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SENTENZA n. 975/2026 emessa dal Tribunale di Nola

G.O.T. dr.ssa Antonia Ardolino all’udienza del 5.6.2026; dep. 20.7.2026.
a cura di Avv. Angelo Pignatelli
Massima
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – Dichiarazione sostitutiva – Reiterazione della falsa attestazione in distinto procedimento amministrativo – Precedente giudicato relativo ad analoga dichiarazione – Identità del fatto – Esclusione – Ne bis in idem – Inapplicabilità – Art. 483 c.p. – Art. 649 c.p.p.; In tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva contenente una falsa attestazione già oggetto di una precedente dichiarazione non determina violazione del principio del ne bis in idem quando il nuovo atto sia formato e utilizzato nell’ambito di un autonomo e distinto procedimento amministrativo, presentando una propria efficacia probatoria e un diverso momento consumativo. In tale ipotesi, «non si ravvisa […] alcuna identità del fatto storico-naturalistico, vertendosi in ipotesi di pluralità di azioni sorrette da rinnovate e autonome determinazioni volitive», atteso che «il fatto storico-naturalistico non è l’epoca di edificazione in sé, ma l’atto materiale di falsa attestazione compiuto davanti al pubblico ufficiale, che qui si è duplicato».

Keyword: falso ideologico – dichiarazione sostitutiva – reiterazione del falso – autonomia della condotta – ne bis in idem – art. 483 c.p. – art. 649 c.p.p.

Massima n. 2 – Titolo edilizio illegittimo e sindacato del giudice penale
Reati urbanistici – Permesso di costruire – Titolo formalmente esistente – Illegittimità originaria – Sindacato del giudice penale – Disapplicazione – effetti – Costruzione in assenza di valido titolo – Art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001: << In materia urbanistica, la configurabilità del reato previsto dall’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 non è esclusa dalla formale esistenza di un permesso di costruire, qualora il titolo sia stato rilasciato o si sia formato in violazione della legge o della disciplina urbanistica sostanziale. Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la conformità del titolo abilitativo al relativo modello legale e, «quando l’atto amministrativo è frutto di una falsa o macroscopica alterazione della realtà materiale, esso è inficiato da una radicale illegittimità genetica che lo rende inidoneo a spiegare qualsiasi effetto scriminante in ordine all’attività edificatoria». Ne consegue che «l’attività edificatoria svolta in base a un titolo radicalmente illegittimo equivale giuridicamente a una costruzione in totale assenza di permesso».

Keyword: reato urbanistico – permesso di costruire – titolo edilizio illegittimo – sindacato del giudice penale – illegittimità derivata – assenza di permesso – art. 44 d.P.R. 380/2001.
Abstract:
Con la sentenza n. 975 del 2026, il Tribunale di Nola affronta, nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto una falsa dichiarazione sostitutiva e plurime violazioni della disciplina urbanistico-edilizia, due questioni di particolare interesse: l’operatività del principio del ne bis in idem in presenza della reiterazione di una falsa attestazione nell’ambito di distinti procedimenti amministrativi e la rilevanza penale dell’attività edificatoria realizzata sulla base di un titolo abilitativo formalmente esistente, ma affetto da illegittimità originaria.
Quanto alla prima questione, il Giudice esclude che il precedente giudicato relativo a una falsa dichiarazione allegata all’originaria istanza di condono edilizio impedisca di perseguire la successiva falsa autocertificazione, sebbene avente parzialmente ad oggetto il medesimo dato relativo all’epoca di realizzazione dell’immobile. La nuova dichiarazione, infatti, costituisce una condotta materialmente e cronologicamente distinta, posta in essere nell’ambito di un diverso procedimento amministrativo, dotata di autonoma efficacia probatoria e caratterizzata da un proprio momento consumativo.
La sentenza individua il dato decisivo nell’assenza di identità del fatto storico-naturalistico richiesta dall’art. 649 c.p.p. Il reato di cui all’art. 483 c.p. si consuma nel momento in cui la dichiarazione non veritiera viene presentata e immessa nel circuito della Pubblica Amministrazione; pertanto, la formazione e il deposito di una nuova dichiarazione sostitutiva integrano una nuova condotta, espressione di una rinnovata determinazione volitiva. In questa prospettiva, l’eventuale coincidenza del contenuto delle dichiarazioni non determina identità del fatto, poiché ciò che assume rilevanza non è il dato falsamente rappresentato in sé, ma la distinta condotta dichiarativa mediante la quale viene nuovamente lesa la fede pubblica. La parziale coincidenza dell’oggetto della falsità non modifica, pertanto, la conclusione, posto che, secondo il Tribunale, «il fatto storico-naturalistico non è l’epoca di edificazione in sé, ma l’atto materiale di falsa attestazione compiuto davanti al pubblico ufficiale, che qui si è duplicato».
Il secondo profilo affrontato dalla pronuncia concerne la rilevanza, ai fini della responsabilità per il reato urbanistico, dei titoli edilizi formalmente esistenti. Nel caso esaminato, accertata l’illegittimità originaria del condono, derivante dalla falsa rappresentazione circa l’epoca di realizzazione del manufatto, il Giudice ritiene conseguentemente illegittimi i successivi titoli edilizi sulla cui base erano stati eseguiti la demolizione, la ricostruzione e l’ampliamento volumetrico dell’edificio. L’intervento viene qualificato come nuova costruzione, idonea ad alterare radicalmente lo stato dei luoghi e a determinare un nuovo carico urbanistico, realizzata in assenza di un valido titolo abilitativo.
Il Tribunale esclude, in particolare, che la formale esistenza del permesso di costruire e il suo mancato annullamento in sede amministrativa impediscano al giudice penale di accertare il reato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la sentenza afferma che il giudice penale ha il potere-dovere di verificare la conformità del titolo abilitativo al modello legale, poiché la contravvenzione prevista dall’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 può configurarsi non soltanto in caso di materiale assenza del permesso di costruire, ma anche quando il titolo sia stato rilasciato o si sia formato in violazione della legge o della disciplina urbanistica sostanziale. Qualora l’atto amministrativo trovi origine in una falsa o macroscopica alterazione della realtà materiale, la sua radicale illegittimità genetica lo rende inidoneo a produrre effetti scriminanti rispetto all’attività edificatoria, con la conseguenza che l’edificazione compiuta sulla base di un titolo radicalmente illegittimo equivale, sul piano penale, a quella realizzata in totale assenza di permesso.

FATTO CONTESTATO
Caia imputata:
a) del reato p. e p. dall’art. 483 in relazione agli articoli 46 e 76 d.P.R. n. 445/00 per avere, quale proprietaria dell’immobile sito a ________, al ___________, censito in catasto al fol. 6, p.lle 2068 e 2070, attestato falsamente, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al comune di ___________ il 12 febbraio 2020, ad integrazione della documentazione allegata all’istanza di condono n. 3704 di prot. del 31 marzo 2004, formulata ai sensi della 1. 326/2003, che il manufatto per civile abitazione, della volumetria complessiva pari a mc 448,36, menzionato nella citata richiesta di sanatoria, fosse stato realizzato nel corso dell’anno 2003 e, precisamente, nel mese di gennaio, sebbene l’opera non fosse esistente alla data del 23 giugno 2003;
in ___________, 12 febbraio 2020

Caia e sempronio:
b) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 44, lett. b) d.P.R. 380/2001 per avere, in concorso fra loro, Caia nella qualità di committente, Sempronio nella qualità di tecnico progettista delle opere, sul fondo sito a ____________, al _____________, censito in catasto al fol. 6, p.lle 2068 e 2070, in assenza del prescritto permesso di costruire, stante l’illegittimità del provvedimento di condono n. 16/2020, rilasciato, il 24.7.2020, ai sensi dell’art. 32 1. 326/2003, in relazione alle opere che vi erano state illegittimamente realizzate, e la conseguente illegittimità del successivo p.d.c. n. 2/2022 del 24.1.2022, rilasciato ai sensi dell’art. 5 della 1. Regione _________ n. 19/2009 e ss. mm. e ii., nonché della SCIA n. 8893 di prot. depositata, il 23.10.2023, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/01, proceduto all’abbattimento e alla ricostruzione, con contestuale ampliamento volumetrico, pari al 35%, del preesistente fabbricato e, in particolare, all’edificazione di un manufatto a forma di L, della volumetria complessiva pari a me 575,92, con copertura a tetto piano, composto da due unità abitative indipendenti poste, rispettivamente, al piano terra e al primo piano, accessibili da una scala di collegamento esterna, sita sul lato occidentale, e collegate, sul lato orientale, da un vano destinato alla successiva allocazione di una scala elicoidale, prevista in progetto e non ancora installata, nonché recante, per entrambi i piani, sul lato occidentale, due tendostrutture in pvc, con copertura retraibile, e servito da un’ampia area libera, in parte pavimentata, in parte destinata a verde, e da un locale adibito a garage;
in _________, fino al 10 settembre 2024

c) per il reato p. e p. dagli artt. 100 c.p., 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 per avere, in concorso fra loro, nelle qualità sopra indicate, realizzato in zona sismica la struttura delle opere di cui al capo che precede, omettendo di conseguire la prescritta autorizzazione da parte del competente ufficio regionale e di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico competente;
in _________, fino al 10 settembre 2024

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che gli atti acquisiti al fascicolo, tutti pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto, hanno confermato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’ipotesi accusatoria, con la conseguenza che i prevenuti, ciascuno nelle rispettive qualità e qualifiche, vanno dichiarati colpevoli dei reati in rubrica contestati.
Giova, al riguardo, chiarire che risulta di lapalissiana evidenza che la richiesta di rito abbreviato avanzata dai procuratori speciali dei prevenuti vada qualificata – attività che spetta esclusivamente al giudice – condizionata alla acquisizione documentale, segnatamente, elaborato a firma del Prof. Ing. P. e dell’ing. Z. allegata al fascicolo telematico in data 12.12.25.
Necessaria la premessa al fine di chiarire la piattaforma probatoria, costituita, nel caso de quo, dall’integrale fascicolo del P.M., unito agli atti per la fase processuale ed utilizzabile per il rito, verbale di sopralluogo dell’UTC del 24 luglio 2024 con allegata documentazione fotografica; esito dell’attività di indagine, giusta delega del 04/03/2024, composta dalla annotazione del 5 luglio 2024 a firma della P.G. G.A.; relazione a firma del tecnico D.; relazione del Comune di __________ del 07/12/2023 e relativi allegati; sentenza del Tribunale di Nola n. _________; dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione (allegato D) con documento di identità nr. ___________; querela, riscontro prot. 5714/23; ordine di immediata sospensione dei lavori del 20/10/2023, verbale di sopralluogo del 12/10/2023; autorizzazione di ripresa dei lavori del responsabile tecnico del Comune di __________ del 09/11/2023; annotazione di servizio a firma di A. – M. del 31.7.24; richiesta di sequestro preventivo, permesso a costruire nr. 2/22; scia in sanatoria n. 2161 del 24.2.24; istanza del 31.3.04 (nr. 3704); richiesta di integrazione documentale del 13.12.11 del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di ____________; permesso a costruire n. 16 del 24 luglio 2020; dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 dpr 445/00 del 12.2.20; istanza nr. 4253 de 14.6.21 afferente richiesta di intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato oggetto di condono; scia del 24.2.24; fotogramma dell’IGM del 23.6.2003 n. 4256. Completano il quadro degli atti del P.M., la relazione su delega di indagini del 4.7.24; il riscontro della Direzione Autonoma di Polizia Metropolitana dell’11.12.23; verbale di accertamento e sullo stato dei luoghi del 24.7.24.
Ca va sans dir che tra gli atti sottoposti al vaglio giudiziale vi sia la relazione di parte e la prova orale, l’escussione dell’ing. Z., disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441 co. 5 c.p.p. ed effettuata nel contraddittorio delle parti nel processo.
La vicenda, alla luce delle mentovate fonti di prova, tutte dichiarate utilizzabili, anche per la scelta del rito, può essere così ricostruita.
Caia inviava al Comune di ________ – su istanza del 13.12.11 di questo ultimo sulla domanda già integrata addì 13.2.12 – nel febbraio del 2020, in uno ad ulteriore documentazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato D) resa ai sensi degli articoli 46 47 e 48 di PR445 2000, che sottoscriveva, nella quale attestava che la costruzione oggetto della richiesta di condono edilizio era stata realizzata nel gennaio del 2003. All’esito delle integrazioni sollecitate dall’ente comunale, in particolare, la dichiarazione assertiva dell’epoca di realizzazione dell’immobile sito in _________ alla _____________, delle ricevute attestanti il versamento degli oneri cd. Concessori, Caia otteneva il permesso di costruire in sanatoria n.16 del 24 luglio 2020 relativo alla realizzazione di opere riguardanti la costruzione di due manufatti destinati a civile abitazione della superficie di 157,43 metri quadrati e volume 488,31 m³ sul lotto sito in ________ al _____________, foglio 6, particelle 2068, 2070.
Successivamente, il 14.6.2 l’imputata avanzava richiesta di permesso a costruire ai sensi il dpr 380/ 2001 e l.r. 19/2009 art. 5 (cd. piano casa) avente ad oggetto l’intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione, sito sempre al ______________in _________, ottenendo il permesso nr. 2/2022 relativo al fabbricato già oggetto di condono.
Al permesso nr. 2/22, seguiva la scia volta alla realizzazione di opere esterne (nella specie passo carrabile).
Addì 20/10/23, i germani I., presentavano un esposto nel quale denunciavano la difformità delle opere rispetto alla scia e al permesso di costruire in sanatoria (16/20), all’uopo allegavano rilievo aerofotogrammetrico eseguito dal personale dell’istituto geografico militare attestante, l’assenza, alla data del 23 giugno 2023, delle opere condonate, circostanza in insanabile contrasto, in parte qua, con la autodichiarazione di Caia.
In sede inquirente, acquisita la aerofotogrammetria dell’IGM, veniva ritenuto l’abuso nella opere oggetto di condono (perché non presenti alla data del 23/06/2003) e, l’illegittimità del permesso a costruire n. 16/20 (perché “le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge numero 47785 e successive modificazioni, si applicano alle opere abusive che risultano ultimate entro il 31 Marzo 2003” per le quali è possibile, dunque, la sanatoria attraverso il condono, art. 32, comma 25, l. nr. 326/2003).
In questi termini concludeva l’ausiliario di p.g., Ing. D., nell’elaborato agli atti “verificata la documentazione rinviata di cui tra l’altro permesso di costruire 16/20 rilasciato dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di _________, in conseguenza dell’istanza di condono edilizio ex articolo 32 legge 326/ 03 a firma di Caia e tesa a sanare un manufatto per civile abitazione sito alla via ______________, in cui si dichiara per l’accesso ai benefici del condono edilizio, l’avvenuta realizzazione dell’immobile e la sua preesistenza alla data del 31 gennaio 2003. Tanto atteso è verificato, preso atto della ulteriore documentazione consegnata al sottoscritto ai fini dell’accertamento richiesto di cui grafici allegati all’istanza di condono e fotogramma ad altra risoluzione numero 4256 relativo al volo aereo del 23/06/2003 acquisito presso l’istituto geografico militare di Firenze e da raffronto del fotogramma IGM 4256 rispetto all’attuale conformazione della zona urbana, come rilevabile anche da foto aeree disponibili su Google Earth e attraverso riferimenti topografici rinvenibili all’attualità rispetto alla foto d’epoca al fine di avere l’esatta ubicazione del sito di interesse, si stabilisce che anche in ragione dell’evidente incoerente incoerenze di sagoma e consistenza dei fabbricati indicati nelle planimetrie allegate al permesso a costruire n.16/2020 rispetto al fotogramma IGM, l’immobile oggetto della istanza di condono e del procedimento penale 8130/ 2023, alla data del 23/06/2003 non era esistente e la sua conformazione, sagoma e posizione come indicata nei grafici di permesso di costruire 16/20 non è rivedibile a tale data dalla foto aerea IGM numero 42 56 di cui volo appunto del 23 giugno 2003. Quanto accertato configura una non veritiera dichiarazione riportata sul l’istanza di condono sopra indicata circa la data di realizzazione dell’immobile condonato e di conseguenza la insanabilità di questo di quanto oggetto della stessa poiché in contrasto con quanto stabilito dal comma 25 dell’articolo 32 della legge 326 del 2003 circa gli immobili che potevano beneficiare del condono edilizio. Dalla illegittimità del permesso di costruire de quo discende, a cascata, la natura illegittima di tutte le opere oggetto dei successivi titoli edilizi di cui sopra si è fatto riferimento e in particolare dei lavori di abbattimento e ricostruzioni assentiti con pdc numero 2/22 e successivamente oggetto di scia numero 8893 protocollo del 23/10/2023.”
Stralcio, quest’ultimo tratto dalla relazione attendibile e solida in quanto proveniente da soggetto con qualifica di pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, priva di incongruenze o vizi logici di sorta, ma che, per converso, offre una disamina degli atti amministrativi succedutisi e delle istruttorie che hanno preceduto gli stessi ponendo in comparazione i distinti verbali di accertamento e sopralluogo con la immagine tratta dall’Istituto Geografico Militare (prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.) .
Le conclusioni cui perveniva D. e gli accertamenti svolti dallo stesso non possono ritenersi scalfiti da quelle che si leggono nella relazione di parte, delle quali ha riferito l’ing. Z. nel processo. Questi, invero, si è limitato a contestare le conclusioni dell’ausiliario di p.g., essenzialmente per la metodologia ancorata alla visione monoscopica (piatta). Invero, offrendo ampia argomentazione ha ritenuto la “superiorità” della visione tridimensionale (modelli stereoscopici). Testualmente, pagg. 9-10, 18 “ad una scala di 1 a 29.000 è quasi impossibile su un solo fotogramma capire da una macchiolina e da una risoluzione molto rapida dei manufatti di cui stiamo parlando, perché da un fotogramma non si vede niente, cioè se lei ha un fotogramma davanti, così, non riesce a visualizzare. Io sono un cartografo, io produco cartografia in 3D, non so se riesco a farmi capire questo 3D. Io utilizzo due fotogrammi consecutivi, questi due fotogrammi hanno un ricoprimento più del 60 per cento, questo mi consente stereoscopicamente -attraverso una attrezzatura tecnica- di vedere in 3D tridimensionale un modellino del territorio così come era alla data del 2003. Siccome a me mi è stato richiesto di rappresentare lo stato dei luoghi alla data del 2003, ecco, io ho comprato l’altro fotogramma, il 4256 in modo da poter sovrapporre, perché questi due fotogrammi sono stati eseguiti dall’aereo in due istanti successivi, in un primo istante il 4255 in un secondo istante il 4256. Due fotogrammi che si ricoprono per più del 60 per cento, questo mi consente di vedere, di poter rappresentare nella mia strumentazione, che si chiama stereocartografo, di vedere questo modello del territorio in 3D, dopodiché io ho assegnato, sono andato a misurare un certo numero di punti topograficamente in coordinate XY e Z per cui questo modello ottico del territorio mi si trasforma in un modello matematico e io posso rappresentare, posso estrarre da questo modello 3D una mappa che mi corrisponde esattamente nelle dimensioni allo stato dei luoghi del territorio senza poter sbagliare, perché se io piglio un solo fotogramma e mi vado a pigliare una misura su questo fotogramma, non c’è proporzione, perché qualsiasi ottica per un principio fisico produce delle deformazioni, per cui una distanza presa al centro può essere diversa da una distanza presa in periferia del fotogramma, non so se riesco a rendere l’idea”).
Questo approccio, a parere di chi scrive – che, peraltro, finisce, con lo scontrarsi con il principio di verificabilità della prova, degradando a mera ipotesi congetturale, atteso che il consulente spiega che la sua analisi si basa su un’esperienza visiva vissuta nella propria workstation attraverso occhiali 3D (cfr. pagg. 11, 18) – non è in grado di scardinare quello di D., tutt’altro! Finisce col rafforzarlo, perché se – ed è di intuitiva evidenza – la visione tridimensionale amplia, già da quella monoscopica, che, pur statica e piatta rendeva apprezzabili, senza ombra di dubbio, le macroscopiche incongruenze a monte dei capi di incolpazione.
Giova sottolineare il metodo scientifico utilizzato da D., partendo dal principio della georeferenziazione e del raddrizzamento fotogrammetrico di un dato storico certo, il fotogramma IGM 4256 del 23/06/2003. L’incrocio di tale fotogramma con i punti topografici invariabili del territorio – rilevabili mediante la conformazione urbana attuale – offre un riscontro oggettivo che comprova macroscopicamente un dato di fatto: l’assenza della consistenza volumetrica e della sagoma dell’immobile alla data di sbarramento del condono edilizio (31 marzo 2003, ai sensi dell’art. 32, c. 25, L. 326/03).
Può concludersi che la relazione tecnica a firma di D. possiede un’efficacia dimostrativa indubbia rispetto ai fatti causa, poiché risponde pienamente ai criteri di oggettività, verificabilità e falsificabilità imposti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova scientifica.
La certezza della prova offerta dagli atti della p.a. consente a questo giudicante di ritenere correttamente qualificata la ipotesi di delitto di cui al capo a) della imputazione e contestata a Caia che deve essere condannata, non essendovi dubbio alcuno sulla sua sussistenza e sulla riconducibilità dello stesso all’imputata.
L’incarto processuale ha consentito di dimostrare, senza alcun ragionevole dubbio, che Caia, all’atto della sottoscrizione della autodichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarava che l’immobile sito al _____________, oggetto di condono, era stato realizzato nel gennaio del 2003.
Sul punto, deve osservarsi che la “nuova” autocertificazione (allegato D) depositata allorquando all’imputata veniva richiesta la integrazione da parte del Comune di _________ (12.2.20) che, giusta protocollo nr. 948, inoltrava in uno ad altra documentazione (già menzionata) costituisce una condotta di falso autonoma e distinta rispetto a quella già coperta da giudicato irrevocabile, avente ad oggetto la dichiarazione ex art. 47 DPR 445/00 allegata alla pratica di condono depositata in data 31.3.2004, in quanto si colloca in un alveo procedimentale del tutto autonomo e distinto rispetto a quello originario già definito stante con sentenza irrevocabile stante altresì la diversità dell’oggetto dell’attestazione e del momento consumativo. Ad abundantiam, le autocertificazioni de quibus hanno una propria autonoma efficacia probatoria all’interno del rispettivo procedimento amministrativo. Invero, il primo falso (collegato alla istanza di condono edilizio); la seconda falsità (legata all’istruttoria per il rilascio di un permesso di costruire) configurano un concorso materiale di reati e non una medesima condotta già giudicata, escludendo così l’applicazione del principio del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.).
In altri termini non si ravvisa, diversamente dalla seppur pregevole tesi difensiva, alcuna identità del fatto storico-naturalistico, vertendosi in ipotesi di pluralità di azioni sorrette da rinnovate e autonome determinazioni volitive. Il principio del ne bis in idem richiede la medesima condotta.
Nella ipotesi all’esame, il comportamento materiale (l’atto di firmare e depositare una nuova dichiarazione sostitutiva) è cronologicamente e strutturalmente diverso. Il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico si consuma nel momento stesso in cui la dichiarazione non veritiera viene presentata e immessa nel circuito della Pubblica Amministrazione, esaurendo in quel preciso istante la sua carica lesiva della fede pubblica. Il precedente giudicato copre esclusivamente l’azione posta in essere dall’imputato in data all’atto della presentazione della istanza di condono edilizio straordinario nell’anno 2004. La condotta oggi contestata, al contrario, consiste nel deposito di una nuova e distinta dichiarazione sostitutiva, formata a distanza di tempo e finalizzata a un obiettivo amministrativo radicalmente diverso: l’attivazione dell’istruttoria per il rilascio di un titolo abilitativo ordinario (permesso di costruire). Non si verte, pertanto, nell’ipotesi di un reato permanente o di una condotta i cui effetti si siano protratti nel tempo, bensì di una rinnovata e cosciente determinazione volitiva dell’imputata, che sceglieva di reiterare il falso introducendo un nuovo atto nell’alveo di un differente procedimento (“Il dolo del reato previsto dall’art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.” (Sez. 5, Sentenza n. 15901 del 15/02/2021 Ud. (dep. 27/04/2021) Rv. 281041 – 02).
A rigore, deve, altresì, osservarsi che ogni singolo procedimento amministrativo attribuisce all’autocertificazione un’autonoma funzione probatoria e una specifica efficacia interna. Il Comune, investito della richiesta di permesso di costruire, non ha attinto all’atto del vecchio condono, ma ha avviato una nuova e separata istruttoria che ha imposto al privato l’onere di attestare i requisiti attuali.
La condotta in giudizio ha così determinato una nuova ed autonoma lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale (la fede pubblica e il corretto agire della Pubblica Amministrazione), inducendo in errore l’ufficio tecnico comunale in una procedura del tutto distinta da quella originaria. La parzialità di coincidenza dell’oggetto del falso (ossia la datazione dell’epoca del manufatto) non sposta i termini della questione: il fatto storico-naturalistico non è l’epoca di edificazione in sé, ma l’atto materiale di falsa attestazione compiuto davanti al pubblico ufficiale, che qui si è duplicato.
L’epoca di ultimazione o esistenza del manufatto costituisce il presupposto cardine per l’accesso al beneficio eccezionale del condono in sanatoria, motivo per cui la falsa retrodatazione aggredisce direttamente il bene giuridico della pubblica fede documentale. In linea generale, le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto d.P.R. 445 del 2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, alla luce del chiaro disposto del secondo comma dell’art. 76 del d.P.R. cit. (“Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva diretta al pubblico registro automobilistico, dichiari falsamente di voler esportare un veicolo in paesi esterni all’Unione Europea.” (Sez. 5, Sentenza n. 45012 del 14/10/2021 Ud. (dep. 06/12/2021) Rv. 282282 – 01). “Integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui all’art. 479 cod. pen.) la condotta consistita in una dichiarazione di vendita, al pubblico registro automobilistico, con indicazioni non veritiere in ordine all’acquirente, in quanto detta condotta si traduce nell’attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.” (Sez. 5, Sentenza n. 12447 del 23/02/2005 Ud. (dep. 04/04/2005) Rv. 231690 – 01).
Né vi è dubbio che nell’autodichiarazione in argomento l’autrice, Caia, avesse l’obbligo ex lege di dichiarare il vero, stante il combinato disposto degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 (“Il delitto di previsto dall’art. 483 cod. pen. sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza di una falsa autodichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa le condizioni di reddito fungenti da presupposto per l’ottenimento di un abbonamento mensile a tariffa agevolata ai servizi di trasporto comunale). (Sez. 2, Sentenza n. 4970 del 12/01/2012 Ud. (dep. 09/02/2012) Rv. 251815 – 01).
In ordine, poi, ai residui capi di imputazione di cui ai capi b) e c) della rubrica, i prevenuti rispondono per aver, nelle rispettive qualità di proprietaria committente, Caia, Sempronio, tecnico progettista delle opere, proceduto all’abbattimento e alla ricostruzione con contestuale ampliamento volumetrico (nella misura del 35% fino a mc 575,92) il preesistente fabbricato, in assenza del permesso di costruire già illegittimo il provvedimento di condono (nr. 16/20 del 24/7/20 ex art 32 l. 326/2003), nonché il successivo pdc nr. 2/2022 del 24/01/2022, le scie consequenziali 23/10/2023.
La disamina dell’incarto processuale consente di ritenere che non sussistono dubbi sulla penale responsabilità penale dei coimputati, essendo evidente che i fatti accertati integrano sia gli elementi costitutivi oggettivi che quelli soggettivi dei reati contestati in rubrica.
Dagli atti è emerso che in sede di sopralluogo del 24/4/24 era in corso il completamento delle opere edili dell’immobile in __________, Via __________ n. __, f.lio 6, par.lle nn.ri 2068 e 2070, realizzate con permesso a costruire (n. 2/22) e atti succedanei, tutti illegittimi in quanto rilasciati per un fabbricato originariamente abusivo e irregolarmente condonato; ancora, non risultava presentata la denuncia all’Ufficio del Genio civile, insistendo il manufatto in zona sismica.
L’immobile de quo non era ancora in uso e alla data del 10 settembre 2024, allorquando il Gip convalidava il sequestro preventivo, risultava (giusto verbale in atti) – seppur ancora un cantiere aperto – completo e rifinito internamente, esternamente, dotato di infissi, di porte in ingresso,di pavimentazione ed impianti, non risultava, invero, realizzata la scala elicoidale (presente nel progetto) che fungeva da collegamento tra il piano terra e il primo piano. Questa ultima la ragione per cui il Gip disponeva il sequestro preventivo del fabbricato.
Gli accertamenti.
In data 19/12/2003 nel corso di un sopralluogo l’ufficio tecnico del Comune di _______ nella persona del geometra N.N. presso la proprietà M.P. riscontrava la realizzazione di opere edilizie in assenza di autorizzazioni: in particolare la realizzazione di un capannone con una superficie 126,50 m quadri e volume di 404,80 m³, un piccolo locale con cuscini bagno, una tettoia antistante il piccolo locale. Immediatamente il 23/12/2003 il responsabile ingegnere C. giusta ordinanza n. 91 comunicava la rimessa in pristino delle opere abusive di cui al verbale di sopralluogo del 19/12/2003. Nell’anno 2004 venivano presentate le domande di condono volte alla sanatoria di predetti manufatti e per questi motivi Caia – previo rilascio – completava le opere edilizie. Invero, sebbene l’imputata provvedesse al pagamento degli oneri istruttori e concessori a seguito del rilascio del p.c. in sanatoria nr. 16/22 e quello nr. 2/22 (per l’intervento di demolizione e ricostruzione), a seguito di un esposto del 19.5.23, l’ufficio tecnico procedeva al sopralluogo del 18/10/2023 (prot. 8731) nel corso del quale accertava: 1. un diverso posizionamento del fabbricato nell’otto che ha determinato alcune variazioni di distanza dai confini della strada; 2. l’ampliamento volumetrico di un piano terra dovuto alla chiusura dell’ingresso alla scala circolare; 3. una diversa distribuzione degli spazi esterni. Ciò comportava la sospensione delle lavorazioni presso l’immobile sito al _______________ in __________ e, di seguito, l’avvio del procedimento per l’emissione della ordinanza di rimozione delle opere realizzate in difformità dei titoli abilitativi. L’abbattimento e la ricostruzione del precedente manufatto, con contestuale ampliamento volumetrico nella misura del 35% del preesistente fabbricato, consistita in particolare con la edificazione di un manufatto a forma di L, con copertura a tetto piano, composto da due unità abitative indipendenti poste al piano terra e al primo piano, accessibili da una scala con collegamento esterno, collegate, sul lato orientale, da un vano destinato a scala elicoidale, questa ultima progetto non ancora in fase di installazione, recante su entrambi i piani due tendostrutture in pvc con copertura detraibile e servito da un’ampia area libera in parte pavimentata in parte destinata a verde, infine, un locale adibito a garage, come si deduce dal verbale di sopralluogo dedotto e dal contenuto della relazione tecnica del 17.12.2023 a firma dell’arch. O.
L’intervento eseguito, a parere di chi scrive, si qualifica giuridicamente come “nuova costruzione” che ha radicalmente alterato lo stato dei luoghi e impresso un nuovo carico urbanistico, attuato in regime di totale assenza di valido titolo abilitativo. Stante l’illegittimità originaria del condono n. 16/20 (frutto di condotta fraudolenta), si configura una macroscopica illegittimità derivata di tutti gli atti amministrativi succedanei, ivi compresi il PdC n. 2/2022 e le successive S.C.I.A. del 23 ottobre 2023, i quali non sono idonei a sanare o legittimare l’attività edificatoria.
Sussiste, altresì, la materialità del reato di cui al capo c), atteso che il manufatto è stato integralmente eretto in zona dichiarata sismica in totale omissione della preventiva e obbligatoria denuncia e trasmissione dei calcoli strutturali al competente Ufficio del Genio Civile.
La responsabilità penale della prevenuta Caia discende in via diretta dalle sue qualità sostanziali e formali. La stessa risulta non solo proprietaria esclusiva del fondo catastalmente censito al foglio 6, particelle 2068 e 2070 su cui insiste l’abuso, ma figura documentalmente quale committente diretta di ogni singolo intervento edilizio, nonché unico soggetto portatore di un interesse economico e personale alla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica. Parimenti provata è la penale responsabilità in concorso formale e materiale, ex art. 110 c.p., del tecnico Sempronio. La difesa dell’imputato ha tentato di ridimensionare la portata della condotta; tuttavia, le risultanze istruttorie attestano come il predetto, nella sua espressa qualità di tecnico progettista, abbia fornito un apporto causale e intellettuale decisivo alla pianificazione, all’avvio e alla consumazione dei reati di cui ai capi b) e c). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell’affermare che l’attività del progettista non si esaurisce in una prestazione d’opera meramente formale, egli, al contrario, risponde a titolo di concorso ogniqualvolta il suo elaborato grafico e tecnico costituisca l’antecedente logico e materiale indispensabile per l’esecuzione dell’abuso (cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 40942/2025, nonché Cass. Civ., Sez. II, n. 10231/2025, che rimarca la centralità della competenza tecnica del professionista nella fase antecedente all’esecuzione dei lavori). L’ideazione e la rappresentazione grafica di interventi palesemente contrastanti con la normativa urbanistica e l’avallo tecnico di titoli abilitativi derivati da un condono nullo integrano pienamente la condotta causale di Sempronio, il quale ha agito con coscienza e volontà, legando indissolubilmente la propria condotta a quella della committente.
Ad abundantiam, sulla insidacabilità del titolo edilizio (da parte del Giudice Penale, in quanto provvedimento amministrativo formalmente esistente e non annullato prima dell’inizio dell’azione penale) deve osservarsi che la quaestio non appare – a parere di chi scrive – dirimente quanto piuttosto ininfluente, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione a rigore del quale il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 è configurabile non solo nel caso di totale assenza fisica del Permesso di Costruire, ma anche quando il titolo sia stato rilasciato, o si sia formato, in violazione di legge o degli strumenti urbanistici. Nella ipotesi de quo il g.m. ha non solo il potere, ma il povere di valutare la conformità del titolo abilitativo rispetto al modello legale. Quando l’atto amministrativo è frutto di una falsa o macroscopica alterazione della realtà materiale, esso è inficiato da una radicale illegittimità genetica che lo rende inidoneo a spiegare qualsiasi effetto scriminante in ordine all’attività edificatoria. (cfr. Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 30473 del 9 settembre 2025 che conferma che il giudice penale può considerare inesistente e privo di effetti il permesso di costruire ottenuto in mancanza dei presupposti di legge, a prescindere dal formale annullamento dell’atto in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione; Cassazione Penale, Sez. III, n. 42720/2021 che, invece, ha ribadito che “la contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo sussiste anche quando il titolo, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica sostanziale”). Ne consegue che l’attività edificatoria svolta in base a un titolo radicalmente illegittimo equivale giuridicamente a una costruzione in totale assenza di permesso.
Sotto il profilo psicologico, l’elemento soggettivo delle contravvenzioni contestate risulta ampiamente integrato: alla palese colpa per imperizia e negligenza nella violazione delle norme del T.U. Edilizia e delle normative sismiche, si accompagna la piena coscienza e volontà della condotta. La mole, l’imponenza strutturale e il valore economico dell’intervento (demolizione, ricostruzione ex novo e ampliamento del 35% di un intero fabbricato) escludono in radice qualsiasi tesi fondata sull’ignoranza incolpevole della necessità di validi e legittimi titoli abilitativi, confermando il dolo deliberato nel procedere all’edificazione abusiva.
I reati ascritti alla prevenuta Caia si pongono in vincolo di concorso materiale tra loro, in quanto la condotta di falso è servita come mezzo per tentare di stabilizzare e rendere impunibile l’abuso edilizio commesso.
Riconosciuta la responsabilità penale degli imputati per i reati rispettivamente ascritti, non può ritenersi sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.. L’ampio compendio probatorio, che implica la contestuale violazione di più norme penali fa escludere, nel caso de quo, la occasionalità della condotta.
In particolare, per quanto concerne le violazioni urbanistiche, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato i parametri valutativi che devono sussistere in concreto perché l’intervento abusivo possa arrecare un’offesa particolarmente tenue agli interessi pubblici coinvolti, tale da consentire la non punibilità dell’autore. Secondo la Suprema Corte deve aversi riguardo alla consistenza dell’intervento abusivo, alla destinazione dell’immobile, alla contestuale violazione di più norme penali, all’impossibilità di sanatoria, al rispetto o meno dei vincoli di ogni tipo esistenti, alla presenza o meno di titoli abilitativi ed, in caso di presenza, al grado di difformità dell’opera rispetto a quanto stabilito dai medesimi, al collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, alle modalità di esecuzione dell’intervento (Cass. Pen., Sez. III, 47039/15).
Ebbene, proprio la contestuale violazione di più disposizioni (urbanistiche ed edilizie) quale conseguenza dell’intervento abusivo realizzato nel caso in esame osta al riconoscimento della particolare tenuità, costituendo esso, per converso, indice sintomatico di un’offesa non tenue, desumibile, altresì, dalla grandezza dell’opera abusiva in questione e dalla sua massività, trattandosi della vera e propria costruzione ex novo di due unità immobiliari.
Non sussistono gli estremi per il riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti dei prevenuti, in ragione della gravità del fatto e dell’assenza di ogni comportamento resipiscente, i cui stati di incensuratezza non possono da soli fondare il riconoscimento delle suddette attenuanti ai sensi dell’art. 62 bis c.p.
Pertanto, alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., tenuto conto della gravità del fatto, desumibile dalla grandezza dell’opera e dalle sue caratteristiche strutturali, nonché della personalità degli imputati, scarsamente proclivi a delinquere:
per Caia, ritenuto più grave il reato di cui al capo a) della rubrica, stimasi pena finale equa per quella di mesi otto di reclusione;
per Sempronio – che risponde solo dei reati di cui al capi b) e c) – mesi otto di arresto ed euro 6.000,00 (ottomila) di ammenda, così calcolata:
Caia: pena base per il reato di cui al capo A), ritenuto più grave: mesi dieci di reclusione;
Aumentata per la continuazione con i reati di cui ai capi b) e c): anni uno di reclusione; Ridotta per il rito a mesi otto di reclusione.
Sempronio: pena base per il reato di cui ai capi b e c) della rubrica mesi dodici di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda;
ridotta per il rito a mesi otto di arresto ed euro 6000,00 (seimila) di ammenda.
Lo stato di incensuratezza dei prevenuti, in uno alla severità della pena inflitta, induce a ritenere, nella sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi ex art. 163 c.p., che essi si asterranno dal commettere ulteriori reati della stessa indole e, pertanto, si concede la sospensione condizionale della pena.
Segue per legge la condanna alle spese processuali e l’ordine di demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino, ai sensi dell’art. 31 co. 9 D.P.R. 380/2001, da eseguirsi previo dissequestro in esito al giudicato della presente sentenza, a cura della P.G. operante ed a spese dell’imputato.
A sensi degli artt. 538 e segg. c.p.p., gli imputati vanno condannati al risarcimento, in favore delle costituite parti civili dei danni conseguenti alla commissione dei reati, da liquidarsi in separata sede in quanto le prove acquisite non ne consentono al momento la determinazione, ed alla rifusione delle spese di costituzione nel presente giudizio sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss, 533, 535 c.p.p. dichiara Caia e Sempronio responsabili dei reati, rispettivamente, loro, ascritti in rubrica e, applicata la riduzione per il rito, condanna Caia alla pena di mesi otto di reclusione, Sempronio, alla pena di mesi otto di arresto ed euro 6.000,00 (seimila) di ammenda, oltre, che, entrambi, al pagamento delle spese di giudizio.
Pena sospesa a termini di condizioni di legge.
Letto l’art. 31 co. 9 D.P.R. 380/2001 ordina, se non ancora eseguita e previo dissequestro da eseguirsi al passaggio in giudicato della sentenza, la demolizione delle opere abusive descritte al capo b) della imputazione e la rimessione in pristino, a cura della P.G. operante, dello stato dei luoghi a spese degli imputati.
Letti gli artt. 538 ss. c.p.p., condanna gli imputati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a favore delle costituite parti civili nonché al pagamento delle spese sostenute dalla medesima nel presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 (euro duemila) oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Letto l’art. 544 co. 3 c.p.p. indica in giorni 45 il termine per il deposito della sentenza. Nola, 5 giugno 2026
Il Giudice
Antonia Ardolino

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