ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO. Sugli elementi costitutivi del reato associativo e…
SENTENZA n. 677/2026 emessa dal Collegio B del Tribunale di Nola nella persona dei magistrati: dott.ssa Mariangela Luzzi Presidente dott.ssa Clelia Cesarano Giudice Est.Dott.ssa Ilaria Fina Giudice all’udienza del 22.04.2026, dep. 21.07.2026
a cura di
Avv. Angelo Pignatelli
Massima
Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Operazioni infragruppo – Restituzione di somme precedentemente anticipate da società riconducibili al medesimo amministratore – Bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti – Riqualificazione del fatto.
In tema di reati fallimentari, non integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la movimentazione di risorse finanziarie tra società riconducibili al medesimo amministratore qualora le risultanze istruttorie consentano di ricondurre tali operazioni a una gestione unitaria finalizzata al reperimento di liquidità necessaria per la prosecuzione dell’attività d’impresa e al completamento dell’iniziativa imprenditoriale. In tale ipotesi, l’assenza di prove circa la destinazione delle somme a finalità personali o estranee all’oggetto sociale, unitamente all’esistenza di elementi idonei a dimostrare che i trasferimenti rappresentavano, almeno in parte, la restituzione di somme precedentemente anticipate da altre società o cooperative, impedisce di ravvisare il dolo distrattivo richiesto dall’art. 216 l. fall. Le condotte, tuttavia, possono integrare la diversa fattispecie della bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti, allorquando l’amministratore abbia gestito più società «secondo una logica unitaria, come se costituissero articolazioni dello stesso centro di interessi, trasferendo liquidità dall’una all’altra in funzione delle contingenti esigenze finanziarie».
Massima
Bancarotta fraudolenta documentale – Omessa consegna delle scritture contabili – Impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari – Dolo specifico – Insussistenza – Bancarotta semplice documentale – Configurabilità.
La mancata consegna delle scritture contabili e la conseguente impossibilità di ricostruire integralmente il patrimonio e il movimento degli affari della società non sono sufficienti, di per sé, a integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Qualora le risultanze processuali non consentano di affermare che l’omissione sia stata finalizzata a procurare all’imprenditore o a terzi un ingiusto profitto ovvero a recare pregiudizio ai creditori, deve escludersi la configurabilità dell’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. In tale ipotesi, «la carenza delle scritture contabili» non costituisce «espressione di un programma fraudolento volto a occultare distrazioni patrimoniali o a pregiudicare le ragioni dei creditori», risultando invece integrata la fattispecie di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217, comma 2, legge fallimentare.
Keyword:
Bancarotta semplice – Bancarotta fraudolenta – Operazioni manifestamente imprudenti – Operazioni infragruppo – Dolo distrattivo – Bancarotta fraudolenta documentale – Bancarotta semplice documentale – Scritture contabili – Dolo specifico – Gestione unitaria – Crisi d’impresa.
Abstract:
Con la sentenza n. 677/2026, il Tribunale di Nola affronta il tema della distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, soffermandosi, in particolare, su due profili di particolare interesse: la rilevanza delle operazioni finanziarie intercorse tra società riconducibili al medesimo amministratore e la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale in presenza della mancata consegna delle scritture contabili.
La vicenda trae origine dal fallimento di una società costituita per la realizzazione di un articolato intervento immobiliare destinato alla costruzione e alla successiva commercializzazione di capannoni industriali. Nel corso delle indagini, la curatela aveva individuato una serie di operazioni economiche ritenute potenzialmente distrattive, consistenti sia nel pagamento di quote del corrispettivo di alcune compravendite immobiliari direttamente a cooperative riconducibili all’amministratore, sia nell’effettuazione di numerosi trasferimenti di denaro verso altre società appartenenti al medesimo centro di interessi.
L’istruttoria dibattimentale ha tuttavia consentito di accertare che l’intera operazione immobiliare era stata finanziata anche mediante risorse provenienti da altre cooperative e società amministrate dall’imputato e che una parte delle somme successivamente corrisposte rappresentava la restituzione di anticipazioni effettuate per consentire l’acquisizione del compendio immobiliare e la prosecuzione dell’attività edificatoria.
Il Tribunale ha evidenziato come la curatela stessa avesse ritenuto verosimile che tali movimentazioni costituissero forme di finanziamento reciproco tra società amministrate dal medesimo soggetto e finalizzate a sopperire alle rispettive esigenze di liquidità. La gestione delle diverse società era infatti avvenuta secondo una logica unitaria, con continui trasferimenti di risorse finanziarie da un’impresa all’altra in funzione delle contingenti necessità operative.
Pur riconoscendo l’irregolarità di tale modello gestionale e la violazione del principio della par condicio creditorum, il Collegio ha escluso la sussistenza del dolo distrattivo richiesto dall’art. 216 l. fall., rilevando l’assenza di elementi idonei a dimostrare il perseguimento di finalità personali o estranee all’oggetto sociale. Le condotte contestate sono state pertanto riqualificate nel reato di bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti.
La sentenza affronta, inoltre, il tema della bancarotta documentale, evidenziando come la mancata consegna delle scritture contabili successive al 2016 avesse impedito alla curatela di ricostruire integralmente il patrimonio sociale, il movimento degli affari e la causale di numerose operazioni realizzate nel periodo immediatamente antecedente al dissesto.
Secondo il Tribunale, tuttavia, l’impossibilità di ricostruire il patrimonio non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. La decisione sottolinea che nel processo non sono emerse condotte distrattive riferibili alla gestione della società cooperativa né elementi dai quali desumere l’esistenza di un programma fraudolento diretto a occultare attività depauperative o a pregiudicare le ragioni dei creditori.
Particolare rilievo assume, in tale prospettiva, il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato nel corso delle procedure concorsuali e del giudizio, valorizzato dal Collegio ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato più grave. La mancata tenuta e conservazione della contabilità viene pertanto ricondotta nell’alveo della bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217, comma 2, legge fallimentare, con conseguente riqualificazione delle originarie imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Fatto contestato
Sempronio veniva imputato:
1) del delitto p. e p. 223 со. 1,216 со. 1 n. 1 e 2,219 с. 1 e 2 n. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 perché, nella qualità di amministratore unico, sin dalla costituzione fino alla dichiarazione di fallimento, della “X srl – dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. _____ del 14.05.2019:
a) distraeva dal patrimonio sociale la somma complessiva di € 1.131.852,50 ed in particolare:
1) concordava il pagamento di parte del corrispettivo della vendita di beni immobili di seguito indicati a favore di società dallo stesso amministrate per un totale complessivo di e 105.300,00 e (Soc. Coop I.L.V. e Soc. Coop M.), segnatamente
– euro 20.000 (assegni emessi all’ordine de “I.L.V. soc. coop “), parte del corrispettivo della vendita del capannone industriale in corso di costruzione (foglio 3 particella 1582, sub 2) alla si.gra L. M. (notaio A. Z.), in data 21.11.2016;
– euro 30.000 (assegno di e 16.000 emesso all’ordine de “I .L.V. soc. coop” e assegno di e 14.000 emesso all’ordine de “M. soc. coop. “), parte del corrispettivo della vendita di appezzamento di terreno industriale (foglio 3 particella 1614, sub 1) al sig. B.R.(notato A. Z.), in data 17.01.2017;
– €20.000 (assegno emesso all’ordine de “I.L.V. soc. coop”), parte del corrispettivo della vendita di apprezzamento di terreno industriale (foglio 3 particella 1575, sub 1) al sig. M. A. (notaio A. Z.), in data 17.01.2017;
– €35.300 (assegna emesso all’ordine de “I.L.V. soc, coop “), parte del corrispettivo della vendita di due capannoni industriali in corso di costruzione (foglio 3 particella 1590, sub 2 e 3) alla H.I. srl (notaio A. Z.), in data 01.06.2017;
2) effettuava pagamenti in favore di società dallo stesso amministrate in assenza di giustificazioni per un totale di € 660.522,50 e segnatamente o A. s.r.l – in relazione ai rapporti commerciali intercorsi tra la X e la società in parola, risulta un’uscita non giustificata di cassa di €46.542;
– F.H. ______ s.r.l. – in relazione ai rapporti commerciali intercorsi tra la X e la società in parola, risulta un’uscita non giustificata di cassa di € 95.723;
– I.F. s.r.l. – €54.811,25 pagamenti effettuati dalla X in assenza di giustificazioni;
-I.d.C. Sec. coор. €60.003,75 pagamenti effettuati dalla X ed €5.000,00 incassati dalla X, con Saldo in uscita di € 55.003,75 in assenza di giustificazioni;
-L.S.. coop: €443.881,25 pagamenti effettuati dalla X ed €79.000,00 incassati dalla X, con Saldo in uscita di € 364.881,25 in assenza di giustificazioni
-M. soc. coop.: € 120.000,00 pagamenti effettuati dalla X ed €115.000,00 incassati dalla X, con Saldo in uscita di € 5.000,00 in assenza di giustificazioni,
-Z. soc cop: € 430,515,00 pagamenti effettuati dalla X ed € 304.50/90 incassati dalla X, con Saldo in uscita di € 126.015,00 in assenza di giustificazioni;
3) concordava il pagamento del corrispettivo della vendita alla società “SGRDI srl” dell’immobile sito in _________ all’interno del complesso edilizio sito in via ___________ snc – foglio 3, part. 1591, sub 5-pari ad € 366.00,00 € in favore della società U. srl in assenza di giustificazioni economiche ed in assenza di valide operazioni commerciali registrate, e segnatamente:
€36.000 (assegno bancario emesso all’ordine della società U. srl), emesso dalla società acquirente “SGXXX srl, tratto in data 19.12.2017;
-6330.000,00 tramite 31 cambiali 4 delle quali dell’importo di € 15.000,00 e 27 delle quali dell’importo di € 10.000,00 emesse dalla società acquirente “SGXXX srl” a favore della X srl e poi girate alla U. srl;
b) con lo scopo di provocare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraeva ovvero occultava parte delle scritture contabili della fallita e/ o comunque teneva i libri e le scritture contabili della stessa in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.
Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta.
Fallimento dichiarato in __________ , il 14 maggio 2019.
2) del delitto p.p. dall’art. 216 co. 1 n. 2 e 223 L.F. (RD. n. 267/42 e succ. modif.) perché, nella qualità di rappresentante legale della società “L.V. società cooperativa” con sede in ____________ in via _______ n. ___, dichiarata fallita dal Tribunale di Nola con sentenza n. ______ del 24.09.2019, al fine di trarre profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva, distruggeva o comunque occultava in tutto o in parte, i libri e le scritture contabili della fallita, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
In ________ , il 24.09.2019.
Motivi della decisione
In via preliminare, occorre ripercorrere le principali risultanze emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale, prendendo le mosse dalle prove acquisite con riferimento alle ipotesi di bancarotta fraudolenta contestate all’imputato Sempronio, nella qualità di amministratore unico della società X sr.l., dichiarata fallita il 14 maggio 2019.
In primo luogo, è stata acquisita la sentenza dichiarativa di fallimento n. _______ del tribunale di Nola – Sezione Fallimenti, con la quale veniva dichiarato il fallimento della X s.r.l. su ricorso della società Y s.r.l., in ragione dell’accertato stato di insolvenza della società, desunto dall’inadempimento delle obbligazioni nei confronti della creditrice istante, dalla presenza di numerosi protesti e dal mancato deposito delle scritture contabili e dei bonifici societari. Con la medesima pronuncia era nominato curatore fallimentare l’avv. J.V.D.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato escusso il curatore fallimentare e sono state acquisite la relazione ex art. 33 legge fall. del 29 luglio 2019, la successiva relazione integrativa del 16 dicembre 2019 e la documentazione alle stesse allegata. Tali atti, unitamente alle dichiarazioni rese dal curatore in dibattimento hanno consentito di ricostruire compiutamente le vicende della società, le operazioni economiche poste in essere nel periodo antecedente il dissesto e le circostanze rilevanti ai fini delle contestazioni formulate.
Inoltre, nell’ambito della procedura concorsuale, l’imputato rendeva in più occasioni, dichiarazioni al curatore, fornendo chiarimenti in ordine alla gestione societaria che sono stati anch’essi valutati ai fini della ricostruzione dei fatti.
Al riguardo, giova ricordare che, secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, le relazioni redatte dal curatore possono essere acquisite nella loro interezza al fascicolo processuale come prova documentale (cfr. Cass. Sez. V. Sentenza n. 39001 del 09/06/2004: le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso ché gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. Ne consegue che è corretto l’inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all’inizio del procedimento e che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare).
Ebbene, innanzitutto, il curatore acquisiva le seguenti informazioni generali relative alla società fallita.
La X s.r.l., costituita nel maggio 2013, aveva come oggetto sociale l’attività edilizia.
La sede legale della società era stata fissata, sin dalla costituzione, in ___________ alla ______________ n. __, tuttavia dagli accertamenti eseguiti dalla curatela emergeva che presso tale indirizzo non veniva svolta alcuna attività riconducibile alla società. Nel corso delle informazioni rese al curatore, l’imputato dichiarava che gli uffici operativi della società erano ubicati presso il cantiere sito in via ____________ , nel Comune di ___________, mentre la sede legale era stata mantenuta presso lo studio di un professionista, che successivamente era andato in pensione.
Il capitale sociale della X s.r.l. era pari ad euro 20.000, dei quali risultavano effettivamente versati soltanto euro 5.000, permanendo quindi un residuo di euro 15.000 ancora dovuto dai soci.
Alla data della dichiarazione di fallimento risultava socio unico Sempronio, il quale aveva acquisito l’intera partecipazione sociale. Invero, dalle risultanze del Registro delle Imprese emergeva che in data 25 gennaio 2017 costui aveva acquistato dall’altro socio A.M. una quota del valore nominale di euro 8.000 (della quale risultavano versati euro 2.000), divenendo così titolare dell’intero capitale sociale. Sin dalla costituzione della società l’incarico di amministratore unico era stato ricoperto dall’imputato Sempronio, il quale aveva mantenuto la rappresentanza legale della società fino alla dichiarazione di fallimento.
Secondo quanto riferito dall’imputato nel corso dell’interrogatorio reso al curatore, la X s.r.l. era stata costituita con l’esclusiva finalità di realizzare un complesso industriale nel Comune di ___________, in via ____________. All’epoca dell’avvio dell’iniziativa imprenditoriale, sull’area interessata insisteva una struttura incompleta, originariamente destinata ad ospitare il cosiddetto “Centro Modaxxx”, la quale era stata acquisita all’asta nell’ambito della procedura fallimentare Moda Italiaxxx s.r.l. Successivamente all’acquisto, il manufatto preesistente era stato demolito per consentire la realizzazione di un nuovo complesso immobiliare costituito da sei corpi di fabbrica destinati ad uso industriale. Precisamente, l’intervento edilizio aveva interessato un’area di circa 55.000 mq, sulla quale erano stati edificati immobili per una superficie complessiva di circa 22.000 mq, suddivisi in sei corpi di fabbrica e in una trentina di unità immobiliari, successivamente oggetto di vendita a terzi.
Quanto alle modalità di finanziamento dell’operazione, l’imputato dichiarava che l’acquisto dell’area, per un importo di circa euro 2.500.000, nonché i successivi costi di demolizione e costruzione, inizialmente stimati in circa 11-12 milioni di euro, erano stati sostenuti principalmente mediante gli acconti versati dai promissari acquirenti delle future unità immobiliari. A tal fine la società aveva stipulato numerosi contratti preliminari di compravendita con imprenditori interessati all’acquisto dei capannoni, ottenendo da questi le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione dell’intervento edilizio.
Inoltre, ancora in sede di interrogatorio reso al curatore, l’imputato affermava che la società aveva integralmente realizzato il programma imprenditoriale originariamente previsto, procedendo, previa demolizione delle strutture esistenti e previo rilascio dei necessari titoli edilizi, alla costruzione dei sei fabbricati industriali e alla successiva alienazione delle relative unità immobiliari.
Sotto tale profilo, la ricostruzione fornita dall’imputato trovava parziale riscontro nella documentazione acquisita dal curatore. Dagli accertamenti eseguiti presso i registri immobiliari emergeva, infatti, il trasferimento della proprietà dell’area risalente al decreto di trasferimento emesso in data 11 giugno 2014 nell’ambito della procedura fallimentare M.I. s.r.l., nonché la convenzione urbanistica con il Comune di ________ stipulata con atto del notaio F.O. del 26 marzo 2015.
Con riguardo alle ragioni che avevano determinato lo stato di insolvenza della società, l’imputato, ancora nel corso dell’interrogatorio, riferiva che il dissesto era stato causato esclusivamente dall’incremento dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento immobiliare rispetto alle originarie previsioni.
In particolare, c’era stato un aggravio di costi quantificato in circa euro 2.000.000, con la conseguenza che le risorse disponibili non erano risultate sufficienti per il completamento delle opere comuni del complesso immobiliare e, secondo quanto riferito, tali opere erano state successivamente ultimate direttamente dagli acquirenti delle singole unità immobiliari mediante finanziamenti propri.
Il curatore, tuttavia, evidenziava come tali dichiarazioni non erano suscettibili di immediata verifica documentale, dal momento che sia le scritture contabili che i bilanci si arrestavano al 2016.
Invero, alla curatela veniva consegnata solo una parte della documentazione sociale e contabile dovuta, costituita, in particolare, dai libri contabili, dai registri IVA e dalla documentazione fiscale relativi agli esercizi compresi tra il 2013 e il 2016, oltre ai contratti di compravendita degli immobili ceduti.
Parimenti, non risultavano depositati lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l’elenco dei creditori e l’elenco dei soggetti titolari di diritti reali o personali sui beni della società.
La documentazione fornita era, dunque, incompleta e, in ogni caso, si arrestava all’esercizio 2016, ultimo anno per il quale risultava depositato il bilancio presso il Registro delle Imprese.
Secondo quanto evidenziato dal curatore, tali omissioni non consentivano ricostruire compiutamente il patrimonio sociale e il movimento degli affari della società, considerato che scritture contabili e bilanci non erano disponibili per gli esercizi successivi al 2016, nel corso dei quali peraltro era stata realizzata la maggior parte delle operazioni economiche rilevanti.
Le cessioni immobiliari, infatti, si erano perfezionate soprattutto negli anni 2017 e 2018, immediatamente precedenti alla dichiarazione di fallimento, e i relativi corrispettivi erano stati, in più casi, dilazionati nel tempo. Conseguentemente, una parte significativa delle movimentazioni finanziarie generate dall’incasso dei crediti sorti a seguito di tali cessioni era rimasta priva di adeguato riscontro documentale.
In ogni caso dall’analisi dell’ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, emergevano le seguenti risultanze patrimoniali, economiche e finanziarie della società.
Dall’esame dello stato patrimoniale risultava un attivo complessivo pari ad euro 9.093.126, costituito prevalentemente da rimanenze per euro 4.460.000 e da crediti per complessivi euro 4.599.678, a fronte di disponibilità liquide estremamente contenute, pari ad euro 14.948. Il patrimonio netto era pari ad euro 132.322, mentre l’esposizione debitoria complessiva ammontava ad euro 8.941.167.
In particolare, dalla nota integrativa risultava che i crediti erano composti principalmente da crediti verso clienti per euro 3.067.794, crediti tributari per euro 844.086 e crediti verso altri soggetti per euro 687.798. Sul versante del passivo figuravano debiti verso banche per euro 1.487.867, acconti ricevuti per euro 4.885.200, debiti verso fornitori per euro 2.048.669, debiti rappresentati da titoli di credito per euro 400.000, oltre a debiti tributari, previdenziali e di altra natura.
Quanto ai risultati economici, il bilancio 2016 evidenziava un valore della produzione pari ad euro 3.753.729, in aumento rispetto all’esercizio precedente, e costi della produzione pari ad euro 3.590.694. L’esercizio si chiudeva con un utile di euro 47.748, inferiore rispetto all’utile di euro 62.220 registrato nell’anno precedente.
In ordine all’accertamento del passivo, il curatore evidenziava che il legale rappresentante della società fallita non aveva provveduto al deposito dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.
In data 7 novembre 2019, veniva approvato lo stato passivo relativo alle domande tempestivamente presentate e, in tale sede, venivano ammessi crediti per un importo complessivo pari ad euro 675.801,28, di cui euro 71.989,95 in privilegio ed euro 603.811,33 in chirografo. Successivamente, pervenivano tre domande di insinuazione tardiva al passivo per un ammontare complessivo di euro 362.055,02
Dalla documentazione prodotta dai creditori a sostegno delle domande di ammissione al passivo emergeva che l’esposizione debitoria accertata si era formata nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017.
Ai fini dell’individuazione dell’attivo fallimentare, la curatela svolgeva accertamenti catastali su base nazionale, verifiche presso il P.R.A., consultazioni dell’Anagrafe Tributaria mediante accesso al cassetto fiscale e acquisizione dei dati risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Inoltre, venivano richiesti ed acquisiti gli estratti conto dei rapporti bancari intrattenuti dalla società presso gli istituti BPER, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena. All’esito di tali verifiche non emergevano beni o attività immediatamente acquisibili alla massa fallimentare. Tuttavia, dall’esame degli atti di compravendita acquisiti dalla procedura, risultavano crediti residui in favore della X s.r.l. derivanti da compravendite immobiliari perfezionate negli anni 2016-2018. In particolare, si accertavano somme dovute da R.M.S.xxx s.r.l. (€31.790,00), S.M.F.I. s.r.1. (€62.000,00), R.B. (€90.700,00), A.D.M. s.r.l. (€ 183.000,00) e SGXXX s.r.l. (€ 170.000,00), come saldo del prezzo di vendita non integralmente corrisposto alla data del fallimento.
Il curatore espressamente affermava di non aver rilevato sulla base della documentazione disponibile un divario significativo tra massa attiva e massa passiva non giustificato da esigenze economiche e attività dell’impresa, né l’esistenza di spese personali o comunque estranee all’oggetto sociale sostenute con denaro della società.
Gli ulteriori accertamenti svolti dalla curatela, tuttavia, consentivano di individuare alcune operazioni economico-finanziarie che, alla luce delle risultanze documentali disponibili, apparivano suscettibili di integrare condotte distrattive o comunque idonee ad incidere sul principio della par condicio creditorum. Innanzitutto, si accertava che alcune alienazioni immobiliari erano garantite da cambiali con scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento ed emergeva che tali cambiali erano state girate in favore di taluni creditori della società fallita. Precisamente:
– la R.M.S. s.r.l., con sede in _________, risultava debitrice della somma complessiva di euro 31.790, rappresentata da 32 cambiali con scadenze comprese tra il 30 maggio 2019 e il 1° gennaio 2022, emesse a saldo di una compravendita immobiliare stipulata il 17 novembre 2017;
la SGXXX S.r.l., con sede in _________, risultava debitrice della somma complessiva di curo 170.000, rappresentata da 17 cambiali con scadenze comprese tra il 31 maggio 2019 e il 30 settembre 2020, emesse a saldo di una compravendita immobiliare stipulata il 19 dicembre 2017. Secondo quanto dichiarato dall’imputato, tali cambiali erano state girate, prima della dichiarazione di fallimento, in favore di alcuni creditori della società. Nonostante le ripetute richieste formulate dalla curatela, però, l’imputato non forniva l’elenco delle cambiali girate né l’indicazione dei relativi beneficiari. Si riuscivano ad acquisire dalla SGXXX. solo copia di tre cambiali scadute dopo la dichiarazione di fallimento e risultate pagate. Dall’esame della relativa documentazione emergeva che i titoli erano stati girati dalla X S.r.l. alla U. s.r.l. e poi da quest’ultima alla S. s.r.ls.
Convocato per fornire ulteriori chiarimenti, l’imputato dichiarava che la U. s.r.l. aveva fornito alla società portoni in ferro destinati alla chiusura di capannoni industriali per un valore di circa euro 350.000 e che, tenuto conto dei pagamenti già effettuati, residuava un credito della fornitrice di circa euro 200.000. A saldo di tale esposizione, secondo la versione fornita dall’imputato, erano state girate alla U. srl tutte le cambiali rilasciate dalla SGXXX. all’atto della compravendita immobiliare. L’imputato inoltre dichiarava di non conoscere la S. s.r.l.s. e di non ricordare a chỉ fossero state girate le cambiali emesse dalla R.M.S.xxx s.r.l.
Dall’esame degli atti di compravendita immobiliare, risultavano ulteriori anomalie e, in particolare, si riscontrava che, in diverse operazioni di vendita, una parte del prezzo era stata corrisposta, su indicazione della X s.r.l., a soggetti diversi dalla società venditrice e, segnatamente, alle cooperative I.L.V. Soc. Coop. e M.S. Coop., entrambe riconducibili a Sempronio il quale rivestiva, rispettivamente, la carica di amministratore unico della prima e di consigliere di amministrazione della seconda. In alcuni atti notarili, inoltre, risultavano richiamate delegazioni di pagamento risalenti ad epoca anteriore alla costituzione della X s.r.l.
Nel dettaglio, si accertavano le seguenti circostanze:
– parte del corrispettivo della vendita di un capannone industriale in corso di costruzione (foglio 3, particella 1582, sub 2) a L.M. per atto del notaio A.Z. in data 21/11/2016 (rep. 1140 гасс. 858), e precisamente l’importo di € 20.000 era stato pagato, su delegazione di pagamento della X s.r.l., mediante due assegni bancari ciascuno di € 10.000 tratti dall’acquirente il 23/12/2013 rispettivamente su Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di __________ (ass. n. 0841471681-11) e su Banco di Napoli filiale di _______ (ass. n. 1035862515-12) entrambi all’ordine della cooperativa I.L.V. soc. coop.;
– parte del corrispettivo della vendita di un appezzamento di terreno industriale (foglio 3, particella 1575, sub 1) a M.A., per atto del notaio A.Z. in data 17/01/2017 (rep. 1311 racc. 999), e precisamente l’importo di € 20.000 risultava pagato con assegno bancario tratto il 19/02/2012 dall’acquirente su Banco di Napoli filiale di _______ (ass. n. ____________ all’ordine della cooperativa I.L.V. soc. coop.; nel contratto si dà atto che il pagamento è avvenuto su indicazione della società X s.r.l., la quale, tuttavia, il 19/02/2012 neppure esisteva, essendo stata costituita a maggio 2013;
– parte del corrispettivo della vendita di un appezzamento di terreno industriale (foglio 3, particella 1614, sub 1) a B.R., per atto del notaio A.Z. in data 17/01/2017 (rep. 1315 – race. 1001), e precisamente l’importo di € 30.000 era stato pagato, su indicazione di pagamento della X s.r.l., mediante un assegno bancario di € 16.000 tratto dall’acquirente il 05/08/2016 su Banco di Napoli filiale di _________ (ass. n. _________) all’ordine della cooperativa L.V. soc. coop. e un assegno bancario di € 14.000 tratto dall’acquirente il 23/03/2016 su Banco di Napoli filiale di ______ (ass. n. ____________) all’ordine della cooperativa M. soc. coop.;
– parte del corrispettivo della vendita di due capannoni industriali in corso di costruzione (foglio 3, particella 1590, sub 2 e 3) alla H.I. s.r.l., per atto del notaio A.Z. in data 01/06/2017 (rep. 1784racc. 1370), e precisamente l’importo di € 35.300 risultava pagato con assegno bancario tratto il 28/09/2012 dall’acquirente su Banco di Napoli filiale di ________ (ass. n. 1031793636-03) all’ordine della cooperativa L.V. soc. coop.; nel contratto si dà atto che il pagamento è avvenuto su indicazione dell’amministratore unico (si deve ritenere della venditrice X s.r.l.) ma, anche in questo caso, il 28/09/2012 la X sr.l. non esisteva ancora;
l’intero corrispettivo di € 402.600 della vendita di un capannone industriale in corso di costruzione (foglio 3, particella 1591, sub 4) alla P.I. s.r.l., per atto del notaio A.Z. e in data 18/01/2018 (rep. 2554 racc. 1950), era stato pagato per l’importo di € 100.000 mediante due assegni tratti in sede di rogito all’ordine della A.N. s.r.l e per il residuo di € 302.600 mediante accollo di debiti che la X aveva nei confronti della E. srl. (per € 39.000) e della F. sas. di P.A. e C. (per € 263.600).
Riguardo a quest’ultima operazione, l’imputato riferiva al curatore che, per quanto ricordava, le società A.I. Srl, E.S.r.l. e F. Sas, avevano in precedenza versato somme alla X a titolo d’acquisto di immobili. Successivamente l’immobile era stato intestato alla P.I. e, a compensazione degli acconti precedentemente corrisposti, la P.I. aveva provveduto a pagare gli importi dovuti direttamente alle predette società. L’operazione era stata seguita dal commercialista della P.I., dott. C.A.
Ancora, dall’esame degli estratti conto bancari emergeva che, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017, la X s.r.l. aveva intrattenuto numerosi rapporti finanziari con società e cooperative riconducibili al medesimo amministratore Sempronio, effettuando pagamenti in loro favore e ricevendo, in alcuni casi, somme. In particolare, la società fallita aveva effettuato:
– pagamenti in favore di A. s.r.l. per complessivi euro 110.540, senza ricevere alcuna somma in restituzione;
– pagamenti per euro 521.420 nei confronti di F.H. e _____ s.r.l., a fronte di incassi pari ad euro 177.600, con una differenza negativa per la X di euro 343.820,00;
– esborsi per euro 54.811,25 nei confronti del I.F. s.r.l., senza alcun corrispondente versamento in favore della X;
– versamento di euro 60.003,75 ad I.d.C Soc. Coop., a fronte del pagamento di euro 5.000, con una differenza negativa per la X di euro 55.003,75,
– pagamenti per euro 102.257,50 nei rapporti con L.V. Soc. Coop., a fronte di somme ricevute per euro 152.000,00, con un saldo favorevole alla X di curo 49.742,50;
– pagamenti per euro 443.881,25 nei confronti di L. Soc. Coop., a fronte di incassi per euro 79.000, con una differenza negativa per la X di euro 364,881,25;
– pagamenti per euro 120.000 a M. Soc. Coop., a fronte della somma ricevuta di euro 115.000, versamenti per euro 95.000,00 nei rapporti con M. s.r.l., a fronte di somme ricevute per curo 456.500, con un saldo favorevole alla stessa X pari ad euro 361.500;
– pagamenti per euro 430.515 nei confronti di Z.S. Coop., a fronte di incassi per euro 304.500,00, con una differenza negativa per la X di euro 126.015,00.
Complessivamente, la curatela accertava che la X s.r.l. aveva corrisposto alle predette società e cooperative somme pari ad euro 1.938.428,75, ricevendo da esse la somma complessiva di euro 1.289.600, con una differenza negativa pari ad euro 648.828,75.
Il curatore osservava che, in ragione della mancata consegna delle scritture contabili relative agli anni 2017 e 2018 e dell’incompletezza di quelle riferite agli esercizi precedenti, non era possibile stabilire con certezza se tali movimentazioni fossero riconducibili a ordinarie operazioni gestionali. Tuttavia, appariva verosimile che tali operazioni costituissero forme di finanziamento reciproco tra società amministrate dal medesimo soggetto, finalizzate a sopperire alle rispettive esigenze di liquidità.
Il curatore evidenziava, inoltre, che l’imputato aveva gestito le società a lui riconducibili, tutte operanti nel settore immobiliare, secondo una logica unitaria, come se costituissero articolazioni dello stesso centro di interessi, trasferendo liquidità dall’una all’altra in funzione delle contingenti esigenze finanziarie. Tale modalità operativa, unitamente all’assenza di adeguati riscontri contabili, rendeva difficoltosa la ricostruzione delle singole movimentazioni e l’individuazione della loro effettiva causa economica. La possibilità di recuperare le somme fuoriuscite dalla X risultava, peraltro, ulteriormente compromessa dalla circostanza che quasi tutte le altre società coinvolte erano state dichiarate fallite.
Al riguardo, l’imputato dichiarava che tutti gli incassi e i pagamenti intervenuti tra la X e le altre società o cooperative da lui amministrate erano collegati a esigenze di cassa. In particolare, secondo quanto riferito dall’imputato, quando la X necessitava di liquidità le altre società provvedevano a finanziarla, mentre quando erano queste ultime ad avere necessità finanziarie era la X a trasferire le relative somme. Lo stesso affermava altresì che i pagamenti eseguiti in favore di A. s.r.l., F.H. _______s.r.l. e I.F. s.r.l. erano corrispettivi per lavori eseguiti nell’ambito del cantiere della X, aggiungendo che, all’epoca dell’affidamento degli incarichi, egli non rivestiva la carica di amministratore di A. s.r.l. e F.H. _____ s.r.l.
Infine, dall’analisi del curatore emergeva che la società aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo l’erroneo richiamo, da parte del Tribunale, a un procedimento per il quale il ricorrente M.L. s.r.l. aveva depositato desistenza e la circostanza che nell’altro procedimento pendente il credito azionato dal ricorrente E. e F. s.r.l. era al di sotto della soglia di procedibilità. L’imputato confermava tale circostanza, riferendo che aveva ottenuto la desistenza del fornitore M.L.I. s.r.l. mediante la cessione di un credito di euro 50.000, prezzo della vendita di un immobile.
Nondimeno è stato acquisito agli atti il provvedimento datato 29 maggio 2025 con cui il Tribunale di Nola – Sezione Procedure Concorsuali ha dichiarato la chiusura del fallimento X s.r.l. per intervenuta ripartizione dell’attivo, pur con giudizi pendenti.
Quanto emerso dall’analisi del curatore fallimentare ha trovato conferma nelle attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di ________, su cui ha riferito nel corso dell’istruttoria dibattimentale il teste di p.g. Luogotenente C.L.
Il teste ha precisato di avere proceduto, unitamente agli altri operanti, ad accertamenti in ordine ai rapporti economici intercorsi tra la società fallita e altre società riconducibili a Sempronio, che avevano ricevuto pagamenti dalla X s.r.l. Ha dichiarato che le verifiche erano state eseguite principalmente mediante l’utilizzo dell’applicativo denominato “spesometro”, attraverso il quale erano stati esaminati i rapporti commerciali comunicati all’Agenzia delle Entrate dalle società coinvolte per il periodo compreso tra il 2013 e il 2018. Ebbene, da tali verifiche non erano emersi rapporti commerciali idonei a giustificare i trasferimenti di denaro effettuati dalla X s.r.l. in favore delle altre società riconducibili all’imputato, ad eccezione delle società A.D. e F.H.______.
Con riferimento ad A.D., il Lgt. L. ha riferito che i dati acquisiti avevano evidenziato rapporti commerciali per complessivi euro 63.998, a fronte di pagamenti effettuati dalla X pari a euro 110.540, con una differenza non giustificata di euro 46.542. Analoga situazione era stata riscontrata per la F.H. _____, per la quale risultavano rapporti commerciali per complessivi euro 425.697, mentre i pagamenti ammontavano a curo 521.420, con una differenza non giustificata di euro 95.723.
Il teste ha inoltre illustrato gli accertamenti svolti con riguardo alla compravendita immobiliare conclusa tra la X e la SGXXX, riferendo che dalla documentazione acquisita era emerso che il pagamento del corrispettivo era stato regolato mediante cambiali. In particolare, nel corso delle indagini erano state reperite soltanto tre cambiali emesse nell’ambito dell’operazione, dalle quali risultava che la X le aveva girate alla società U. e quest’ultima le aveva girate a sua volta alla S.
In ordine ai rapporti tra la X e la U., il Lgt. L. ha dichiarato che gli accertamenti, eseguiti sia attraverso le banche dati sia mediante l’acquisizione di informazioni dal legale rappresentante della U., non avevano consentito di acquisire documentazione commerciale comprovante rapporti economici tra le due società. Precisamente, il legale rappresentante della U., pur non disconoscendo l’operazione e il coinvolgimento della S., non aveva prodotto fatture, contratti o altra documentazione giustificativa delle somme ricevute, limitandosi a esibire la documentazione relativa alle cambiali oggetto di girata.
Il teste ha riferito che la U. aveva successivamente girato le cambiali alla società S., ma che anche in questo caso le verifiche effettuate attraverso lo spesometro e le altre banche dati non avevano evidenziato rapporti commerciali documentati tra la X, la U. e la S.
In definitiva, la circolazione delle cambiali dalla X alla U. e da quest’ultima alla S. non aveva trovato riscontro in rapporti commerciali documentalmente accertati, non essendo state acquisite fatture, contratti o altre evidenze contabili idonee a dimostrare la sussistenza di operazioni economiche sottostanti alle relative girate.
A fronte del compendio probatorio sin qui esaminato, di univoca portata accusatoria, l’imputato Sempronio si è sottoposto ad esame e successivamente ha reso spontanee dichiarazioni. In entrambe le occasioni, pur riconoscendo la materiale sussistenza delle operazioni contestate, ne ha escluso la natura distrattiva o fraudolenta, sostenendo che esse si inscrivano nell’ambito della complessa operazione immobiliare posta in essere dalla X s.r.l. e risultavano finalizzate al completamento dell’intervento edilizio nonché alla tutela degli interessi degli acquirenti.
L’imputato ha anzitutto ripercorso la propria esperienza professionale, spiegando di essersi occupato per decenni della gestione di cooperative edilizie e di aver maturato una significativa esperienza nel settore immobiliare. Ha riferito di avere iniziato la propria attività negli anni Settanta, promuovendo cooperative tra colleghi di lavoro e successivamente assumendo la gestione di altre cooperative edilizie, anche su incarico di commissari governativi, con l’obiettivo di risanarle o portarne a termine le iniziative immobiliari. Ha precisato che la propria attività era sempre stata orientata alla realizzazione di immobili per i soci e non a finalità speculative.
Passando alla vicenda della X s.r.l., Sempronio ha spiegato che l’iniziativa era nata su richiesta di alcuni imprenditori della zona di ________, interessati ad acquisire capannoni industriali. Inizialmente il progetto era stato avviato attraverso la cooperativa L.V., con la raccolta delle adesioni e delle prime anticipazioni economiche da parte dei futuri acquirenti.
Successivamente, tuttavia, la società P., titolare del credito gravante sul compendio immobiliare interessato dall’operazione, aveva richiesto che l’iniziativa fosse gestita tramite una società di capitali e non mediante una cooperativa; per tale ragione era stata costituita la X s.r.l.
L’imputato ha precisato che la società aveva partecipato all’asta relativa ad un complesso immobiliare industriale ubicato nel Comune di _________, già appartenuto ad una società fallita e gravato da un credito originariamente vantato dalla B.N.L. e successivamente ceduto alla P.. L’acquisto era stato perfezionato per un corrispettivo di circa sei milioni di euro e il progetto prevedeva la realizzazione e vendita di numerosi capannoni industriali ai soggetti che avevano manifestato interesse all’iniziativa.
Secondo la ricostruzione dell’imputato, il piano economico dell’operazione si fondava sulle somme versate dai futuri acquirenti mediante contratti preliminari di compravendita. Tali soggetti avevano assunto l’impegno di finanziare progressivamente l’acquisto e la realizzazione del complesso; tuttavia, nel momento in cui si era reso necessario il versamento del saldo per l’acquisizione del compendio immobiliare, molti di essi non avevano rispettato l’impegno assunto.
L’imputato si era ritrovato così nella necessità di reperire rapidamente le somme necessarie per evitare la perdita dell’intera operazione immobiliare e per questo motivo aveva utilizzato disponibilità finanziarie provenienti da altre cooperative da lui amministrate o seguite, tra cui I.d.C., Z. e altre.
Tali risorse erano state impiegate unicamente per consentire il perfezionamento dell’acquisto e sarebbero state restituite appena le condizioni economiche della X lo avessero consentito.
Con preciso riferimento ai pagamenti eseguiti in favore della cooperativa L.V., l’imputato ha negato qualsiasi finalità distrattiva, sostenendo che tali somme costituivano restituzioni di denaro precedentemente versato dagli stessi soggetti che avevano aderito all’iniziativa immobiliare quando essa era ancora gestita dalla cooperativa. Ha spiegato che molti futuri acquirenti avevano inizialmente effettuato versamenti alla società cooperativa L.V. e che, una volta costituita la X, tali importi erano stati semplicemente imputati all’acquisto dei capannoni tramite la nuova società.
Con riguardo agli assegni relativi alla vendita di capannoni a favore di soggetti quali L.M.R., B.R., M.A. e altri, l’imputato ha ribadito che le somme indicate negli atti notarili rappresentavano il recupero delle anticipazioni effettuate nella fase iniziale dell’operazione e che tutti gli acquirenti coinvolti avevano seguito il medesimo percorso.
Quanto alle movimentazioni in favore di A.D., F.N. e I.F., lo stesso ha affermato che si trattava di società che avevano operato nell’ambito della realizzazione del complesso immobiliare. In particolare, ha qualificato A.D. e F.N. come imprese di costruzione che avevano eseguito lavori per la X, sostenendo che i pagamenti effettuati trovavano giustificazione proprio nelle opere eseguite nell’interesse della società fallita. Per quanto riguarda I.F., ha riferito che si trattava di restituzioni di somme anticipate.
L’imputato ha precisato che tali operazioni sarebbero state tutte ricostruibili attraverso gli estratti conto bancari della società e delle cooperative coinvolte, affermando che ogni trasferimento era transitato attraverso i conti correnti e che non vi era stata alcuna movimentazione occulta.
Interrogato sulla crisi della X, Sempronio ha individuato il momento iniziale delle difficoltà nel 2015, quando diversi promissari acquirenti non erano stati in grado di rispettare le scadenze previste nei preliminari. Ciò aveva generato una temporanea carenza di liquidità proprio nel momento in cui la società doveva far fronte agli obblighi economici derivanti dall’acquisto del compendio immobiliare. Per evitare il fallimento immediato dell’operazione, l’imputato aveva deciso di utilizzare le risorse provenienti dalle altre cooperative
Secondo quanto riferito dall’imputato, l’intervento inizialmente aveva avuto successo poiché il complesso immobiliare era stato effettivamente acquistato, completato e assegnato agli acquirenti. Molti imprenditori, infatti, avevano ottenuto mutui e avevano versato i corrispettivi pattuiti, consentendo il proseguimento dell’iniziativa. Tuttavia, a partire dal 2017 si era determinato uno squilibrio finanziario, che progressivamente si era esteso anche alle altre cooperative e società da lui gestite, e la X si era trovata nell’impossibilità di continuare a pagare i fornitori.
Con riferimento alla contestazione secondo cui le somme della X erano state utilizzate per rimborsare prioritariamente le cooperative a lui riconducibili anziché i creditori terzi, Sempronio ha escluso di avere seguito tale criterio. Ha sostenuto di aver operato in funzione delle esigenze concrete che via via si erano presentate, risolvendo di volta in volta le situazioni più urgenti. Ha tuttavia riconosciuto che il rimborso delle cooperative costituiva, a suo giudizio, una priorità poiché tali enti avevano consentito di salvare l’intera operazione immobiliare anticipando le somme necessarie per l’acquisto del compendio.
L’imputato ha negato di aver perseguito interessi personali o di aver tratto vantaggi economici dalle operazioni contestate, sottolineando come tutte le cooperative e società coinvolte fossero poi fallite e come egli stesso avesse subito gravi conseguenze economiche. Ha dichiarato di avere addirittura coinvolto il proprio figlio, facendogli sottoscrivere cambiali per circa duecentomila euro nel tentativo di ottenere nuova liquidità ed evitare il dissesto.
In ordine all’operazione in cui era stata coinvolta la società U., indicata quale fornitrice dei portoni destinati ai capannoni industriali, X ha affermato che il rapporto commerciale era reale e documentato e che il pagamento di circa 360.000 euro era stato effettuato utilizzando il corrispettivo derivante dalla vendita di uno specifico capannone. Ha ribadito a più riprese che la scelta di pagare U. – piuttosto che altri fornitori – era stata dettata dall’urgenza di completare il complesso immobiliare e renderlo effettivamente utilizzabile. Senza i portoni, ha spiegato, i capannoni non potevano essere consegnati e utilizzati dagli acquirenti, con conseguente aggravamento delle difficoltà dell’intera operazione.
L’imputato è stato interrogato anche sul tema della documentazione contabile. Ha sostenuto che il commercialista della società, M.p., aveva seguito la X sino a quando la situazione economica lo aveva consentito e che successivamente, a causa del mancato pagamento dei compensi professionali, aveva rinunciato all’incarico. Ha riferito che nella gestione della contabilità egli era coadiuvato da una dipendente, C.M., la quale come segretaria deteneva la documentazione contabile e manteneva i rapporti con il commercialista. A seguito del dissesto della società, anche la segretaria era stata licenziata, insieme agli altri dipendenti.
Sempronio ha dichiarato di aver consegnato al curatore fallimentare tutta la documentazione in suo possesso e di non avere mai occultato libri o scritture contabili. Ha sostenuto che la mancata consegna della documentazione successiva al 2016 era dipesa esclusivamente dal venir meno del professionista e della dipendente che se ne occupavano. Ha inoltre affermato di avere recentemente appreso dal commercialista della possibilità di recuperare ulteriori registrazioni contabili da supporti informatici e di essersi immediatamente attivato per tentare di recuperarli.
In sede di spontanee dichiarazioni, l’imputato ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle operazioni a lui contestate.
Con riferimento al capo concernente il pagamento di parte del corrispettivo delle vendite immobiliari in favore di cooperative a lui riconducibili, l’imputato ha sostenuto che le somme oggetto di contestazione erano state in realtà destinate all’ __________, proprietaria del suolo sul quale era stato successivamente realizzato il complesso industriale della X s.r.l.
Dunque, tali importi costituivano quote del prezzo di acquisto dell’area e, pertanto, erano stati correttamente indicati nei rogiti notarili su indicazione del notaio, il quale aveva ritenuto necessario dare evidenza, negli atti di compravendita, della destinazione di quelle somme all’acquisizione del terreno. Il curatore fallimentare aveva successivamente contestato tale modalità operativa, ritenendo che gli importi avrebbero dovuto essere corrisposti alla società fallita, cosicché alcuni acquirenti erano stati indotti a corrispondere nuovamente le medesime somme nell’ambito di accordi transattivi intervenuti con la curatela.
Precisamente, rappresentavano restituzioni di somme precedentemente anticipate per consentire l’acquisto dell’area su cui sarebbe sorto il complesso industriale i versamenti eseguiti in favore delle cooperative I.d.C, L., M. e Z.
A sostegno di tale prospettazione, l’imputato ha richiamato una comunicazione della società P. C. S. del 4 giugno 2015 e ha sostenuto che, verificando i conti correnti della X s.r.l., sarebbe emerso che le somme necessarie per il pagamento del terreno non provenivano integralmente dalla società fallita, ma erano state anticipate dalle altre cooperative a lui riferibili. Ha quindi confermato che i successivi versamenti contestati costituivano solo parziali restituzioni di tali anticipazioni e che, proprio per il mancato integrale rimborso delle somme impiegate, alcune di tali società erano a loro volta fallite.
In particolare, ha indicato la cooperativa I.d.C. come la prima impresa ad essere caduta in dissesto per il mancato recupero delle somme anticipate alla X.
Con riguardo alle contestazioni relative ai versamenti effettuati dalla X s.r.l. in favore di altre società a lui riconducibili, Sempronio ha sostenuto che tali operazioni trovavano una specifica giustificazione economica. In particolare, ha affermato che le società A.D., F. H. e I.F. avevano eseguito lavori nell’interesse della X s.r.l. e che i relativi pagamenti costituivano il corrispettivo di tali prestazioni.
Con riferimento, infine, all’operazione riguardante la vendita di un immobile alla SGXXX. e il contestato pagamento di parte del corrispettivo alla U., l’imputato ha affermato che la società acquirente aveva corrisposto somme direttamente alla U. quale effettiva fornitrice dei portoni industriali installati nel complesso.
A corredo delle dichiarazioni rese dall’imputato, la difesa ha prodotto una serie di documenti ritenuti significativi ai fini della ricostruzione prospettata, e segnatamente:
– i contratti di compravendita immobiliare intercorsi tra la X s.r.l. e gli acquirenti dei capannoni industriali o degli appezzamenti di terreno alienati dalla società, nei quali risultano espressamente riportate le delegazioni di pagamento in forza delle quali una parte del corrispettivo di vendita era stata versata direttamente alle cooperative I.L.V. e M., entrambe riconducibili all’imputato;
– l’ordine di pagamento relativo a tre assegni circolari emessi in data 17 dicembre 2012 dalla cooperativa I.L.V. in favore della società _________;
– la scrittura privata stipulata il 27 dicembre 2013 tra I.C.R. s.r.1. (denominata ICRS) X srl, con la quale quest’ultima assumeva il debito gravante sul compendio immobiliare aggiudicato nei confronti del creditore ipotecario ________, secondo un piano di pagamento articolato in più rate, la comunicazione del 4 giugno 2015 della società P., mandataria di I.C.R. s.r.l., dalla quale emerge che la X srl, in esecuzione dell’accordo di assunzione del debito, aveva corrisposto la complessiva somma di euro 2.528.050,00 mediante la consegna di numerosi assegni circolari non trasferibili emessi dal Banco di Napoli e da Credem;
– il decreto di chiusura del fallimento con giudizi pendenti emesso dal Tribunale di Nola – Sezione Procedure Concorsuali in data 29 maggio 2025, nonché la visura ordinaria aggiornata della X sr.l, da cui si evince che la società non è stata ancora cancellata dal Registro delle Imprese;
– una serie di cambiali emesse dall’amministratore unico della cooperativa I.d.C. in favore della P. srl, con scadenze comprese tra il 2017 e il 2018, che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero state sottoscritte dal figlio dell’imputato nel tentativo di reperire ulteriori risorse finanziarie per fronteggiare la grave situazione di crisi economica in cui versavano le iniziative imprenditoriali del padre Sempronio.
La ricostruzione fornita dall’imputato ha trovato riscontro nelle prove assunte su richiesta della difesa. In primo luogo, vengono in rilievo la relazione del consulente di parte, il dott. A. R., e le dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Nella relazione tecnica redatta dal dott. R. nell’interesse dell’imputato, è stata contestata la ricostruzione accusatoria fondata sulla relazione del curatore fallimentare e sugli accertamenti della Guardia di Finanza, sostenendosi l’insussistenza di condotte distrattive.
In particolare, il consulente ha ricostruito le modalità di acquisizione del compendio immobiliare sito in ________, già appartenente alla società M.I. s.r.l. in fallimento, evidenziando che la X s.r.l., costituita proprio per la realizzazione dell’intervento immobiliare, si era aggiudicata all’asta il complesso per l’importo di euro 5.719.500, oltre IVA, per un valore complessivo di euro 6.977.790.
Sull’immobile gravava un rilevante credito ipotecario originariamente vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro e successivamente ceduto alla I.C.R. ______ s.r.l. (di seguito indicata come ICRS); per tale ragione, la X aveva chiesto e ottenuto di procedere al pagamento del prezzo di aggiudicazione attraverso l’assunzione del debito ai sensi degli artt. 508 e 585 c.p.c., formalizzata con scrittura privata autenticata il 27 dicembre 2013
In seguito alla sottoscrizione dell’atto di assunzione del debito, in data 5 giugno 2014 il Tribunale di Napoli aveva emesso il decreto di trasferimento del compendio immobiliare del fallimento M.I. s.r.l. a favore della X, dando atto nello stesso provvedimento che la società aggiudicataria aveva versato la cauzione di euro 571.950, aveva provveduto ad assumere il debito nei confronti della ICR________ e aveva effettuato il pagamento dell’importo di euro 250.000 in favore di quest’ultima società, nonché dell’i.v.a. dovuta sull’acquisto nelle mani del curatore fallimentare per l’importo di euro 1.258.290.
Dopo il decreto di trasferimento, in ossequio all’atto di assunzione del debito, la X aveva effettuato i pagamenti dovuto fino all’importo di euro 2.528.050 mediante assegni circolari tratti sui conti correnti intestati alla stessa società fallita, come attestato dalla certificazione rilasciata dalla I.C.R._____ del 4 giugno 2015.
Il consulente ha evidenziato come l’esborso complessivamente sostenuto dalla X per l’acquisizione dell’operazione immobiliare era pari ad euro 4.608.290. Conseguentemente la differenza tra il costo complessivo dell’operazione, pari ad euro 6.977.790, e gli importi direttamente corrisposti dalla X s.r.l., pari ad euro 4.608.290, ammontava ad euro 2.369.500. Tale somma, secondo la ricostruzione difensiva, sarebbe stata finanziata con gli apporti provenienti da altre cooperative o società riconducibili a Sempronio, tra cui I.L.V., i S.C., M.C. Coop., A S.r.l., F.h. ______ S.r.L, I.f.S.r.l., I. d.C. Soc. Coop., L. Soc. Coop., Z. Soc. Coop., U. S.r.l. Sulla base di tale premessa, il consulente ha affermato che i pagamenti successivamente effettuati dalla X in favore delle predette cooperative o società non costituivano distrazioni patrimoniali, bensì restituzioni delle somme anticipate per consentire l’acquisto del compendio immobiliare e la realizzazione dell’intervento edilizio.
Nella relazione è richiamata, a titolo esemplificativo, la vendita in favore di M.R.L. sostenendo che l’importo di euro 20.000 versato alla cooperativa I.L.V era destinato alla restituzione di somme precedentemente impiegate da tale cooperativa per l’acquisto del compendio immobiliare.
Il consulente ha inoltre osservato che le operazioni contestate risultavano documentate all’interno di atti pubblici notarili e che tale circostanza sarebbe incompatibile con una preordinata finalità distrattiva.
Ha altresì censurato l’operato del curatore, evidenziando come quest’ultimo non avesse verificato l’origine delle risorse finanziarie utilizzate per l’acquisto del compendio immobiliare né accertato se i successivi pagamenti eseguiti dalla X S.r.l. costituissero restituzioni di finanziamenti ricevuti.
È stata inoltre valorizzata la circostanza riferita dallo stesso curatore che una domanda di insinuazione al passivo proposta dalla curatela nel fallimento della cooperativa I. L. V. sarebbe stata rigettata in ragione dell’esistenza di controcrediti vantati nei confronti della X s.r.l., elemento compatibile con la tesi dell’esistenza di precedenti finanziamenti erogati alla società poi fallita.
In definitiva, il consulente, sulla base delle argomentazioni sviluppate e della documentazione allegata, è giunto alla conclusione che le somme oggetto di contestazione non rappresenterebbero distrazioni di risorse della X S.r.l., bensì restituzioni di finanziamenti ricevuti dalle cooperative e dalle società riconducibili ad Sempronio per consentire l’acquisto del complesso immobiliare e la realizzazione dell’operazione edilizia.
Risultano allegati alla relazione i seguenti documenti, che offrono significativo supporto alla ricostruzione difensiva: l’istanza di assunzione del debito del 27 dicembre 2013; il decreto di trasferimento dell’11 giugno 2014; la fattura emessa da Fallimento M. I. s.r.l. per l’importo di euro 6.977.790,00; la certificazione rilasciata dalla società P. in qualità di mandataria della I.C.R s.r.l., attestante il pagamento di euro 2.578 050 da parte della X s.r.l. mediante. assegni circolari (già presente in atti).
Nel corso dell’esame dibattimentale, il consulente ha ribadito l’analisi e le conclusioni già esposte nella non avendo rinvenuto documentazione attestante i finanziamenti concessi alla X da parte di altre cooperative o società riconducibili all’imputato, aveva fondato la propria ricostruzione proprio sui documenti allegati alla relazione, nonché sugli stessi atti notarili di compravendita immobiliare richiamati nel capo di imputazione, in cui sono espressamente indicate le delegazioni di pagamento da parte della società fallita.
Ancora a sostegno della ricostruzione difensiva, e segnatamente con riferimento all’operazione concernente la vendita dell’unità immobiliare alla società SGXXX s.r.l. e alla successiva girata delle cambiali in favore della U. s.r.l., è stato escusso il teste geom. A.R., responsabile tecnico del cantiere, ed è stato acquisito, previo consenso delle parti, il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da P.A., legale rappresentante della U. s.r.l. Il geom. A.R., omonimo dell’imputato e non legato a lui da rapporti di parentela, ha riferito di aver svolto l’incarico di direttore dei lavori del complesso industriale realizzato dalla X s.r.l. nel Comune di ________.
Il teste ha dichiarato di avere seguito l’intervento dalla fase iniziale sino alla sua ultimazione, precisando che l’operazione immobiliare aveva comportato la realizzazione di circa settantacinque moduli industriali successivamente venduti a diversi acquirenti.
Ha riferito di ricordare che la società SGXXX aveva acquistato uno dei predetti moduli e che la società U. aveva curato la fornitura e l’installazione dei portoni industriali del complesso, per un importo di circa euro 300.000.
Ha escluso, tuttavia, di essersi occupato degli aspetti economici e finanziari dell’operazione, affermando di avere seguito esclusivamente i profili tecnici dell’intervento e di non essere a conoscenza dei rapporti finanziari intercorsi tra la X S.r.l. e le altre società riconducibili all’imputato.
Nel verbale di sommarie informazioni rese il 14 gennaio 2021, P.A. dichiarava che a novembre 2017 la U. s.r.l. era stata incaricata dalla X s.r.l. di eseguire la fornitura e la posa in opera dei portoni industriali presso il cantiere di via ___________ in _____.
Secondo quanto riferito, l’incarico era stato conferito verbalmente, senza la stipula di un contratto scritto, e l’intervento era stato regolarmente eseguito e ultimato nel mese di novembre 2018, per un corrispettivo complessivo di euro 300.000 oltre IVA, pari a euro 366.000. Il pagamento era avvenuto mediante un assegno di euro 36.000 e, per l’importo residuo, mediante la girata in favore della U. delle cambiali emesse dalla SGXXX nell’ambito dell’atto di compravendita concluso con la X s.r.l.
A. inoltre riferiva che parte delle predette cambiali era stata successivamente girata alla S. s.r.l.s., società che aveva materialmente eseguito le attività di installazione dei portoni nel cantiere di ________ a, nell’ambito di rapporti commerciali anch’essi regolati verbalmente e privi di contratto scritto.
Il dichiarante esibiva una scheda contabile attestante il credito di euro 330.000 derivante dalle cambiali ricevute, da cui era possibile ricavare che una parte di esse era stata incassata dalla U. e un’altra parte era stata girata ai propri fornitori, tra cui la S. srl.
Le risultanze istruttorie appena richiamate offrono, pertanto, un riscontro alla tesi difensiva secondo cui, nell’ambito dell’operazione di vendita dell’unità immobiliare alla SGRDI s.r.1., la girata delle cambiali in favore della U. s.r.l. trovava causa nell’esistenza di un sottostante rapporto commerciale relativo alla fornitura e installazione dei portoni industriali destinati al complesso immobiliare realizzato dalla X s.r.l.
Alla luce delle emergenze dibattimentali sopra analizzate, non vi è dubbio che gli accertamenti svolti dal curatore fallimentare e dalla Guardia di Finanza abbiano consentito di acquisire la prova dell’effettiva realizzazione delle operazioni economiche indicate nel primo capo d’imputazione, poste in essere dall’imputato Sempronio nella qualità di amministratore unico della fallita X s.r.l., operazioni che l’ipotesi accusatoria qualifica come condotte distrattive del patrimonio sociale.
In particolare, è stato accertato che, in occasione di diverse compravendite immobiliari concluse dalla X s.r.l., parte del corrispettivo dovuto alla società venditrice era stato corrisposto, su indicazione della stessa, direttamente a cooperative riconducibili all’imputato e segnatamente alla cooperativa I.L.V. e alla cooperativa M.. Tali operazioni riguardavano la vendita di unità immobiliari e terreni a favore di diversi acquirenti (L.M., B.R., M.A., H.I. s.r.l.) e comportavano il pagamento, in favore delle predette cooperative, di somme che, secondo quanto risultante dagli atti notarili acquisiti, costituivano una parte del prezzo di vendita dei beni appartenenti alla X s.r.l.
Parimenti, è emerso che nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017 la X s.r.l. aveva intrattenuto numerosi rapporti finanziari con altre società e cooperative riferibili al medesimo amministratore, effettuando in loro favore consistenti trasferimenti di denaro. Dall’analisi degli estratti conto e della documentazione acquisita risultavano, in particolare, esborsi nei confronti di A. srl., F.H. _____ s.r.l., I.F. s.r.l., II.d.C soc. coop., L. soc. coop., M. soc. coop. e Z. soc. coop.; movimentazioni che non trovavano immediata e univoca giustificazione nella documentazione contabile disponibile.
È stata inoltre accertata l’operazione concernente la vendita di un immobile alla SGXXX sr.l., nell’ambito della quale una parte del corrispettivo pattuito, pari ad euro 366.000, era stata destinata alla società U. s.r.l. mediante il rilascio di un assegno bancario e la successiva girata di trentuno cambiali emesse dalla società acquirente in favore della X s.r.l. e poi trasferite alla medesima U. Quanto al secondo capo d’imputazione, le indagini hanno dimostrato che, all’apertura della procedura concorsuale, la documentazione sociale e contabile della fallita consegnata alla curatela era parziale. In particolare, l’imputato consegnava i libri contabili, i registri IVA e la documentazione fiscale relativi agli esercizi compresi tra il 2013 e il 2016, nonché gli atti di compravendita immobiliare, mancavano invece le scritture contabili relative agli esercizi successivi, lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l’elenco dei creditori e l’elenco dei soggetti titolari di diritti reali o personali sui beni della società.
Anche i bilanci depositati presso il Registro delle Imprese risultavano aggiornati soltanto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Tale lacuna documentale impediva, secondo quanto riferito dal curatore la completa ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari della società negli anni immediatamente precedenti il fallimento ovvero nel periodo in cui si era concentrata la maggior parte delle operazioni economiche rilevanti poiché le principali cessioni immobiliari risultavano perfezionate negli anni 2017 e 2018.
A fronte di tali risultanze, la difesa, pur senza contestare la materiale esistenza delle operazioni sopra richiamate, ha prospettato una diversa chiave di lettura delle stesse, sostenendo che tali operazioni non avevano natura distrattiva, ma si inserivano nell’ambito della complessa operazione immobiliare per la cui realizzazione era stata costituita la X s.r.l., essendo funzionali all’acquisizione del compendio immobiliare, alla costruzione dei capannoni industriali e al completamento dell’iniziativa imprenditoriale.
In tale prospettiva assumono rilievo le dichiarazioni rese dall’imputato, le conclusioni del consulente tecnico della difesa e le ulteriori prove assunte nel corso del dibattimento su richiesta del difensore, da cui si ricavano elementi idonei a fornire una causa giustificativa per ciascuna operazione contestata.
Secondo la ricostruzione difensiva, la X s.r.l. aveva acquistato il compendio immobiliare proveniente dalla procedura fallimentare M. I. s.r.l. confidando nel finanziamento dell’operazione mediante gli acconti versati dai futuri acquirenti dei capannoni industriali. Tuttavia, il mancato adempimento degli impegni assunti da parte di alcuni promissari acquirenti aveva determinato una grave carenza di liquidità, costringendo l’imputato a reperire risorse finanziarie presso altre società e cooperative riconducibili allo stesso, al fine di evitare il fallimento dell’iniziativa e consentire il perfezionamento dell’acquisto del compendio immobiliare.
In particolare, i finanziamenti necessari per il completamento dell’operazione erano stati erogati dalle cooperative I.L.V., M., I.d.C., L. e Z., nonché dalla società I. F.; conseguentemente i successivi trasferimenti di denaro dalla X in favore di altri soggetti costituivano non già indebite uscite patrimoniali ma restituzioni di somme in precedenza anticipate nell’interesse della stessa società fallita per consentire l’acquisizione del fondo e l’avvio dell’intervento edilizio.
Quanto invece ai pagamenti effettuati in favore di A. S.r.l., F.H. ______ s.rl. e U. s.r.l., la difesa ha sostenuto che essi trovavano causa in rapporti commerciali effettivamente intercorsi con la X s.r.L. ed erano destinati a remunerare prestazioni rese nell’ambito della realizzazione del complesso industriale. In particolare, A. s.r.l. e F. H. _______ s.r.l. avevano eseguito opere edilizie nell’interesse della società, mentre la U. s.r.l. aveva provveduto alla fornitura e alla posa in opera dei portoni installati nei capannoni industriali.
Con riferimento alla contestazione concernente l’incompletezza della documentazione contabile, l’imputato ha dichiarato che la cessazione dell’attività di tenuta della contabilità dopo il 2016 era stata determinata dalle difficoltà economiche della società, che non gli avevano consentito di continuare ad avvalersi del commercialista incaricato né della dipendente che curava la gestione amministrativa e i rapporti con il professionista. Ha sostenuto di aver consegnato alla curatela tutta la documentazione rimasta nella propria disponibilità, escludendo che la mancata produzione delle ulteriori scritture fosse riconducibile ad una volontà di occultamento della documentazione sociale.
Ebbene, il Collegio ritiene che, alla luce della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, sussista un ragionevole dubbio in ordine alla fondatezza dell’originaria ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, che pertanto risulta solo parzialmente confermata dalle emergenze dibattimentali. Invero, pur non essendo stata essendo stata raggiunta la prova piena dei presupposti fattuali posti a fondamento della tesi difensiva, sono stati acquisiti plurimi elementi di riscontro che ne rendono quantomeno plausibile la ricostruzione. In tale prospettiva assume rilievo, innanzitutto, la documentazione prodotta dalla difesa relativa all’acquisizione del compendio immobiliare proveniente dal fallimento M. I. s.r.l. e ai pagamenti effettuati in favore della società ICR in base all’accordo di assunzione del debito. Sebbene tale documentazione non consenta di dimostrare direttamente l’esistenza e l’entità dei finanziamenti che le altre società o le cooperative avrebbero erogato alla X per consentire il perfezionamento dell’operazione, essa risulta coerente con la ricostruzione secondo cui l’iniziativa imprenditoriale aveva richiesto un elevatissimo impegno finanziario e rende plausibile l’ipotesi che, per farvi fronte, furono utilizzate risorse provenienti da altri enti facenti capo a Sempronio.
Del resto, mentre il curatore ha riconosciuto di non avere svolto specifici accertamenti finalizzati a ricostruire l’origine delle risorse impiegate per l’acquisto del complesso immobiliare, l’istruttoria dibattimentale ha evidenziato l’esistenza di una gestione caratterizzata da continui flussi finanziari tra la X e le altre società o cooperative riconducibili all’imputato. Su quest’ultimo punto, lo stesso curatore ha riferito che i rapporti economici erano reciproci e che, accanto ai pagamenti effettuati dalla fallita, risultavano anche erogazioni in senso inverso, provenienti da tali enti in favore della X.
Inoltre, il curatore ha dato atto della presenza di reciproci rapporti di credito e debito tra la X s.r.l. e alcune di queste società e cooperative anch’esse fallite, precisando che tale intreccio di rapporti aveva ostacolato l’esercizio di iniziative recuperatorie da parte della curatela nell’ambito delle relative procedure fallimentari.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle operazioni che la difesa ha ricondotto all’esistenza di rapporti commerciali sottostanti. Se è vero che non è stata fornita documentazione idonea a dimostrare le prestazioni rese da A. s.rl. e F.H. s.r.1., è altrettanto vero che gli elementi acquisiti in relazione alla U. s.r.l. depongono nel senso della concreta esistenza di un rapporto commerciale con la X. Le dichiarazioni rese dal geom. A.R., unitamente a quelle di P.A., hanno infatti consentito di accertare l’effettiva fornitura e installazione dei portoni destinati al complesso industriale di _______ e di ricondurre a tale rapporto la contestata girata delle cambiali emesse nell’ambito della compravendita conclusa con la SGXXXs.r.l.
Nella stessa prospettiva, non può trascurarsi che lo stesso curatore ha escluso di avere accertato l’esistenza di spese personali, prelievi o utilizzazione delle risorse sociali per finalità estranee all’impresa, nonché un arricchimento da parte dell’imputato per effetto delle operazioni contestate. Né risulta che le società e le cooperative destinatarie dei pagamenti contestati abbiano tratto un effettivo vantaggio patrimoniale dalle operazioni in esame, essendo state quasi tutte successivamente dichiarate fallite.
In definitiva, non è stato provato che il dissesto sia stato determinato da condotte di depauperamento del patrimonio sociale prive di qualsiasi collegamento con la gestione societaria, essendo piuttosto emerso un contesto caratterizzato da rilevanti difficoltà finanziarie e dalla commistione dei rapporti economici intercorsi tra una pluralità di enti operati nello stesso settore e riconducibili al medesimo centro di interessi.
Pertanto, pur in presenza di significative anomalie gestionali e pur a fronte dell’assenza di una ricostruzione contabile completa, gli elementi acquisiti non consentono di escludere oltre ogni ragionevole dubbio che le operazioni contestate costituissero forme di restituzione di precedenti finanziamenti ovvero pagamenti correlati a rapporti commerciali effettivamente intercorsi, con la conseguenza che non è possibile affermare con il grado di certezza richiesto in sede penale che tali operazioni avessero natura fraudolenta e fossero finalizzate al depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori.
D’altra parte, come osservato dal consulente di parte, si tratta di operazioni che sono state realizzate in un contesto di sostanziale trasparenza, poiché emergono dagli stessi atti notarili di compravendita e dalle movimentazioni bancarie della società. L’assenza di accorgimenti finalizzati a occultarne l’esistenza costituisce un dato che, pur non essendo di per sé decisivo, appare difficilmente conciliabile con una volontà fraudolenta di sottrarre beni o risorse alla garanzia patrimoniale dei creditori e contribuisce, pertanto, a rendere plausibile la diversa lettura prospettata dalla difesa.
Dunque, passando alle valutazioni in punto di diritto, il Collegio ritiene che, pur non essendo stata acquisita la prova dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascritti all’imputato, le condotte accertate possano essere sussunte nei delitti bancarotta semplice impropria di cui al combinato disposto degli artt. 217 e 224 legge fallimentare.
In particolare, le operazioni economiche oggetto del primo capo di imputazione, pur non presentando quei connotati di fraudolenza che avrebbero consentito di ricondurle alla fattispecie prevista dall’art. 216 co. 1n n. 1 legg. Fall. Integrano nondimeno l’ipotesi bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti di cui all’art. 217 co. 1 n. 2 legge fall., risolvendosi in scelte gestionali che hanno determinato una significativa erosione del patrimonio sociale in un contesto già caratterizzato da profili di criticità economico-finanziaria.
Come già evidenziato, le emergenze dibattimentali non consentono di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che i trasferimenti di denaro in favore delle società e cooperative riconducibili all’imputato fossero privi di causa economica o fossero finalizzati al perseguimento di interessi personali dell’amministratore o di soggetti terzi estranei all’impresa. Al contrario, gli elementi acquisiti rendono quantomeno plausibile la prospettazione difensiva secondo cui tali esborsi costituissero, almeno in parte, restituzioni di precedenti finanziamenti ovvero pagamenti correlati a prestazioni e forniture funzionali alla realizzazione del complesso immobiliare di _______.
Ciò, tuttavia, non impedisce di valutare tali operazioni sotto il diverso profilo della loro imprudenza gestionale. Infatti, anche a voler aderire alla ricostruzione difensiva e quindi ritenere che le somme corrisposte trovassero giustificazione in rapporti economici effettivamente esistenti, resta il fatto che erano state eseguite in un contesto di grave squilibrio economico e finanziario della società, quando già emergevano segnali di crisi e una progressiva incapacità della X di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Sotto tale profilo assumono rilievo i dati ricavabili dall’ultimo bilancio regolarmente depositato, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Da esso emerge un’esposizione debitoria complessiva superiore ad otto milioni di euro, a fronte di disponibilità liquide estremamente contenute, pari a soli euro 14.948. Sebbene il patrimonio sociale risultasse formalmente capiente e l’esercizio si fosse chiuso con un modesto utile di euro 47.748, la situazione finanziaria della società appariva fortemente squilibrata, essendo fondata essenzialmente su crediti e rimanenze, piuttosto che su risorse immediatamente disponibili. A ciò si aggiungeva una contrazione della redditività aziendale, indice della crescente difficoltà dell’iniziativa imprenditoriale.
Del resto, lo stesso imputato ha parlato di una crisi di liquidità iniziata nel 2015 e ha ricondotto l’interruzione della regolare tenuta della contabilità, a partire dall’esercizio 2017, ad un ulteriore aggravamento della situazione finanziaria della società fallita, evidenziando come il commercialista incaricato aveva rinunciato all’incarico non avendo più ricevuto il suo compenso.
In tale contesto, l’esecuzione di rilevanti pagamenti in favore di società e cooperative riconducibili allo stesso imputato si è tradotta in un ulteriore depauperamento delle risorse della società, poi fallita.
Anche qualora tali esborsi fossero stati dovuti in adempimento di obbligazioni effettivamente esistenti, non è emerso che il loro soddisfacimento presentasse caratteri di indifferibilità o urgenza. Non risulta, infatti, che fossero state formulate pretese creditorie tali da imporne l’immediato pagamento, né che la mancata esecuzione degli stessi avrebbe determinato conseguenze pregiudizievoli tali da giustificare la loro prioritaria soddisfazione.
Deve pertanto ritenersi che l’imputato, pur operando nell’ottica di sostenere il suo progetto imprenditoriale e di far fronte agli intrecci finanziari esistenti tra le diverse società a lui riconducibili abbia posto in essere operazioni caratterizzate da un elevato grado di imprudenza gestionale, poiché idonee ad aggravare una situazione economico-finanziaria già difficile e ad esporre ulteriormente i creditori sociali al rischio di insoddisfazione.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: in tema di reati fallimentari, la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell’ambito di condotte tenute comunque nell’interesse dell’impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa (Cass., Sez. V, n. 7417 del 01/02/2023).
Il principio appena richiamato si attaglia pienamente al caso di specie: le operazioni contestate, infatti, si collocano nell’ambito di una gestione che, pur orientata al perseguimento degli interessi dell’impresa e al completamento dell’iniziativa immobiliare, era oggettivamente inadeguata rispetto alle condizioni economico-finanziarie in cui versava la società e contribuiva alla sostanziale erosione del patrimonio destinato alla garanzia dei creditori.
Quanto all’elemento soggettivo, lo stesso può desumersi dalla piena consapevolezza che l’imputato aveva della situazione di crisi in cui versava la società. Emblematiche sono le dichiarazioni con cui egli ha spiegato che le criticità erano iniziate nel 2015 e che a partire dal 2017 non era stato più possibile neppure sostenere il costo del commercialista incaricato della tenuta della contabilità.
Ne consegue che i fatti contestati al primo capo dell’imputazione devono essere riqualificati nel delitto di bancarotta semplice impropria per operazioni manifestamente imprudenti previsto dagli artt. 217 co. 1 n. 2 – 224 legge fall, essendo emersa la prova di condotte gestionali connotate da grave imprudenza e oggettivamente pregiudizievoli per il patrimonio sociale, ma non la prova della loro natura fraudolenta o della finalizzazione al perseguimento di interessi personali dell’imputato o di terzi estranei all’impresa.
Come si è anticipato, non sussistono neppure gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 co. 1 n. 2 legge fall. e i fatti contestati al secondo capo dell’imputazione devono essere riqualificati nel delitto di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 co. 2 legge fall.
L’istruttoria dibattimentale ha infatti dimostrato che l’imputato, nella qualità di amministratore unico della X srl, negli anni immediatamente precedenti la dichiarazione di fallimento non aveva provveduto alla regolare tenuta delle scritture contabili della società. In particolare, risultano mancanti le scritture relative agli esercizi 2017 e 2018, mentre la documentazione riferita all’esercizio 2016 si è rivelata incompleta e insufficiente per una compiuta ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie della società fallita.
È noto che la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e quella di bancarotta semplice documentale presentano un nucleo materiale in parte sovrapponibile, differenziandosi essenzialmente sotto il profilo dell’elemento soggettivo. Mentre il delitto previsto dall’. 216 co. 1 n. 2 legge fall. richiede che le condotte di sottrazione, distruzione, falsificazione ovvero di omessa tenuta delle scritture contabili siano sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori; la fattispecie di cui all’art. 217 co. 2 legge fall. è invece integrata quando nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento l’imprenditore ometta di tenere i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge oppure li tenga in modo irregolare o incompleto, anche per mera negligenza, essendo sufficiente il dolo generico o la colpa. In particolare, Cass. sez. V sentenza n. 2900 del 02/10/2018 ha affermato il principio per cui l’elemento soggettivo, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall, può essere indifferentemente costituito dal dolo e dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili. Ebbene, nel caso di specie, le risultanze processuali non consentono di affermare che l’imputato abbia sottratto, distrutto o falsificato la documentazione contabile oppure non l’abbia tenuta con la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori. Difetta, infatti, qualsiasi elemento dal quale desumere l’esistenza di un programma fraudolento o di una consapevole attività di manipolazione della contabilità societaria. È invece emerso che l’imputato, pur essendo giuridicamente tenuto ad assicurare la regolare tenuta delle scritture contabili in ragione della carica rivestita, non ha adempiuto correttamente a tale obbligo poiché ha omesso di tenere la contabilità per gli ultimi due esercizi di attività e l’ha tenuta in modo incompleto per l’esercizio 2016, impedendo così la completa ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società proprio nel periodo maggiormente significativo, ossia quello compreso tra il 2017 e il 2018, durante il quale erano state realizzate gran parte delle operazioni commerciali rilevanti.
Ne consegue che la mancata tenuta della contabilità per gli ultimi esercizi di attività e l’incompletezza di quella relativa al 2016 integrano pienamente il presupposto oggettivo della fattispecie prevista dall’art. 217 co. 2 legge fall. Parimenti sussiste l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, poiché anche a voler escludere la finalità fraudolenta richiesta dall’art. 216 legge fall, deve ritenersi quantomeno provata la consapevole violazione degli obblighi di corretta tenuta della contabilità gravanti sull’amministratore. Significative, in tal senso, sono le stesse dichiarazioni dell’imputato, il quale ha ricondotto l’interruzione della regolare gestione contabile alle difficoltà economiche della società, riferendo che il commercialista incaricato aveva cessato di occuparsi della contabilità a causa del mancato pagamento dei compensi professionali.
Deve pertanto concludersi che la condotta contestata integra il delitto di bancarotta semplice documentale previsto dall’art. 217 co. 2 legge fall, essendo stata raggiunta la prova sia dell’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, sia dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma, quantomeno nella forma della colpa grave, se non del dolo generico, mentre difettano gli elementi ulteriori necessari per la configurazione della più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
Infine, occorre esaminare l’ulteriore contestazione di bancarotta fraudolenta documentale mossa nei confronti dell’imputato Sempronio, nella qualità di legale rappresentante della “L.V.S. COOPERATIVA”, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. _____ , pronunciata il 24 settembre 2019.
L’istruttoria dibattimentale relativa a tale imputazione si è articolata nell’esame dei curatori fallimentari avv. F.A. e dott. S.M., nonché nell’acquisizione della relazione redatta ex art. 33 legge fall. del 4 dicembre 2019, della successiva informativa sullo stato della procedura e della documentazione allegata alle predette relazioni.
Dalle risultanze probatorie così acquisite è emersa la seguente ricostruzione dei fatti.
La L.V. società cooperativa, avente sede legale in ___________, alla via ____ n. ___, operava nel settore della realizzazione, acquisizione e recupero di abitazioni e relative pertinenze da assegnare ai soci, nonché nella costruzione di immobili e complessi edilizi e nell’attuazione di interventi di riqualificazione urbana.
Alla data del fallimento, il legale rappresentante della società era Sempronio, già amministratore unico dal 18 settembre 2012 al 21 gennaio 2019 e, successivamente, presidente del consiglio di amministrazione. La dichiarazione di fallimento interveniva con sentenza del Tribunale di Nola n. __ del 30 settembre 2019, all’esito di una vicenda procedurale già connotata dalla pendenza di più ricorsi per fallimento e dal previo tentativo della società di accedere alla procedura di concordato preventivo con riserva.
In particolare, l’istanza di ammissione al concordato era stata depositata 1’8 maggio 2019 dalla società, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Sempronio, ma la procedura non aveva avuto esito positivo, essendo stata successivamente dichiarata inammissibile, con conseguente apertura del fallimento.
Negli atti introduttivi della procedura concordataria la società aveva rappresentato una situazione di crisi economico-finanziaria progressivamente manifestatasi, a partire dalla seconda metà del 2016, dopo la realizzazione dell’ultimo complesso edilizio sito in ________, composto da cinquantadue appartamenti dei quali venti già assegnati e trentadue ancora in fase di assegnazione definitiva, sebbene quasi integralmente prenotati da soggetti preassegnatari. La crisi veniva ricondotta ai ritardi delle imprese appaltatrici nell’esecuzione dei lavori, ai ritardi dei soci nei versamenti dovuti e ai maggiori costi sostenuti per il completamento degli immobili rispetto a quelli preventivati.
Tale prospettazione, pur costituendo il nucleo difensivo e ricostruttivo offerto dalla società, non esauriva tuttavia il quadro emergente dagli accertamenti della curatela.
Dalla relazione ex art. 33 1.f. e dall’informativa sullo stato della procedura risulta, infatti, che la crisi della cooperativa si era manifestata in un contesto di rilevante esposizione debitoria, con passività già consistenti e con una situazione patrimoniale la cui effettiva ricostruzione risultava ostacolata dalla mancata disponibilità delle scritture contabili obbligatorie.
Alla data del 30 aprile 2019 erano indicati debiti chirografari per euro 1.898.807,54, debiti verso istituti bancari per euro 1.958.574,99 e debiti tributari per euro 55.541,60; venivano inoltre rappresentati crediti verso clienti, un credito verso un promissario acquirente di un terreno sito in ________ e crediti IVA.
In sede concordataria risultavano depositati i bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, la situazione contabile aggiornata al 30 aprile 2019 e un elenco analitico dei creditori, dal quale emergevano, tra l’altro, crediti privilegiati vantati dalla Banca Popolare di Milano, crediti chirografari, crediti dei soci preassegnatari e crediti dei soci dimissionari.
Tale produzione documentale, tuttavia, non veniva seguita, nella successiva fase fallimentare, dal deposito della documentazione contabile obbligatoria necessaria a consentire una completa ricostruzione dell’andamento dell’impresa, del patrimonio sociale e del movimento degli affari.
Sul punto, le dichiarazioni rese in dibattimento dai curatori fallimentari, avv. F.A. e dott. S.M., si pongono in linea di continuità con le risultanze documentali acquisite. I curatori hanno infatti riferito che, nel corso della procedura fallimentare, Sempronio aveva consegnato soltanto il libro soci, i permessi di costruire rilasciati dal Comune di _______ , il contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca Popolare di Milano e il libro delle determinazioni dell’amministratore unico; successivamente, nel corso dell’interrogatorio dell’8 gennaio 2020, aveva altresì prodotto elenchi riepilogativi dei creditori, dei fornitori, delle banche, dei crediti verso assegnatari e dei prenotatati dimissionari.
La documentazione così consegnata risultava, tuttavia, incompleta rispetto agli obblighi di tenuta e conservazione gravanti sulla società. In particolare, i curatori hanno evidenziato la mancata consegna del registro delle fatture di acquisto, del registro delle fatture di vendita, del libro dei cespiti ammortizzabili, del libro giornale, del libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, del libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei registri IVA. È stato altresì precisato che, al di là degli elenchi predisposti nel corso della procedura, erano stati effettivamente consegnati solo il libro soci e il libro delle determinazioni dell’amministratore unico.
La mancanza delle scritture contabili aveva inciso negativamente sulla possibilità di ricostruzione della complessiva situazione economico-patrimoniale della cooperativa.
La curatela infatti riusciva a ricostruire il principale elemento dell’attivo, rappresentato dal compendio immobiliare, sulla base della documentazione disponibile, delle risultanze dei pubblici registri e delle procedure esecutive; non poteva invece verificare l’eventuale esistenze di ulteriori attività non risultanti dai pubblici registri, proprio a causa dell’assenza della documentazione contabile completa.
Il dott. S.M. ha confermato che la curatela era riuscita ad accertare soltanto i beni iscritti nei pubblici registri, senza potere né escludere né confermare l’esistenza di ulteriori beni non registrati.
La stessa difficoltà ricostruttiva emergeva anche con riguardo alle cause del dissesto.
La curatela, pur dando atto delle dichiarazioni rese da Sempronio e di quanto già rappresentato negli atti del concordato, ha evidenziato che non era possibile procedere a una completa ricostruzione delle cause della crisi sia per il mancato deposito delle scritture contabili obbligatorie, sia per la pendenza degli accertamenti in corso, sia per il carattere generico e frammentario delle informazioni fornite dall’amministratore. L’esame comparativo dei bilanci 2016-2018 comunque evidenziava una progressiva riduzione dell’attivo patrimoniale, a fronte di un patrimonio netto di entità molto contenuta e di un’esposizione debitoria sostanzialmente stabile.
Quanto al patrimonio immobiliare, dalla documentazione acquisita risulta che la cooperativa era intestataria di numerose unità immobiliari site in ________, già interessate da procedure esecutive immobiliari e gravate da trascrizioni pregiudizievoli, domande giudiziali e preliminari di compravendita. In particolare, nell’informativa sullo stato della procedura si dà atto che il compendio immobiliare era composto da cinquantacinque unità immobiliari site in _______, stimate dall’esperto nominato dal giudice dell’esecuzione in complessivi euro 5.023.000,00.
Le verifiche patrimoniali permettevano di accertare la pendenza di più procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto i beni della cooperativa, tra cui la procedura promossa da Banco BPM S.p.A. per il recupero del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato 1’8iugno 2016, nonché ulteriori procedure promosse da E.C. S.r.l. e da L.P.C. Srl. Le risultanze ipocatastali hanno inoltre evidenziato la presenza di numerose formalità pregiudizievoli, domande giudiziali e preliminari trascritti, circostanze che hanno reso particolarmente complessa l’individuazione delle effettive posizioni giuridiche gravanti sui singoli immobili.
Il passivo della procedura presentava, a sua volta, dimensioni rilevanti. I curatori hanno riferito che il passivo accertato ammontava a euro 6.713.651,61, di cui euro 4.241.466,95 in chirografo ed euro 2.472.184,66 in privilegio, e che l’esposizione debitoria si era formata prevalentemente nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018. L’informativa sullo stato della procedura indica, analogamente, un passivo definitivamente accertato, tra domande tempestive e tardive, pari a euro 6.684.914,47, di cui euro 4.330.783,48 in chirografo ed euro 2.354.130,99 in privilegio.
Nel medesimo quadro si collocano le operazioni negoziali poste in essere dalla cooperativa nell’arco temporale immediatamente precedente alla domanda di concordato e alla dichiarazione di fallimento.
Dalle verifiche della curatela sono emersi numerosi atti dispositivi compiuti tra il 2016 e il 2019, consistenti in assegnazioni ai soci, compravendite immobiliari e contratti preliminari aventi ad oggetto unità immobiliari del complesso di ______. Tali operazioni sono state oggetto di specifico approfondimento, anche in ragione della loro prossimità temporale alla crisi conclamata della società e della difficoltà di ricostruire con certezza causale, corrispettivi e provvista economica sottostante in assenza di scritture contabili complete.
Tra tali vicende assume rilievo la compravendita conclusa con la Cooperativa O., rispetto alla quale la curatela ha rilevato che il corrispettivo di euro 100.000,00 oltre IVA avrebbe dovuto essere corrisposto due anni dalla stipula a che Sempronio aveva prodotto documentazione relativa a undici titoli cambiari poi girati a terzi. La curatela si era riservata ulteriori accertamenti per verificare l’effettivo pagamento del corrispettivo e la destinazione delle somme incassate, profilo rimasto problematico proprio per la carenza della documentazione contabile.
Ulteriori criticità sono emerse con riferimento ai preliminari stipulati il 2 maggio 2019 con B.I. e con C. S.r.l., aventi ad oggetto unità immobiliari del complesso di ______ . La curatela ha evidenziato che, in sede di verifica delle domande tardive, le pretese creditorie fondate su tali accordi erano state rigettate, non risultando provato il pagamento del prezzo previsto dai preliminari né l’effettiva esistenza dei crediti posti a fondamento delle domande di insinuazione. È stato inoltre rilevato che parte della documentazione prodotta non consentiva di ricostruire con certezza l’origine e la causale dei crediti vantati e che alcune somme risultavano riferibili ad altre società.
Analogo rilievo assume l’atto di compravendita del 23 gennaio 2019 in favore di A. DM S.rl, avente ad oggetto alcuni posti auto del complesso immobiliare di ________, per il corrispettivo di euro 15.000, da pagarsi entro il 22 febbraio 2019. La curatela ha evidenziato che l’operazione era stata posta in essere nei sei mesi antecedenti la domanda di concordato preventivo e riguardava una società in liquidazione, successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, il cui liquidatore aveva in precedenza ricoperto incarichi all’interno della cooperativa ed era stato socio della stessa.
Dalle risultanze istruttorie emerge altresì che la curatela ha segnalato profili di mala gestio imputabili ad Sempronio, evidenziando che, già con l’approvazione del bilancio 2016, risultava integrata una causa di scioglimento della società in ragione del patrimonio netto negativo, e che lo stato di insolvenza della cooperativa era comunque ravvisabile almeno alla data del 31 dicembre 2016. Tale dato si inserisce coerentemente nel quadro di progressiva difficoltà economico-finanziaria attestato dai bilanci e dall’esposizione debitoria maturata prevalentemente tra il 2014 e il 2018.
Nel corso della procedura, Sempronio ha preso parte alle convocazioni e agli interrogatori della curatela, fornendo chiarimenti sulle circostanze di cui aveva conoscenza e producendo alcuni documenti. Tale atteggiamento collaborativo è stato espressamente riconosciuto dalla curatrice F.A.; nondimeno, la stessa ha precisato che la collaborazione prestata non aveva inciso in maniera determinante sulla ricostruzione del patrimonio immobiliare, trattandosi di elementi ricostruibili documentalmente, e non aveva comunque condotto alla consegna delle scritture contabili obbligatorie mancanti.
La complessiva valutazione delle prove consente, pertanto, di ritenere accertato che, al momento della dichiarazione di fallimento, la cooperativa L.V. versava in una situazione di grave esposizione debitoria e di rilevante compromissione dell’equilibrio economico-patrimoniale, maturata nel corso degli anni precedenti e accompagnata da una significativa complessità delle vicende immobiliari e negoziali riguardanti il patrimonio sociale.
In tale contesto, la mancata consegna delle scritture contabili obbligatorie non si è risolta in una mera irregolarità formale, ma ha inciso concretamente sulla possibilità per la curatela di ricostruire in modo completo il patrimonio, il movimento degli affari, la genesi delle poste creditorie e debitorie la causale di alcune operazioni poste in essere nell’imminenza della crisi.
Ebbene, pur dovendosi ritenere accertata la mancata consegna delle scritture contabili obbligatorie e la conseguente impossibilità per la curatela di ricostruire integralmente il patrimonio e il movimento degli affari della società, le risultanze processuali non consentono di affermare, con il grado di certezza richiesto in sede penale, che tale omissione fosse sorretta dal dolo specifico richiesto per la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che l’imputato abbia omesso la tenuta o la conservazione della contabilità al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare pregiudizio ai creditori.
In tale prospettiva assume rilievo, innanzitutto, la circostanza che nel presente procedimento non risultano contestate né accertate condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale riferibili alla gestione della cooperativa, sicché difetta qualsiasi dato dal quale desumere l’esistenza di operazioni distrattive o depauperative che la mancata tenuta della contabilità avrebbe dovuto occultare. Al contrario, gli elementi acquisiti delineano una situazione di dissesto maturata nell’ambito di una gestione certamente irregolare sotto il profilo amministrativo e contabile, ma non connotata da condotte fraudolente finalizzate al perseguimento di interessi personali dell’amministratore o di terzi estranei alla società.
Nella medesima direzione depongono sia il previo ricorso alla procedura di concordato preventivo con riserva, mediante il quale la società aveva tentato di fronteggiare la crisi, sia il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato nel corso della procedura concorsuale e del successivo giudizio. Come riferito dagli stessi curatori, Sempronio ha infatti partecipato agli interrogatori, ha fornito chiarimenti sulle vicende societarie e ha consegnato la documentazione rimasta nella sua disponibilità, pur senza colmare le gravi lacune documentali riscontrate dalla curatela.
Deve pertanto escludersi che la carenza delle scritture contabili sia espressione di un programma fraudolento volto a occultare distrazioni patrimoniali o a pregiudicare le ragioni dei creditori, mentre risulta pienamente integrata la meno grave fattispecie di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 co. 2 legge fallimentare, essendo emersa la consapevole violazione degli obblighi di regolare tenuta e conservazione della contabilità gravanti sull’amministratore della società.
In definitiva, l’imputato Sempronio deve essere dichiarato responsabile dei delitti di bancarotta semplice di cui all’art. 217 co. 1 n. 2 e co. 2 legge fall., cosi rispettivamente riqualificate le condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale in origine contestate in relazione al fallimento X s.r.l. e al fallimento della società cooperativa L.V. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, appaiono concedibili le circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo tenuto dall’imputato non solo nell’ambito delle procedure fallimentari, ma anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Tali circostanze devono essere riconosciute in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti in contestazione, che appaiono sussistenti e pertanto vanno riconosciute.
Dunque, valutati tutti i criteri previsti dall’art. 133 c.p. e, in particolare, tenuto conto della non trascurabile gravità dei reati accessori desumibile della pluralità e dalla rilevanza delle operazioni manifestamente imprudenti poste in essere dall’imputato, nonché dalla protratta omissione degli obblighi di regolare tenuta della contabilità, si ritiene equa la pena di anni uno di reclusione cosi determinata:
– pena di mesi nove di reclusione per il reato di bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti, ritenuto più grave, ridotta fino alla pena di mesi sei di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
– aumento di mesi tre di reclusione per ciascuno dei due reati-satellite, fino alla pena finale di anni uno di reclusione.
Alla condanna segue, a norma dell’art. 217 ultimo comma legge fall., la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni uno.
Alla luce delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, appare concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiamato nel dispositivo per mero errore materiale. Per il carico di lavoro che grava sul Collegio, si fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l’imputato Sempronio responsabile dei delitti di bancarotta semplice di cui all’art. 217 co. 1 e co. 2 legge fall. cosi rispettivamente riqualificate le condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale originariamente contestate e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 217 ult. co. legge fall., dichiara Sempronio inabilitato all’esercizio di un’impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni uno.
Letti gli artt. 544, co. 3 c.p.p. fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
Il giudice estensore
Clelia Cesarano

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