Angelo Pignatelli Titolo Transiti autostradali nelle corsie Telepass senza dispositivo: artifici e raggiri qualificano il…
SENTENZA n. 1187 emessa all’udienza del 8.7.2026 dep. 8.7.2026 dal Collegio B) del Tribunale di Nola nella persona dei magistrati: Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi, Presidente,Dott. Riccardo Luongo, Giudice a latere -Dott.ssa Chiara Guadagni, Giudice rel.
a cura di
Avv. Angelo Pignatelli
Massima
In tema di reati associativi, la competenza per territorio non deve essere individuata né nel luogo di effettiva commissione dei reati-scopo né in quello della mera costituzione del pactum sceleris, bensì nel luogo in cui si svolgono concretamente le attività di programmazione, ideazione e direzione dell’associazione criminosa. Solo tale criterio, infatti, consente di individuare il momento iniziale della consumazione del reato permanente in coerenza con la funzione di tutela dell’ordine pubblico perseguita dal legislatore.
Keyword:
Competenza territoriale – reati associativi – associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – reato permanente – luogo di consumazione – programmazione dell’associazione.
Abstract:
La pronuncia trae origine dalla rilevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Nola nell’ambito di un procedimento relativo a più reati connessi, affrontando il problema della corretta individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, rilevante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente.
Il Tribunale ricostruisce preliminarmente i diversi indirizzi emersi nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, il criterio da adottare sarebbe quello del luogo di effettiva manifestazione e realizzazione dell’operatività della struttura: secondo tale orientamento la competenza territoriale in ordine ai reati associativi, trattandosi di reati permanenti, andrebbe determinata secondo la regola dettata dall’art. 8, comma 3, c.p.p., avendo cioè riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività. Solo qualora tale luogo non sia determinabile in base agli atti processuali, dovrebbe farsi riferimento ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 c.p.p. L’orientamento in esame suggerisce di attribuire rilievo anche al luogo di commissione dei singoli delitti realizzati in attuazione del programma criminoso purché questi, per numero e consistenza, rivelino il luogo di operatività dell’associazione
Un secondo orientamento, parimenti invalso nella giurisprudenza di legittimità, individua il locus commissi delicti dei reati associativi nel luogo in cui l’associazione si è costituita, evidenziando che, trattandosi di reato permanente, la consumazione si avrebbe nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, ovverosia nel luogo di stipula del ”pactum sceleris”.
Il Collegio ritiene di non condividere integralmente nessuna delle due impostazioni e aderisce al diverso indirizzo secondo cui, nei reati associativi di carattere permanente, la competenza per territorio deve essere radicata nel luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del sodalizio. Tale soluzione viene giustificata valorizzando la struttura autonoma del reato associativo rispetto ai singoli reati-scopo e la sua natura di reato di pericolo a dolo specifico, la cui consumazione ha inizio prima dell’eventuale commissione dei delitti programmati, ma non può essere fatta coincidere con la mera conclusione di un accordo criminoso privo di una concreta dimensione organizzativa.
Secondo il Tribunale, infatti, l’offensività minima della fattispecie associativa richiede non soltanto l’esistenza di un programma criminoso indeterminato, ma anche la predisposizione di un’organizzazione stabile, sia pure rudimentale, dotata di mezzi e strutture idonei a perseguire lo scopo comune. Ne consegue che, ai fini dell’art. 8, comma 3, c.p.p., il momento iniziale della consumazione deve essere individuato nel luogo in cui tali attività organizzative, programmatiche e direttive vengono concretamente ideate e coordinate, mentre rimangono irrilevanti tanto il luogo di mera stipulazione del patto associativo quanto quello di commissione dei singoli reati-fine. Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio individua il centro programmatico e direzionale dell’associazione nella base logistica indicata nello stesso capo di imputazione, ove venivano organizzati l’approvvigionamento e la vendita dello stupefacente, distribuiti i compiti tra gli associati e ripartiti i relativi proventi. Su tali premesse, il Tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord, ritenuto competente.
FATTO CONTESTATO
Sempronio e Caio erano imputati per il reato di capo N) quale condotta di partecipazione, in qualità di diretti collaboratori del promotore del clan, all’associazione criminosa di cui agli art. 74 commi I, 2, 3 e 4 d.P.R. 309/90 e 416 bis. 1 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che dal capo di imputazione emerga l’incompetenza territoriale del Tribunale di Nola dovendosi intendere radicato il locus commissi delicti del reato più grave fra quelli ascritti agli imputati – segnatamente, quello di cui al capo N) – nel territorio di ___________, con conseguente incardinamento della competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord – Aversa.
In via del tutto preliminare è appena il caso di ricordare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza debba essere determinata dal giudice sulla scorta dell’obiettiva prospettazione dell’imputazione così articolata nell’atto introduttivo del giudizio, prescindendo cioè da valutazioni prognostiche anticipatorie della decisione di merito (sul punto, Cass., Sez. 1, n. 36336 del 23 luglio 2015, Novarese, Rv. 264539).
Orbene, com’è noto, a norma dell’art. 16 c.p.p. nelle ipotesi, come quella del caso di specie, in cui si proceda per più procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono egualmente competenti per materia la competenza territoriale appartiene al giudice competente per il reato più grave e, solo nel caso di pari gravità, a quello competente per il reato commesso per primo. Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 4 c.p.p. che, nel delineare i criteri per la determinazione della competenza, impone di guardare alla pena di ciascun reato, consumato o tentato, tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Ciò posto, alla luce della lettura congiunta delle due disposizioni predette, emerge con chiarezza che fra i reati contestati agli odierni imputati nel procedimento in oggetto – tutti connessi a norma dell’art. 12 c.p.p. – debba ritenersi più grave quello di cui al capo N) dell’imputazione, essendo addebitata a Sempronio e a Caio la condotta di partecipazione, in qualità di diretti collaboratori del promotore del clan, all’associazione criminosa di cui agli art. 74 commi I, 2, 3 e 4 d.P.R. 309/90 e 416 bis. 1 c.p. Ne consegue che tale fattispecie criminosa sia quella idonea a radicare la competenza territoriale a norma dell’art. 16 c.p.p..
L’individuazione, a questo punto imprescindibile, del luogo di consumazione della condotta di partecipazione all’associazione ai fini di spaccio non può che muovere, come già detto in premessa, dalla disamina del capo d’imputazione: il capo N), nell’atto introduttivo del giudizio, risulta contestato testualmente “In __________, __________, ___________, ___________ e altrove”, attraverso una perimetrazione, cioè, piuttosto varia del contesto territoriale di operatività della consorteria criminale. Fra tutti i territori citati, inoltre, solo quello di __________ risulta ricadere sotto la competenza territoriale del Tribunale di Nola.
Stante la ampiezza della contestazione sotto il profilo del dato territoriale, occorre verificare, alla luce dell’imputazione, quale sia, fra quelli indicati nel decreto che dispone il giudizio, l’effettivo luogo di consumazione del reato di cui al capo N) contestato agli imputati a norma degli artt. 8 e 9 c.p.p., onde garantire che il processo incardinato nei confronti di questi ultimi non sia sottratto all’ossequio del principio del giudice naturale sancito all’art. 25 della Costituzione.
Non sfugge a questo Collegio che vi siano diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti, avallati altresì dalla giurisprudenza di legittimità, a proposito del luogo di consumazione dei reati associativi.
Secondo un primo indirizzo, il criterio da adottare sarebbe quello del luogo di effettiva manifestazione e realizzazione dell’operatività della struttura: secondo tale orientamento la competenza territoriale in ordine ai reati associativi, trattandosi di reati permanenti, andrebbe determinata secondo la regola dettata dall’art. 8, comma 3, c.p.p., avendo cioè riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività. Solo qualora tale luogo non sia determinabile in base agli atti processuali, dovrebbe farsi riferimento ai criteri suppletivi di cui all’art. 9 c.p.p. (Sez. 1, n. 2098 del 28.4.2015, Minerva e altri, rv. 263612, Cass. Sez. I, I O dicembre 1997, Rasovic, Rv. 209608, e Cass. Sez. VI, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv.217561).
Al fine di verificare, quindi, in quale contesto spaziale sia divenuta concretamente operativa la consorteria criminale dedita al traffico di stupefacenti, l’orientamento in esame suggerisce di attribuire rilievo anche al luogo di commissione dei singoli delitti realizzati in attuazione del programma criminoso purché questi, per numero e consistenza, rivelino il luogo di operatività dell’associazione (Cass. Sez. I, 26 ottobre 1994, Arrighetti, Rv. 199964 e Cass. Sez. VI, 2 marzo 2006, n. 22286, Savino, Rv. 234722; Cass. Sez. V, 8 ottobre 2009, n. 4104, Daria, Rv. 246064 e Cass. Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 7926, Xhaferri, Rv. 255306).
Un secondo orientamento, parimenti invalso nella giurisprudenza di legittimità, individua il locus commissi delicti dei reati associativi nel luogo in cui l’associazione si è costituita, evidenziando che, trattandosi di reato permanente, la consumazione si avrebbe nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, ovverosia nel luogo di stipula del ”pactum sceleris”.
Si è sostenuto, infatti, con riguardo all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, che il momento iniziale di consumazione del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l’accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di una pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti (Cass. Sez. I, 7 febbraio 1991, Mulas, Rv. 186709; Sez. VJ, 6 ottobre 1994, Celane, Rv.201849; Cass. Sez. IV, 12 febbraio 2004, n. 17636, Montalto, Rv.228183; Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 19526, Dario, Rv. 240160).
Ad avviso di questo Collegio, nessuna delle due opzioni interpretative può essere condivisa, ritenendosi, invece, di aderire al diverso indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato associativo, di carattere permanente, si deve ritenere già perfezionato a prescindere dall’effettiva realizzazione dei reati scopo oggetto del pactum sceleris; l’inizio della consumazione, idonea a radicare la competenza territoriale ex art. 8, comma 3, c.p.p., deve ritenersi coincidente, tuttavia, non già con il momento di stipula dell’accordo criminoso, ma, più propriamente, con il momento della realizzazione delle attività di programmazione ed ideazione riguardanti l’associazione, essendo – come si è detto – irrilevante, il luogo di commissione dei singoli reati riferibili al sodalizio (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018 – dep. 29/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017 – dep. 31/10/2017, D’Amato e altro, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015 – dep. 22/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Cass. Sez. 2 n. 23211 del 09/04/2014; Cass. Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Rv. 256650; Cass. Sez. 2 n. 22953 del 16 maggio 2012, rv. 253189).
Tale opzione ermeneutica si giustifica in forza della stessa struttura ontologica e normativa dei reati associativi e della conseguente individuazione di quello che, a norma dell’art. 8 co. 3 c.p.p., possa essere validamente inteso come il momento in cui “ha avuto inizio la consumazione” della fattispecie di reato permanente in esame.
I reati associativi sono, com’è noto, di reati di pericolo costruiti dal legislatore come reati a dolo specifico, perfettamente autonomi rispetto ai reati-scopo oggetto del programma criminoso, che si perfezionano prima ancora dell’eventuale commissione di questi ultimi. li legislatore, difatti, ha optato per una scelta politico-criminale di anticipazione della tutela del bene giuridico, segnatamente, dell’ordine pubblico, considerando penalmente rilevante la riunione di tre o più soggetti allo scopo di commettere reati ed a prescindere dalla loro effettiva commissione.
Sul piano dell’offensività, non è mancato chi abbia rimarcato l’eccessiva anticipazione della punibilità penale, paventando anche un contrasto con l’art. 115 c.p., norma di sbarramento che impedisce di punire il mero accordo cui non sia conseguito la realizzazione di alcun reato, in ossequio ai principi di offensività e materialità, implicitamente tutelati dalla Costituzione. La compatibilità e, di conseguenza, la tenuta costituzionale dei reati associativi, pertanto, è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva sulla necessaria valorizzazione dell’effettiva necessità di un programma criminoso, indeterminato, relativo a più delitti e, soprattutto, della formazione di un’organizzazione stabile che sia oggettivamente idonea a realizzare i reati scopo poiché in possesso dei mezzi e delle strutture, sia pure rudimentali, tali da consentire effettivamente di perseguire il fine comune, sì da fornire un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583-01, e Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165-01).
Orbene, tale premessa di ordine dogmatico consente di ritenere che, da un lato, non sia necessario, ai fini dell’ “inizio della consumazione del reato” ex art. 8 co. 3 c.p.p., che vengano commessi i reati scopo e che l’associazione cominci concretamente ad operare: come si è detto, infatti, l’autonomia del reato associativo rispetto ai singoli delitti-scopo impone di confutare la tesi sostenuta dal primo degli indirizzi giurisprudenziali citati volto ad individuare il locus commissi delicti dell’art. 74 del D.P.R. 309/1990 nel luogo di commissione dei singoli delitti realizzati in attuazione del programma criminoso.
D’altro lato, neppure è sufficiente, per ritenere effettivamente integrata la consumazione, la mera costituzione di un patto associativo diretto al perseguimento dello scopo comune, che prescinda dalla ideazione e dalla programmazione concreta degli intenti criminosi e, soprattutto, dall’apprestamento dei mezzi e dell’organizzazione, seppur rudimentale, come si è detto, idonea ad inverare l’offensività minima del reato associativo in contestazione. In tal caso, difatti, mancherebbe il “minimum” di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell’associazione.
Ciò posto, si ribadisce, quindi, la piena adesione del Collegio all’orientamento recentemente suffragato dalla giurisprudenza di legittimità ad avviso del quale “in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l’associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura”.
Di conseguenza, sia per le associazioni per delinquere semplici che ad per le associazioni ex art. 416 bis c.p. ed ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al fine della determinazione della competenza per territorio del reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui si sviluppa il momento programmatico e direzionale della consorteria criminale, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all’associazione.
Tanto rilevato in punto di diritto, occorre evidenziare che il capo N) ascritto agli imputati faccia riferimento alla relativa partecipazione all’associazione armata dedita al traffico di stupefacenti promossa, secondo l’imputazione, da Tizio, capo ed organizzatore. Ebbene, dalla contestazione emerge chiaramente come l’attività ideativa ed organizzativa e, segnatamente, l’organizzazione dell’attività di approvvigionamento e vendita dello stupefacente, la gestione dei compiti degli adepti in relazione ai luoghi ed alle modalità dell’attività illecita e la ripartizione dei relativi proventi, fossero legate all’avvenuta individuazione, da parte di Tizio, della “base logistica dell’associazione”, coincidente con un appartamento sito in ___________, al vico _______________, nella “disponibilità del gruppo criminale”.
Ciò è sufficiente a ritenere consumato il delitto di cui al capo N) in __________, e, pertanto, si rileva, per tutto quanto detto, l’incompetenza territoriale del Tribunale procedente.
Ad abundantiam, si rimarca che dall’esame complessivo di tutte le contestazioni mosse agli imputati emerga come il territorio dell’agro-nolano fosse non tanto uno dei diversi luoghi di effettiva operatività delle associazioni cui partecipavano Sempronio e Caio (che sarebbero radicate, da quanto emerge dai capi di imputazione, nelle zone di __________, ___________ e Comuni limitrofi), ma, piuttosto, una delle “mire espansionistiche” delle consorterie criminose cui appartenevano i prevenuti, sicché, al capo A), si fa riferimento ad accordi intervenuti fra Caio e Tizio relativi a “futuri progetti gestionali del territorio di conquista dell’agronolano”.
In ragione di tutto quanto detto, questo Collegio ritiene di dichiarare la propria incompetenza territoriale ex artt. 8, 9,12 e 16 c.p.p. per i fatti per cui vi è processo, dovendosi ordinare la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord, territorialmente competente.
P.Q.M.
Letti gli artt. 8, 9, 12, 16 e 23 c.p.p., dichiara la propria incompetenza nel procedimento in epigrafe a carico di Sempronio e Caio.
Ordina per l’effetto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord, territorialmente competente.
Motivi contestuali.
Nola, così deciso il 8.7.2026
Il Giudice estensore
Chiara Guadagni
Il Presidente
Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi

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