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Sentenza n. 1959/2025 emessa in data 27/11/2025 dal Tribunale di Nola – coll A – estensore dr.ssa E. Ricciardelli

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO.
Sugli elementi costitutivi del reato associativo e differenza dal concorso di persone nel reato. Sull’elemento del profitto. Sulla sussistenza del vincolo associativo tra i componenti di uno studio fiscale e tributario finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio, precisamente delitti di truffa ai danni dello Stato.

a cura dell’Avv. Anna Nunziata

Massime
1. Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso; infatti, nel concorso, esso si manifesta in maniera occasionale ed accidentale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, mentre nell’associazione è diretto all’attuazione di un programma criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha consapevolezza di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati.

2. L’associazione per delinquere non richiede affatto che tutti i partecipi conseguano un profitto economico diretto: ciò che rileva è la stabile partecipazione al sodalizio e l’apporto causale alla realizzazione del programma criminoso, non la percezione di un vantaggio patrimoniale.

3. La struttura di uno studio professionale non solo non ostacola la configurabilità dell’associazione, ma ne costituisce l’infrastruttura organizzativa, consentendo un coordinamento stabile tra i partecipi, la ripartizione dei compiti e il perseguimento continuativo degli illeciti. L’associazione per delinquere non richiede un’organizzazione esterna riconoscibile come “criminale” e ben può annidarsi all’interno di strutture formalmente lecite (studi professionali, imprese, agenzie, società), purché queste vengano utilizzate in modo stabile per la commissione di reati poiché ciò che rileva è la funzionalità dell’organizzazione rispetto al programma criminoso. Per tale ragione la veste “professionale” del gruppo non comporta alcuna attenuazione del vincolo associativo, ma, anzi, ne accentua sotto alcuni profili l’efficienza e la pericolosità.

Key word: associazione per delinquere – concorso di persone nel reato – studio professionale – profitto.
Abstract
Con la sentenza di seguito riportata, il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nel condannare gli imputati – alcuni di loro nella qualità di dipendenti di uno studio professionale – analizza gli elementi costitutivi del reato associativo (in particolare escludendo il requisito del profitto) e individua le differenze con il concorso di persone nel reato.
Fatto contestato
Nella vicenda in esame, gli imputati venivano rinviati a giudizio per diversi fatti di truffa aggravata ai danni dello Stato e associazione per delinquere. In particolare, venivano accusati di far parte dell’organizzazione criminosa anche il titolare dello studio di consulenza fiscale e tributaria, nonché i suoi collaboratori, nonostante gli stessi non avessero percepito profitti diretti dall’attività illecita. Il discorso giustificativo è volto a dimostrare che il profitto non è elemento indefettibile del reato associativo e che la mancata percezione di guadagni da parte dei dipendenti non elide né attenua la loro responsabilità, ove risulti provata la loro consapevole e stabile cooperazione all’operatività del sistema “apri e chiudi” finalizzato all’evasione fiscale e contributiva. Attraverso le mansioni svolte (aperture di partite IVA, predisposizione di buste paga, gestione di assunzioni e licenziamenti fittizi, intermediazione costante con i gestori di fatto delle ditte), essi hanno fornito un apporto concreto, sistematico e funzionale alla realizzazione dei reati-fine. Pertanto, la circostanza che non abbiano tratto un vantaggio economico diretto non assume alcuna incidenza ai fini della loro partecipazione al reato associativo.

Stralcio della motivazione della sentenza
1. L’accordo tra più soggetti per realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa e a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo quanto previsto ex art. 115, co. 1, c.p. Ai fini della sussistenza del reato associativo previsto dall’art 416 c.p. occorre un accordo tra un minimo di tre persone che preveda la riunione durevole delle stesse per realizzare insieme un programma di attività penalmente illecite. Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato. Tale indeterminatezza non viene meno per il solo fatto che l’associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un determinato tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità ed ai tempi di realizzazione del programma; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale impostazione è quella accolta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira” (Cass., Sez. II, 17 gennaio 2013, n. 16339 – in motivazione la Corte ha ritenuto configurabile il requisito dell’indeterminatezza del programma criminoso nella finalità dello stesso all’appropriazione di vetture di lusso, per lo più appartenenti a società di leasing o noleggio, da rivendere all’estero in modo da lucrarne il prezzo di vendita). In merito alla natura, alla caratteristica del vincolo, alla sua stabilità e all’affectio che lo caratterizza, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell’indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati” (Cass., Sez. II, 4 ottobre 2016, n. 53000 – fattispecie in cui la Corte ha confermato la sussistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in assicurazione osservando che, a fronte della gestione di un numero cospicuo di sinistri simulati, i compartecipi non potevano non rappresentarsi che lo studio professionale di uno di loro fungesse da struttura organizzata per la commissione delle frodi) e che “ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l’elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrate l’elemento oggettivo del reato una partecipazione all’associazione anche limitata ad un breve periodo” (Cass., Sez. V, 28 giugno 2000, n. 12525). Infine, è stato evidenziato che “per la configurabilità dell’associazione non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati” (Cass., Sez. I, 7 luglio 2011, n. 30463). Il reato associativo va distinto dal concorso di persone, i cui requisiti strutturali sono: a) pluralità di soggetti agenti (per aversi concorso sono sufficienti anche solo due persone); b) realizzazione di un fatto illecito; c) partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione dell’evento; d) elemento soggettivo, che non si limita alla coscienza e volontà del fatto criminoso ma comprende anche la consapevolezza che il reato viene commesso con altre persone. Il reato di associazione per delinquere va ricondotto nella categoria dei reati a concorso necessario, ma presenta differenze evidenti rispetto al concorso di persone nel reato. Ed invero, mentre nel concorso di persone due o più soggetti si incontrano e occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l’accordo si scioglie, nell’associazione per delinquere tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad un’entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti per cui, dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza, i membri dell’associazione restano uniti per l’ulteriore attuazione del programma dell’associazione. Il reato di associazione per delinquere contemplato dall’art. 416 c.p. può definirsi, dunque, un reato di pericolo, poiché mette in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma, ovvero l’ordine pubblico. Diretta conseguenza di ciò è che l’associazione per delinquere è punibile per il solo fatto dell’accordo. Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso; infatti, nel concorso, esso si manifesta in maniera occasionale ed accidentale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, mentre nell’associazione è diretto all’attuazione di un programma criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha consapevolezza di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che “l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasiona/e ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati” (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 1964 – fattispecie in cui è stata esclusa l’associazione per delinquere in presenza di un programma criminoso ben determinato rappresentato dall’intento di colpire individui che avevano intrattenuto relazioni sentimentali o sessuali con l’imputata). L’accordo tra più soggetti per realizzare uno o più reati, dunque, è un elemento comune alla fattispecie associativa e a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo quanto previsto ex art. 115, co. 1, c.p. Quanto all’elemento soggettivo, invece, “il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall’associazione non dimostri automaticamente l’adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell’attività delittuosa in termini conformi al plano associativo” (Cass., Sez. II, 13 giugno 2019, n. 35141).

2. L’associazione per delinquere non richiede affatto che tutti i partecipi conseguano un profitto economico diretto: ciò che rileva è la stabile partecipazione al sodalizio e l’apporto causale alla realizzazione del programma criminoso, non la percezione di un vantaggio patrimoniale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il reato di cui all’art. 416 c.p. è reato di pericolo, la cui offensività si esprime già nel vincolo stabile e nell’organizzazione predisposta per la commissione di delitti e che non è necessario che ciascun partecipe tragga un beneficio economico, essendo sufficiente che aderisca consapevolmente al programma criminoso e metta a disposizione le proprie attività o competenze a supporto dell’associazione. Il profitto non rappresenta, quindi, un presupposto indefettibile dell’associazione a delinquere: può essere prodotto dalla stessa e/o dai reati fine. Ne consegue che la mancata percezione di guadagni da parte dei dipendenti non elide né attenua la loro responsabilità, ove risulti provata – come nel caso di specie – la loro consapevole e stabile cooperazione all’operatività del sistema “apri e chiudi” finalizzato all’evasione fiscale e contributiva. Attraverso le mansioni svolte (aperture di partite IVA, predisposizione di buste paga, gestione di assunzioni e licenziamenti fittizi, intermediazione costante con i gestori di fatto delle ditte), essi hanno fornito un apporto concreto, sistematico e funzionale alla realizzazione dei reati-fine. Pertanto, la circostanza che non abbiano tratto un vantaggio economico diretto non assume alcuna incidenza ai fini della configurabilità dell’associazione a delinquere.

3. La cornice formale di uno studio professionale può costituire, essa stessa, la struttura organizzativa minima idonea a sostenere un’associazione criminosa, quando al suo interno si sviluppa una stabile collaborazione diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di reati. Ciò perché — come la giurisprudenza di legittimità afferma ormai da tempo — non è la veste esteriore dell’organizzazione a qualificare o escludere il reato associativo, bensì la presenza di un vincolo stabile tra più soggetti, la durata non occasionale dell’accordo criminoso, la ripartizione dei compiti e dei ruoli, l’esistenza di una struttura, anche rudimentale, ma idonea a perseguire il programma delinquenziale e la realizzazione o il tentativo di realizzazione di una serie indeterminata di reati-fine, non limitati ad un episodio. La circostanza che i soggetti coinvolti — o parte di essi — siano membri di uno studio professionale che svolge anche attività formalmente lecite non esclude, né attenua, né incrina in alcun modo la sussistenza dell’associazione ex art. 416 c.p. Al contrario, l’esperienza giurisprudenziale, unita alle risultanze probatorie di questo processo, dimostra come la cornice formale di uno studio professionale possa costituire, essa stessa, la struttura organizzativa minima idonea a sostenere un’associazione criminosa, quando al suo interno si sviluppa una stabile collaborazione diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di reati. Ciò perché — come la giurisprudenza di legittimità afferma ormai da tempo — non è la veste esteriore dell’organizzazione a qualificare o escludere il reato associativo, bensì la presenza di un vincolo stabile tra più soggetti, la durata non occasionale dell’accordo criminoso, la ripartizione dei compiti e dei ruoli, l’esistenza di una struttura, anche rudimentale, ma idonea a perseguire il programma delinquenziale e la realizzazione o il tentativo di realizzazione di una serie indeterminata di reati-fine, non limitati ad un episodio. Sotto questo profilo, il fatto che l’associazione si sviluppi e si articoli all’interno di uno studio professionale non la rende meno pericolosa né ne impedisce la configurazione. La professionalità, la disponibilità di strumenti e competenze proprie dell’attività lecita possono anzi costituire un potente fattore criminogeno, in quanto offrono copertura, legittimazione apparente, competenze tecniche e relazioni idonee a rendere più agevole la realizzazione dei reati. Il caso di specie rappresenta in modo paradigmatico la possibilità di una duplice natura dell’organizzazione: apparentemente lecita e sostanzialmente illecita. La struttura dello studio professionale non solo non ostacola la configurabilità dell’associazione, ma ne costituisce l’infrastruttura organizzativa, consentendo un coordinamento stabile tra i partecipi, la ripartizione dei compiti e il perseguimento continuativo degli illeciti. La Suprema Corte ha riconosciuto in numerose occasioni che l’associazione per delinquere non richiede un’organizzazione esterna riconoscibile come “criminale” e che ben può annidarsi all’interno di strutture formalmente lecite (studi professionali, imprese, agenzie, società), purché queste vengano utilizzate in modo stabile per la commissione di reati poiché ciò che rileva è la funzionalità dell’organizzazione rispetto al programma criminoso. Per tale ragione la veste “professionale” del gruppo non comporta alcuna attenuazione del vincolo associativo, ma, anzi, ne accentua sotto alcuni profili l’efficienza e la pericolosità. In definitiva uno studio professionale può ben continuare a svolgere attività lecite e, parallelamente, costituire la base logistica, amministrativa e operativa di un’associazione per delinquere. Il dato decisivo è che, nel caso di specie, la struttura professionale non è neutra o estranea, ma intrinsecamente funzionale alle condotte delittuose, perché ne rappresenta la condizione organizzativa necessaria. Per queste ragioni, l’appartenenza degli imputati ad uno studio professionale non costituisce in alcun modo ragione per escludere l’associazione, ma anzi conferma l’esistenza di un’organizzazione stabile e qualificata, idonea a sostenere nel tempo un programma indeterminato di truffe e di illeciti fiscali.
P.Q.M.
Letti gli artt. 81, 416 e 640 c.p. e 533 c.p.p., riqualificato il reato di cui al capo a) ai sensi dell’art. 416 co. 2 c.p. relativamente alla posizione di X, Y, Z, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416 co. 5 c.p., ritenuta la continuazione tra i reati, dichiara : P; X; Y; Z, S, C colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e per l’effetto condanna: P alla pena di anni 4 e mesi 5 di reclusione; X, Y, Z alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione ciascuno; C, S alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ciascuno. Letti gli artt. 29 e ss. dichiara P interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Letto l’art. 530 c.p.p., assolve A e B dai reati a loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto. Letto l’art. 253 e ss. c.p.p. dispone la restituzione all’avente diritto della documentazione e quant’altro in sequestro, come meglio specificato nei verbali di sequestro in atti. Letto l’art. 544. co. 3 c.p.p., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Nola, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
E. Ricciardelli A. Di Iorio

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