Statuto della Camera Penale di Nola come modificato ed approvato, in data 7 Dicembre 2005, dall’Assemblea degli iscritti.
CAMERA PENALE DI NOLA
STATUTO
Capo 1
Costituzione, scopi e sede
Art. 1
è costituita l’associazione denominata “Camera Penale di Nola: Giovanni Leone , fra Avvocati e praticanti Avvocati – che esercitano attivamente il patrocinio penale – con sede in Nola presso il Palazzo di Giustizia.
Art. 2
L’associazione è apolitica, non ha fini di lucro, ha durata illimitata e persegue 1 seguenti scopi:
- promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alla norme costituzionali ed internazionali;
- tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore nel procedimento penale, gli interessi professionali dell’avvocatura, anche fornendo il proprio contributo nella elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- adoperarsi per consentire alla difesa di assumere una importanza essenziale, nell’iter del procedimento e del processo, come esercizio di funzione costituzionalmente garantita, ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione;
- assicurare la difesa ai non abbienti, siano essi accusati o vittime di reato, verificando la funzionalità del servizio fornito dallo Stato allo scopo di rilevare le eventuali carenze e di adottare ogni opportuna iniziativa per eliminarle;
- vigilare sulla corretta applicazione della Legge;
- informare correttamente l’opinione pubblica dei problemi riguardanti l’ Amministrazione della Giustizia e di quelli relativi alla violazione dei diritti costituzionali;
- assumere iniziative di solidarietà nei confronti dei colleghi;
Comma 1: La Camera Penale di Nola uniforma il proprio Statuto a quello dell’Unione Camere Penali Italiane per quanto concerne gli scopi e i principi informatori
Art. 3
Il patrimonio della Camera Penale è costituito dalle quote annuali versate dagli iscritti, dai loro contributi volontari, nonché dai lasciti e dai legati che dovesse ricevere.
Capo 2
Iscritti ed organi.
Paragrafo 1
Gli iscritti
Art. 4
Possono essere iscritti alla Camera i colleghi, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dal presente statuto, che – regolarmente iscritti nell’albo professionale – esercitino, in modo continuativo, la professione forense, prevalentemente nel campo penale, ed improntino la loro condotta ai principi della probità e della correttezza deontologica.
Gli iscritti si dividono in:
- ordinari: avvocati e praticanti abilitati al1’esercizio della professione da almeno un anno, iscritti negli albi o nei registri del Distretto della Corte di Appello di Napoli, che esercitano prevalentemente l’attività nel Circondario del Tribunale di Nola;
- onorari: eminenti avvocati che, per cultura e valore professionale, abbiano conferito lustro e prestigio al Foro Penale od abbiano dimostrato particolare attenzione per i suoi problemi;
- aderenti: avvocati in possesso di tutti i requisiti richiesti, iscritti negli altri Distretti di Corte di Appello, che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Art. 5
La domanda di iscrizione di un nuovo socio è deliberata dalla Giunta, con almeno quattro voti favorevoli, previo accertamento rigoroso di ogni condizione richiesta dalle norme del presente statuto.
Le domande respinte per mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della professione, prevalentemente nel campo penale, potranno essere riesaminate soltanto dopo che sia decorso almeno un biennio dal Precedente rigetto.
La Giunta non può deliberare l’iscrizione di nuovi soci nei tre mesi precedenti la scadenza del suo mandato elettorale.
Comma 1: La domanda di iscrizione del nuovo socio respinta dalla Giunta è impugnabile con atto scritto e motivato entro 5 giorni dalla comunicazione. Sul ricorso, notificato alla Giunta, provvede il collegio dei probiviri senza ritardo. I probiviri annullano o confermano il provvedimento della Giunta motivando la propria decisione
Art. 6
L’iscrizione nell’albo d’onore viene deliberata con il voto, a maggioranza del settantacinque per cento, dell’Assemblea, su proposta di almeno dieci dei soci ordinari.
Paragrafo 2
Organi
Art. 7
Gli organi della Camera Penale sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) La Giunta
c) Il Presidente
d) il collegio dei probiviri
Sezione l
L’assemblea dei soci
Art. 8
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della Camera Penale; essa è ordinaria, straordinaria e generale.
Art. 9
L’assemblea ordinaria si terrà almeno una volta ogni anno.
Viene convocata dalla Giunta, mediante affissione di manifesti nella sede dell’associazione e nei locali del Palazzo di Giustizia, almeno dieci giorni prima.
Al suo ordine del giorno devono figurare:
- la relazione della Giunta;
- l’approvazione del bilancio;
- le questioni preventivamente proposte da almeno dieci soci.
Ad essa partecipano, con diritto di intervento e di voto, solo i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali, nonché, senza diritto di voto, i soci ordinari non in regola con il pagamento.
Art. 10
L’assemblea straordinaria dei soci è convocata dalla Giunta, su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti, o di almeno quindici soci, mediante affissione, non meno di ventiquattro ore prima, di manifesti nella sede dell’Associazione e nei locali del Palazzo di Giustizia.
E’ presieduta dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.
Vi svolge funzioni di segretario il Segretario della Camera Penale, che redige i verbali, nei quali dà atto – succintamente – del contenuto degli interventi e dell’esito delle votazioni.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il trenta per cento degli iscritti e, in seconda convocazione, anche un’ora dopo, con almeno il dieci per cento di essi.
Delibera:
- sull’ordine del giorno indicato dalla Giunta o da quindici soci richiedenti la convocazione;
- in terna di approvazione e modifiche dello Statuto purché ne sia data notizia nel manifesto di convocazione;
- sull’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria che, in tal caso, può anche non tenersi.
Ad essa partecipano soltanto i soci ordinari e, senza diritto di voto, gli aderenti e gli onorari.
Possono intervenire e prendere la parola, se autorizzate, anche persone estranee.
Art. 11
L’Assemblea generale e convocata dalla Giunta, su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti o di almeno quindici soci.
Viene convocata, mediante affissione, almeno quarantotto ore prima, di manifesti nella sede dell’associazione, nei locali del Consiglio dell’Ordine ed in quelli del Palazzo di Giustizia.
Ciascun manifesto deve recare l’indicazione dell’ordine del giorno.
E’ presieduta dal Presidente della Giunta, il quale costituisce un Ufficio di Presidenza, nominando altri due componenti scelti tra i presenti, dei quali uno assume le funzioni di segretario e redige i verbali, l’altro quella di garante della correttezza delle votazioni e del loro risultato, in ciò avvalendosi del numero degli scrutatori necessari, da lui indicati.
L’assemblea generale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti alla Camera Penale ed, in seconda convocazione, anche un’ora dopo, di almeno un terzo dei soci della Camera Penale.
L’assemblea generale è convocata:
- per pronunziarsi sui temi di rilevante importanza per le sorti e gli interessi dell’Avvocatura, sui problemi che investono l’intangibilità del diritto di difesa e dei conseguenti diritti riconosciuti al cittadino dalla Costituzione e dalle Leggi italiane ed internazionali, nonché sul funzionamento e sull’organizzazione degli Uffici Giudiziari, quando ne possono derivare
pregiudizi per l’avvocato o per il cittadino; - per deliberare, ove lo ritenga opportuno, lo stato di agitazione della categoria ed approvare le forme e gli strumenti che reputa adeguati.
Ad essa partecipano ed hanno diritto di intervento tutti gli iscritti.
Hanno diritto di voto i soci ordinari della Camera Penale.
Possono parteciparvi ed essere autorizzati dall’Ufficio di Presidenza a Prendere la parola, ma senza diritto di voto, tutti coloro che ne facciano richiesta.
Art. 12
Nelle Assemblee solo gli aventi diritto al voto possono presentare mozioni e votare su di esse.
Le mozioni, per essere messe ai voti, vanno presentate per iscritto, prima che inizino le votazioni, al Presidente o, quando insediato, all’Ufficio di Presidenza.
L’Assemblea, su richiesta del Presidente o dell’Ufficio di Presidenza, quando insediato, potrà ammettere la votazione anche sulle mozioni presentate tardivamente.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che la votazione riguardi situazioni personali.
Il Presidente, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, ed il garante della correttezza delle votazioni, nelle assemblee generali, controllano la regolarità
del voto, il diritto di chi vi partecipa e, coadiuvati dagli scrutatori, ne verificano il risultato.
Vengono approvate le mozioni, per le quali è stata richiesta ed ammessa la votazione, che abbiano riportato la maggioranza dei voti.
Art. 13
Nelle assemblee non è consentito prendere la parola su temi estranei all’ordine del giorno né divagare da essi.
Potranno parlare solo gli aventi diritto che si siano iscritti prima della chiusura delle relative iscrizioni.
Il Presidente provvede ad assicurare il rispetto della presente disposizione, anche togliendo la parola.
Art. 14
Il deliberato dell’Assemblea generale vincola tutti i soci ed impegna quanti hanno spontaneamente partecipato o, comunque, avevano diritto di parteciparvi.
Sezione II
La Giunta
Art. 15
La Giunta è costituita da sette membri: il Presidente e sei Consiglieri; rimane in carica due anni.
L’Assemblea elettorale è chiamata a scegliere sulla base di sette preferenze, così ripartite: una, per la carica di presidente, e sei, per le cariche di consigliere.
Il Presidente è eletto – direttamente – dalla Assemblea dei votanti e non Sarà eleggibile per più di due bienni consecutivi.
Risulteranno eletti alla carica di consigliere, i soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi; a parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nell’albo professionale; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
I consiglieri non saranno eleggibili per più di tre bienni consecutivi.
La Giunta, nella prima seduta, convocata dal componente anziano nel termine di sette giorni dalle votazioni, elegge il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere, scelti tra i suoi componenti.
Per l’elezione di ciascuno di essi sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri della Giunta.
Art. 16
Potranno essere eletti alla carica di componenti della Giunta, gli iscritti all’albo professionale, soci della Camera Penale da almeno due anni, in regola con il pagamento delle quote annuali.
Il consigliere che, per dimissioni o per qualunque altra causa, lasci la carica sarà sostituito dal candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti.
Nel caso in cui non fosse altrimenti individuabile il primo tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, la Giunta, nel termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni ovvero del verificarsi della diversa causa, convoca l’Assemblea elettorale per l’elezione del nuovo consigliere.
Con tale meccanismo sarà possibile sostituire non più di tre consiglieri originariamente eletti.
Le dimissioni, non anche la cessazione per altra causa, del quarto Consigliere, determinano lo scioglimento della Giunta che dovrà convocare al più presto e, comunque, non oltre trenta giorni, l’Assemblea elettorale.
L’arbitraria ed ingiustificata assenza dalle riunioni della Giunta, che appaia significativa del disinteresse per la carica ricoperta, autorizza la Giunta, a maggioranza, a dichiarare decaduto il Consigliere ed a sostituirlo secondo le norme precedenti.
Art. 17
La Giunta:
- rappresenta la categoria dei penalisti ed attua gli scopi dell’associazione;
- delibera l’ammissione e la cancellazione dei soci;
- convoca, secondo le norme del presente statuto, le varie assemblee;
- mantiene i rapporti con i capi dell’Ordine Giudiziario, con il Consiglio dell’Ordine Forense, con l’Unione Nazionale delle Camere Penali e con tutte le associazioni forensi e dei magistrati;
- promuove le manifestazioni interne ed esterne all’associazione;
- affida incarichi specifici ai propri componenti e delega i soci a particolari compiti;
- convoca l’Assemblea elettorale per il rinnovo della Giunta, almeno sette giorni prima della scadenza del mandato;
- convoca l’Assemblea elettorale per il rinnovo dei componenti la Giunta, presidente e consiglieri, nel termine di trenta giorni dalle intervenute o richieste dimissioni del Presidente;
- fissa la quota associativa;
- provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;
- svolge ogni altra funzione attribuita dal presente statuto.
Art. 18
Il Presidente:
- è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in Giudizio;
- presiede le assemblee;
- dirige i lavori della Giunta;
- indica, subito dopo la sua elezione, un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, deputato a sostituirlo in caso di sua assenza;
- assume le decisioni ed adotta i provvedimenti, la cui necessaria tempestività non consenta la previa consultazione della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della medesima nel corso della successiva riunione.
Rimane in carica sino alla scadenza del mandato elettorale della Giunta, salvo che si dimetta o che ne chieda le dimissioni la maggioranza della Giunta.
In entrambi i casi, la Giunta costituita dai sei consiglieri, nel termine di i trenta giorni dalle intervenute o richieste dimissioni, convoca l’Assemblea elettorale per il rinnovo dei componenti la Giunta, presidente e consiglieri.
Art. 19
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, svolgendone le funzioni, in caso di assenza o di impedimento, nei limiti consentiti dalla Legge.
Art. 20
Il Segretario
- svolge tutti gli adempimenti esecutivi per la convocazione della Giunta e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali;
- fissa, su indicazione del Presidente e degli altri componenti della Giunta, l’ordine del giorno delle riunioni e le comunica unitamente alla convocazione;
- provvede alla formazione dell’archivi0, costituito dall’albo degli iscritti, dai deliberati assembleari, dai verbali delle riunioni della Giunta e dai documenti da esso prodotti, dalle pubblicazioni curate dalla Camera Penale e dai suoi componenti.
Può nominare un responsabile per la tenuta e conservazione dell’archivio, di cui risponde personalmente; rilascia su autorizzazione della Giunta, copie degli atti che vi sono custoditi.
Assicura l’attuazione dei deliberati della Giunta e provvede a tutti gli adempimenti esecutivi conseguenti.
Coordina i lavori delle commissioni istituite dalla Giunta e sovrintende agli incarichi svolti dai componenti della Giunta o dai soci.
Riceve le candidature alle cariche di Presidente e di Consigliere della Giunta, che andranno presentate – per iscritto – almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea elettorale.
In caso di suo impedimento, è sostituito dal consigliere più giovane.
Rimane in carica sino alla scadenza del mandato elettorale della Giunta, salvo che si dimetta o che ne chieda le dimissioni la maggioranza della Giunta.
In entrambi i casi, nel termine di sette giorni dalle intervenute o richieste dimissioni, la Giunta – convocata dal componente anziano – elegge il Segretario,
scelto tra i suoi consiglieri.
Per l’elezione sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri della Giunta.
Art. 21
Il Tesoriere redige il bilancio ed amministra il patrimonio della Camera, informandone la Giunta.
Provvede, personalmente o a mezzo di un esattore da lui nominato, alla riscossione delle quote.
Indica alla Giunta i soci morosi.
Si occupa delle spese deliberate dalla Giunta e del pagamento degli Stipendi ad eventuali dipendenti.
In caso di suo impedimento, verrà sostituito da uno dei componenti la Giunta, che sarà indicato dal Presidente.
Si applicano gli ultimi tre commi dell’art. 20.
Art. 21 bis
Il collegio dei probiviri è organo di garanzia sulla corretta applicazione dello Statuto, decide sui ricorsi contro il diniego alla iscrizione del nuovo socio ed ha competenza in materia di disciplina.
Il collegio viene eletto dall’assemblea degli iscritti e si compone di tre soci con almeno dieci anni di anzianità professionale, non eleggibili per più di due mandati consecutivi;
Quando, su specifica richiesta della Giunta, procede disciplinarmente contro un iscritto per condotte in aperto contrasto agli scopi statutari, il collegio, terminata l’istruttoria, proscioglie, sospende per il termine massimo di un anno o cancella dall’elenco degli iscritti il socio sottoposto al procedimento
Capo 3
Le elezioni
Art. 22
L’Assemblea elettorale viene convocata dalla Giunta, alle scadenze e nei casi disciplinati dallo Statuto.
Le operazioni di voto durano una sola giornata dalle ore 9.00 alle ore 12.30; lo spoglio avverrà subito dopo.
Votano solo i soci ordinari che sono in regola con il pagamento delle quote annuali.
Andranno espresse una preferenza per i candidati alla Presidenza della Giunta e sei preferenze per i candidati alla carica di Consigliere.
Le eventuali ulteriori preferenze si avranno per non espresse.
Le candidature alle cariche di Presidente e di Consigliere della Giunta, andranno presentate – per iscritto – almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea elettorale, al Segretario della Giunta uscente, e dovranno contenere – a pena di inammissibilità -l’indicazione delle generalità del candidato e della carica per la quale si concorre.
Potranno depositare la candidatura – esclusivamente – i soci in regola con il pagamento delle quote annuali; il mancato pagamento delle medesime sarà condizione di inammissibilità della candidatura.
La Giunta ammette le candidature e respinge quelle in contrasto con le norme dello statuto.
Art. 23
La Giunta nomina il Presidente della Assemblea elettorale, il quale insedia il seggio elettorale, formato da se stesso, da altri due componenti e dagli scrutatori ritenuti necessari.
Il Presidente dell’Assemblea elettorale individua i componenti del seggio e gli scrutatori, scegliendoli tra i soci della Camera Penale.
Art. 24
Il seggio elettorale:
- controlla la regolarità del voto, anche dettando regole per l’accesso alla Sede elettorale, dalla quale allontana chi non ha diritto di accesso o vi si trattiene ingiustificatamente;
- si pronunzia sulla validità dei singoli voti, dichiarando nulli quelli da invalidare;
- dà atto del risultato elettorale di ciascun candidato, che annota in verbali;
- proclama eletti i candidati secondo le norme del presente statuto;
- adotta le proprie deliberazioni, a maggioranza, sema il voto degli scrutatori.
Le decisioni elettorali del seggio sono non opponibili, né appellabili.
Capo 4
Incompatibilità
Art. 25
La cariche di Presidente e di consigliere della Camera Penale sono incompatibili con:
a) la carica di Presidente o di consigliere dell’Ordine degli Avvocati;
b) la carica di Presidente o di componente del Consiglio Nazionale Forense;
c) la carica di Presidente o di componente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e comunque con la carica di dirigente di altre associazioni ed organismi forensi;
d) la funzione di parlamentare regionale, nazionale ed europeo, carica di ministro o sottosegretario di Stato;
e) la carica di Presidente del1’Unione delle Camere Penali o di componente della Giunta e dell’organismo di controllo.
Capo 5
Modifiche allo Statuto.
Art. 26
L’Assemblea elettorale viene convocata dalla Giunta, alle scadenze e nei casi disciplinati dallo Statuto.
Le operazioni di voto durano una sola giornata dalle ore 9.00 alle ore 12.30; lo spoglio avverrà subito dopo.
Votano solo i soci ordinari che sono in regola con il pagamento delle quote annuali.
Andranno espresse una preferenza per i candidati alla Presidenza della Giunta e sei preferenze per i candidati alla carica di Consigliere.
Le eventuali ulteriori preferenze si avranno per non espresse.
Le candidature alle cariche di Presidente e di Consigliere della Giunta andranno presentate – per iscritto – almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea elettorale, al Segretario della Giunta uscente, e dovranno contenere – a pena di inammissibilità – l’indicazione delle generalità del candidato e della carica per la quale si concorre.
Potranno depositare la candidatura – esclusivamente – i soci in regola con il pagamento delle quote annuali; il mancato pagamento delle medesime sarà condizione di inammissibilità della candidatura.
La Giunta ammette le candidature e respinge quelle in contrasto con le norme dello statuto.
La Giunta convoca l’assemblea elettorale dandone pubblicità con affissione di manifesti in Tribunale e in sede almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Analogo avviso è pubblicato sul sito internet ufficiale, se attivo.
La Giunta nomina il presidente del seggio elettorale scegliendolo tra i soci con almeno quindici anni di anzianità professionale e cinque di iscrizione alla Camera penale.
Comma 1: Le modifiche allo Statuto imposte dall’Unione Camere Penali Italiane sono recepite con atto della Giunta, da pubblicizzarsi con affissione di manifesti in Tribunale
Norma Finale
Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.
Norma di attuazione
L’Assemblea straordinaria conferisce mandato alla Giunta di provvedere alla pubblicazione dello Statuto, correggendo, se del caso, gli errori materiali e le incongruenze grammaticali e di coordinamento che dovessero risultare al termine dei lavori.