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Sentenza n. 1886/25;emessa in data 18.11.2025

Sentenza n. 1886/25;emessa in data 18.11.2025 dal Collegio A del Tribunale di Nola Pres. Dr.ssa Agnese Di Ioro Giudice Dr.ssa Ester Ricciardelli Giudice est. Dr. Arnaldo Merola

Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale

Sulla non configurabilità del delitto di autoriciclaggio nelle ipotesi di reinvestimento di beni oggetto di condotte distrattive fallimentari.
A cura di Giacomo Pietropaolo

Massima
Non integra autoriciclaggio il semplice transito dei beni distratti verso una società operativa, soprattutto quando, come nel caso di specie, la società beneficiaria sia un’impresa reale, che svolge un’attività economica effettiva, nella quale i beni sottratti vengono fisiologicamente assorbiti nel normale ciclo di impresa. In tali casi, si sostiene che il mero utilizzo del bene distratto all’interno dell’attività della società beneficiaria coincide materialmente con il momento della distrazione stessa, poiché la destinazione finale costituisce già parte integrante dell’operazione distrattiva e non ne rappresenta uno sviluppo autonomo. La linea interpretativa che ha trovato maggiore consolidamento sottolinea come l’autoriciclaggio richieda un’attività aggiuntiva rispetto alla distrazione, che sia idonea a rendere più complessa l’individuazione dell’origine del bene, andando oltre il semplice impiego nella fisiologia aziendale.

Key word: Autoriciclaggio – bancarotta patrimoniale – condotte distrattive

Abstract
Con la sentenza di seguito riportata, il Tribunale di Nola nel condannare gli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale cd. “per distrazione”, riteneva, tuttavia, di assolvere gli stessi dalla contestazione di autoriciclaggio perché il fatto non sussiste.
In particolare, secondo la formulazione del capo di imputazione, la condotta di cui all’art. 648-ter.1 c.p. si sarebbe consumata nel momento in cui i beni oggetto di distrazione fallimentare erano stati trasferiti dal patrimonio della fallita in favore di altra compagine sociale, assurgendo, di fatto, ad attività di reinvestimento economico del bene di derivazione illecita.
Ebbene, il Tribunale nolano, nell’affrontare la questione sulla possibilità di ritenere sussistente il concorso tra le due fattispecie delittuose, perviene ad un giudizio sulla non configurabilità, in capo agli odierni imputati, del reato di autoriciclaggio, aderendo ad un recente ed ormai consolidato orientamento nomofilattico in materia di valorizzazione degli elementi costitutivi del delitto de quo quando contestato nell’ambito di concomitanti condotte penal-fallimentari.
A tale riguardo, invero, l’accertamento della natura di “reinvestimento” della res delittuosa in altre attività economiche e/o imprenditoriali, presuppone che la condotta di reimpiego sia necessariamente connotata da quello che la Suprema Corte definisce “quid pluris”, ovvero, quella attività, ulteriore al mero trasferimento, che denoti l’attitudine dissimulatoria della provenienza illecita del bene reinvestito.
In tale prospettiva ermeneutica, cui si è fondata l’assoluzione degli imputati nel caso in esame, dunque, il mero reimpiego del bene oggetto di distrazione fallimentare all’interno di un’attività economica lecita, attuatosi attraverso una mera cessione dei cespiti aziendali, non andrebbe ad integrare gli elementi costitutivi del reato di autoriciclaggio.

Fatto contestato
Gli imputati venivano tratti a giudizio per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta nonché per il delitto di autoriciclaggio.
La condotta “distrattiva”, da cui sarebbe dipesa poi la formulazione della successiva contestazione di cui all’art. 648-ter.1 c.p., traeva origine dal presunto svuotamento dell’intero patrimonio della fallita attraverso una serie di cessioni, ritenute fittizie, in favore di altra compagine sociale amministrata sempre dai medesimi soggetti coinvolti nella gestione della fallita.
In tale prospettiva, dunque, secondo l’impostazione accusatoria, il fatto che quei beni di provenienza illecita, in quanto frutto di un’attività distrattivo-fallimentare, confluissero all’interno di altro patrimonio aziendale e fossero reimpiegati per il prosieguo, dunque, di altra attività imprenditoriale, rendeva configurabile il delitto di autoriciclaggio in concorso con quello fallimentare.

Stralcio della motivazione della sentenza
L’esame congiunto delle risultanze dibattimentali e dei dati documentali acquisiti consente di escludere che le condotte contestate agli imputati al capo 1) della rubrica possano integrare, altresì, il reato di autoriciclaggio di cui al capo 2) della rubrica.
Tale valutazione impone di ricostruire, innanzitutto, il significato e il perimetro applicativo della norma incriminatrice, sulla quale la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri distintivi rispetto al delitto presupposto, con particolare riferimento al caso, come quello oggetto del presente giudizio, in cui il reato presupposto sia costituito da una condotta distrattiva riconducibile alla bancarotta fraudolenta. L’analisi deve muovere dal dato normativo, che colloca la condotta di autoriciclaggio in un momento logicamente e temporalmente successivo alla commissione del delitto da cui deriva il bene di provenienza illecita. Il legislatore ha infatti distinto, con formulazione inequivoca, la fase della creazione dell’utilità delittuosa da quella del successivo impiego, sostituzione o trasferimento della stessa in attività economiche, finanziarie o speculative. L’utilizzo del gerundio “avendo commesso” e del participio “provenienti” evidenzia l’esigenza di concentrare l’indagine su un “prima” e un “dopo”, evitando ogni sovrapposizione tra il reato presupposto e la successiva attività dell’agente. È proprio nella scansione temporale e funzionale tra distrazione e reimpiego che si radica l’essenza dell’autoriciclaggio: non ogni atto successivo alla distrazione può essere qualificato come autoriciclaggio, ma soltanto quello che presenti un quid pluris, ossia una condotta autonoma e ulteriore, idonea a ostacolare concretamente l’identificazione dell’origine delittuosa del bene.
La giurisprudenza ha affermato con chiarezza che non integra autoriciclaggio il semplice transito dei beni distratti verso una società operativa, soprattutto quando, come nel caso di specie, la società beneficiaria sia un’impresa reale, che svolge un’attività economica effettiva, nella quale i beni sottratti vengono fisiologicamente assorbiti nel normale ciclo di impresa. In tali casi, si sostiene che il mero utilizzo del bene distratto all’interno dell’attività della società beneficiaria coincide materialmente con il momento della distrazione stessa, poiché la destinazione finale costituisce già parte integrante dell’operazione distrattiva e non ne rappresenta uno sviluppo autonomo. La linea interpretativa che ha trovato maggiore consolidamento sottolinea come l’autoriciclaggio richieda un’attività aggiuntiva rispetto alla distrazione, che sia idonea a rendere più complessa l’individuazione dell’origine del bene, andando oltre il semplice impiego nella fisiologia aziendale. Tale attività, per essere penalmente rilevante, deve presentare caratteri di dissimulazione, occultamento o trasformazione del bene tali da ostacolare realmente l’azione degli organi di controllo. Le pronunce più significative hanno escluso la configurabilità dell’autoriciclaggio nella mera cessione di somme o beni a una società collegata, se tale trasferimento costituisce già parte integrante del disegno distrattivo e non si accompagna a operazioni ulteriori che alterino in modo significativo la tracciabilità dell’origine del bene. In sostanza, non può parlarsi di autoriciclaggio quando l’impiego del bene distratto rappresenti soltanto la naturale prosecuzione del reato presupposto, senza un salto qualitativo nella condotta dell’agente (Cass., Sez. V, 12 aprile 2024, n. 20152; Cass., Sez. V, 12 novembre 2020, n. 331). In questa cornice interpretativa deve essere valutata la condotta degli imputati, i quali, dopo aver trasferito alla società Beta beni, merci e risorse della fallita Alfa, hanno consentito che tali beni venissero utilizzati nell’ordinaria attività imprenditoriale della società beneficiaria. Nella prospettazione accusatoria tale utilizzazione avrebbe ostacolato l’identificazione dell’origine delittuosa del bene, integrando così l’autoriciclaggio. Tuttavia, l’analisi del compendio probatorio non consente di individuare elementi idonei a sostenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la presenza del richiesto quid pluris rispetto alla condotta distrattiva già valutata al capo precedente. L’impiego dei beni nella società Beta non presenta caratteristiche di dissimulazione autonome e ulteriori rispetto al momento della distrazione: i beni sono trasferiti dalla “ fallita Alfa alla società Beta mediante fatture, documenti di trasporto e modalità contabili che, pur potendo integrare atti distrattivi, non sono stati accompagnati da operazioni ulteriori volte a mascherarne l’origine. Essi sono stati semplicemente inseriti nel ciclo produttivo dell’impresa, come era fisiologico che accadesse in una società operativa che svolgeva l’attività di commercio all’ingrosso di vetreria e cristalleria.
Dalle evidenze disponibili non emergono operazioni di “polverizzazione”, di reimpiego frazionato, di trasformazione del bene, di passaggi intermedi attraverso soggetti terzi compiacenti o di mutamenti del titolo giuridico idonei a rendere più difficoltosa la ricostruzione dell’origine del bene. Non emergono neppure condotte di trasformazione societaria, schermatura patrimoniale o reimpiego occulto in attività speculative staccate dalla normale funzione dell’impresa. Al contrario, la società Beta ha impiegato i beni nella sua attività commerciale, vendendoli ai propri clienti o utilizzandoli quale supporto della propria capacità produttiva, senza ulteriori condotte che possano qualificarsi come autonome rispetto alla distrazione. Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi che le condotte poste in essere dagli imputati, pur costituendo parte integrante della manovra distrattiva già esaminata al capo 1) della rubrica, non integrano gli estremi dell’art. 648 ter.1 c.p., difettando quel quid pluris che la giurisprudenza richiede ai fini della distinta punibilità dell’autoriciclaggio. Il legislatore non ha inteso punire nuovamente l’agente per la mera prosecuzione dell’attività illecita, ma solo per quelle condotte ulteriori aventi autonoma attitudine decettiva rispetto alle indagini o agli strumenti di contrasto. Poiché nel caso concreto tali condotte non sono state individuate, e poiché il semplice impiego del bene distratto nella società beneficiaria coincide con il momento consumativo del reato presupposto, il fatto non può essere sussunto nella fattispecie dell’autoriciclaggio.
La mancanza di tale elemento autonomo impone, dunque, di escludere la responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo 2) della rubrica, dovendosi ritenere che la loro condotta, pur censurabile sotto il profilo fallimentare, non abbia travalicato l’ambito della distrazione già perseguito dalla norma speciale in materia di bancarotta. Pertanto, la sentenza di assoluzione consegue alla constatazione che il fatto non sussiste, difettando l’elemento costitutivo essenziale della fattispecie di autoriciclaggio, rappresentato dall’attività ulteriore e autonoma idonea a ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa dei beni distratti.”
PQM
Letti gli art. 533 e 535 c.p.p., dichiara Caio e Sempronio colpevoli dei reati a loro ascritti ai capi 1), 3), 4), 5) e 6) della rubrica e, riqualificata la recidiva contestata al citato Caio come recidiva semplice, ritenute le circostanze aggravanti di cui all’art. 219 L. Fall. come contestate e la continuazione tra i reati, condanna Caio alla pena di anni sei di reclusione e Sempronio alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 216 co. 4 L. Fall., dichiara Caio e Sempronio inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale per tre anni, nonché incapaci per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Letti gli artt. 29 e ss., dichiara Caio interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l’espiazione della pena; Sempronio interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Letto l’art. 530 c.p.p., assolve:
– Tizio dal reato a lui ascritto al capo 1) della rubrica perché il fatto non costituisce reato e dal reato a lui ascritto al capo 2) della rubrica perché il fatto non sussiste;
– Caio e Sempronio dal reato a loro ascritto al capo 2) della rubrica perché il fatto non sussiste.
Letto l’art. 323, co. 3, c.p.p. revoca il decreto di sequestro preventivo della società BETA e dell’intero patrimonio aziendale della stessa e dei rapporti finanziari alla stessa facenti capo e ne dispone la restituzione all’avente diritto, in persona del l.r. pro-tempore.

Tribunale di Nola – Collegio A –
Sentenza n. 1886/25 emessa in data 18.11.2025

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