Ministero che formulava l’imputazione, l’aggravante della cd. “premeditazione” andava ritenuta sussistente nel momento in cui l’agente, essendosi diretto armato con pistola già carica verso la vittima, aveva posto in essere la propria condotta attraverso una predisposizione dei mezzi idonei per la commissione del delitto.
Invero l’imputato, a seguito di una lite intercorsa il giorno precedente con la vittima, avendola di seguito intercettata visivamente mentre era intenta a colloquiare per strada con altro soggetto, decideva di accostare la propria autovettura e, dirigendosi verso la persona offesa armato di pistola Revolver Magnum 375, dapprima gli assestava uno schiaffo al volto e, successivamente, gli esplodeva, a brevissima distanza, un colpo all’altezza dell’addome, ferendola gravemente.
Tale dinamica del fatto, dunque, secondo la Pubblica Accusa era da ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità della premeditazione, giacché il previo possesso dell’arma da parte dell’agente, in relazione alla lite verificatasi precedentemente, era sintomatico di una consolidata volontà omicidiaria radicatasi nella psiche dell’imputato.

Stralcio della motivazione della sentenza
“Ritiene questo Giudice che non sussista sufficiente prova dell’aggravante della premeditazione, patimenti contestata dal PM. Come è noto, “In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a quest’ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l’aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la premeditazione nell’attività di organizzazione e di pianificazione dell’azione omicida, mediante un lungo e accurato studio dello stato dei luoghi e delle abitudini della vittima)”. (Sez. 1, Sentenza n. 37825 del 29/04/2022 Ud. (dep. 06/10/2022) Rv. 283512 – 01).
Nel caso di specie, la concitazione dei fatti ed il lasso temporale tutto sommato non particolarmente prolungato in cui gli stessi si sono verificati non consente di ritenere dimostrata alcuna preventiva organizzazione dei mezzi e delle modalità di realizzazione dei reati in contestazione. Impregiudicato il previo possesso dell’arma – dato, questo, di per sé solo non autosufficiente ai fini dell’integrazione dell’aggravante — è emerso dagli atti che l’imputato maturava, istantaneamente ed alla vista della vittima, l’intento di recargli danno. Soltanto nell’ambito della concitazione del momento, l’imputato consolidava ed accettava il formarsi di una volontà omicidiaria, puntando l’arma da fuoco ad un punto vitale come l’addome. Il ristretto lasso temporale, dunque, e le stesse modalità dell’azione non consentono di ritenere provata la contestata aggravante, secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell’ aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezza impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l’agente sulla grave decisione adottata e a consentire l’attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere. (Fattispecie relativa ad agente che aveva teso alla vittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza della risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi il riconoscimento dell’aggravante, in presenza di un intervallo di temporale di circa quaranta minuti tra l’insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione) (Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024 dep. 2025, N, Rv. 287472 -01).
PQM
Letti gli art. 438, 533-535 c.p.p., dichiara Caio colpevole dei reati a lui ascritti e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 577 n. 3 c.p., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante di cui agli artt. 61 n. 1, 577 n. 4 c.p., ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la riduzione per il rito, per l’effetto lo condanna alla pena finale di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere,

Tribunale di Nola – G.I.P. dr. Raffaele Muzzica –
sentenza n. 253 del 04 giugno 2026.

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back To Top