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SENTENZA n. 327/2026 emessa dal Giudice del Tribunale di Nola dr.ssa Antonia Ardolino

Angelo Pignatelli

Titolo
Transiti autostradali nelle corsie Telepass senza dispositivo: artifici e raggiri qualificano il fatto come truffa e non come insolvenza fraudolenta

Massima
Integra il delitto di truffa, e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi, privo di dispositivo Telepass o di altro titolo di pagamento, transiti reiteratamente nelle corsie automatizzate accodandosi ai veicoli regolarmente abilitati e superando il varco prima dell’abbassamento della sbarra. Tale comportamento non si esaurisce nella mera dissimulazione di uno stato di insolvenza, ma realizza artifici e raggiri idonei a simulare il possesso del titolo elettronico e l’intenzione di adempiere, inducendo il gestore autostradale a consentire il transito e procurandogli il danno corrispondente ai pedaggi non riscossi. La riqualificazione del fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 641 c.p. nel delitto di cui all’art. 640 c.p. non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ove resti immutato il nucleo storico della condotta fraudolenta e sia comunque assicurata all’imputato la possibilità di esercitare il diritto di difesa mediante l’impugnazione.

Keyword:
Truffa – Insolvenza fraudolenta – Pedaggio autostradale – Telepass – Artifici e raggiri – Riqualificazione giuridica – Principio di correlazione – Continuazione.

Abstract:
La sentenza affronta la qualificazione giuridica della condotta di chi effettui reiterati transiti autostradali nelle corsie riservate ai possessori di Telepass o Viacard senza essere munito del relativo dispositivo e senza corrispondere il pedaggio. Il fatto era stato originariamente contestato come insolvenza fraudolenta ai sensi dell’art. 641 c.p., sul presupposto che l’imputato avesse contratto le obbligazioni di pagamento dissimulando il proprio stato di insolvenza e con il proposito di non adempierle.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Giudice ha ritenuto pienamente provati i transiti abusivi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, degli accertamenti di polizia giudiziaria, della documentazione riepilogativa dei passaggi, delle immagini fotografiche del veicolo e delle risultanze delle banche dati. La deposizione della persona offesa, sottoposta a un vaglio particolarmente rigoroso in considerazione dell’interesse economico connesso alla costituzione di parte civile, è stata ritenuta attendibile e adeguatamente riscontrata dagli ulteriori elementi probatori.
La decisione riqualifica il fatto nel delitto di truffa, evidenziando che l’utilizzo delle corsie automatizzate mediante accodamento ai veicoli regolarmente autorizzati costituisce un quid pluris rispetto al semplice mancato pagamento. La simulazione del possesso del dispositivo elettronico e dell’apparente volontà di adempiere integra infatti un comportamento artificioso idoneo a indurre in errore il gestore autostradale, consentendo all’agente di ottenere il passaggio e procurando alla società concessionaria un danno patrimoniale.
Il Tribunale distingue pertanto la truffa dall’insolvenza fraudolenta: nella prima, l’inganno viene realizzato mediante circostanze o condizioni artificiosamente create per indurre la vittima in errore; nella seconda, invece, la frode consiste nella mera dissimulazione di un effettivo stato di insolvenza. Nel caso esaminato non è emersa la prova di una condizione di insolvenza, mentre la reiterazione dei transiti, l’identico modus operandi e l’utilizzo di un veicolo formalmente intestato a un terzo hanno dimostrato la preordinazione e la natura fraudolenta della condotta.
La pronuncia esclude inoltre che la riqualificazione giuridica determini una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché il nucleo storico del fatto e la sua componente fraudolenta sono rimasti immutati. Viene altresì ribadito il rapporto di sussidiarietà tra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 176, comma 17, cod. strada e le fattispecie penali concorrenti, essendo configurabile la truffa quando l’omesso pagamento del pedaggio sia realizzato mediante artifici o raggiri. La pluralità dei transiti, compiuti con la medesima vettura, secondo identiche modalità e in un ristretto arco temporale, giustifica infine il riconoscimento della continuazione, mentre la reiterazione della condotta e l’entità del danno escludono la particolare tenuità del fatto.

FATTO CONTESTATO
Sempronio veniva imputato del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 641 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, alla guida del veicolo ________, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva le obbligazioni relative al pagamento del pedaggio autostradale, per un importo complessivo di euro 4.154,50, con il proposito di non adempierle virgola e successivamente non adempiendo, utilizzando le piste riservate telepass senza esserne fornito.
In _____________ e luoghi diversi dal 02/01/2022 al 19/02/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che, alla luce dell’istruttoria dibattimentale , deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti di Sempronio in ordine al fatto a lui ascritto, riqualificato quest’ultimo nell’ipotesi prevista e punita dall’art. 640 c.p.
Giova sul punto evidenziare che gli elementi posti a fondamento del giudizio sono costituiti dalle dichiarazioni rese dal teste di p.g_C.G., nonché dalle prove documentali versate in atti, ovvero l’elenco riepilogativo dei transiti effettuati dal veicolo tg. __________, il materiale fotografico ritraente il veicolo al passaggio del casello, la scansione della banca-dati ACI relativa al veicolo menzionato.
Completa il quadro probatorio le dichiarazioni della persona offesa M.D. Sulla base delle fonti di prova utilizzabili, dunque, la vicenda per cui vi è processo può essere così ricostruita.
La persona offesa, M.D. legale rappresentante della società Autostrade per l’Italia s.p.a. presentava formale denuncia querela nei confronti dell’imputato, titolare del veicolo, che transitava per le stazioni autostradali non pagando il pedaggio dovuto. Il querelante precisava che in particolare i passaggi avvenivano nelle porte Telepass e Viacard, dove il conducente del veicolo, nonostante non fosse in possesso degli strumenti elettronici per pagare elettronicamente il pedaggio, comunque si immetteva in queste porte automatizzate ed in accodamento ad altri autoveicoli regolarmente muniti di Telepass o Viacard, riuscendo a passare prima che la sbarra si abbassasse ed in tal modo evitando di pagare il pedaggio autostradale, come confermato dal materiale fotografico in atti.
Il teste, inoltre, precisava che i passaggi erano avvenuti dal 2.1.22 al 19.2.22, per un totale di quarantacinque transiti ed un ammontare complessivo del debito per il mancato pagamento del pedaggio pari ad euro 4.154,50.
Da un successivo controllo in banca dati ACI, il querelante riferiva che la società appurava che il veicolo __________ era di proprietà del prevenuto, come confermato dalla documentazione in atti, non ricevendo alcun riscontro.
Così ricostruita la dichiarazione della persona offesa, nella valutazione della stessa questo Giudice segue l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. V del 14 giugno -18 settembre 2000 n. 9771, e da ultimo Cass. Sez. II 16 giugno 11 settembre 2003 n. 35443), che, ormai da tempo ed in modo consolidato, hanno fissato i parametri di riferimento che il giudice deve adottare quando la prova sia rappresentata, anche in via esclusiva, dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa dal reato. Sul punto è necessario premettere che la persona offesa, pur essendo considerata dal legislatore, anche quando si costituisce parte civile, alla stregua di un qualunque testimone – tanto che la Corte Costituzionale, con la decisione del 19 marzo 1992 nr. 115 ha escluso l’illegittimità dell’art 197 lettera c), c.p.p., nella parte in cui non include tra i soggetti per cui vi è l’ incompatibilità con l’ufficio di testimone la parte civile -, viene collocata, dalla giurisprudenza, in una posizione diversa rispetto a quella del testimone, e ciò proprio per il ruolo che assume nell’ambito del processo, sia quando si costituisce parte civile nel processo penale, sia quando non eserciti tale facoltà.
Se infatti il testimone è per definizione una persona estranea agli interessi in gioco del processo, che si limita a rendere una deposizione su fatti a cui ha assistito personalmente, senza altre o diverse implicazioni, la persona offesa è per definizione in posizione di antagonismo nei confronti dell’imputato per la semplice istanza di ottenere giustizia con la condanna di questi, ovvero perché portatore di un interesse privato al buon esito del processo e, con la costituzione di parte civile, di un evidente interesse, di natura economica, alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
Ne deriva che se in relazione alla deposizione resa dal testimone, vanno seguiti i canoni di valutazione unanimemente e costantemente espressi dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, che si esprimono nel principio secondo il quale il giudice può motivare il proprio convincimento con una valutazione centrata sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, traendo la prova del fatto rappresentatogli dalla semplice dichiarazione del teste, senza la necessità di altri elementi che ne confermino la credibilità; con riferimento, invece, alla deposizione resa dalla persona offesa occorre svolgere un esame più rigido e rigoroso della attendibilità intrinseca della deposizione, e, qualora la piattaforma probatoria lo consenta, occorre valutare anche gli altri elementi probatori, verificando se gli stessi confortino o meno la detta deposizione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. II del 19 novembre 1998 n. 12000).
Pertanto quando la persona offesa rappresenta il principale (se non il solo) testimone che abbia avuto la percezione diretta del fatto da provare e sia, quindi, sostanzialmente l’unico soggetto processuale in grado di introdurre tale elemento valutativo nel processo, affinché la sua deposizione possa essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato, occorre sottoporla ad una puntuale analisi critica, mediante la comparazione con il rimanente materiale probatorio acquisito (laddove ciò sia possibile) utilizzabile per corroborare la sua dichiarazione, ovvero, laddove una verifica “ab estrinseco” non sia possibile, attraverso un esame attento e penetrante della testimonianza, condotto con rigore e spirito critico, che investa la attendibilità della dichiarazione e la credibilità soggettiva di chi l’abbia resa e che, tuttavia, non sia improntato da preconcetta sfiducia nei confronti del teste, dovendosi comunque partire dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste, sia esso persona offesa sia esso parte civile, riferisca fatti veri, o da lui ritenuti tali.
Si tratta di un canone di valutazione, quello appena esposto, che presuppone che la persona offesa e soprattutto la parte civile si collochino, nel quadro delle prove dichiarative, tra la figura del testimone puro e semplice, che ha interessi provati da far valere nell’ambito del processo e che è quindi, rispetto alle parti processuali in una posizione di estraneità, e la figura del testimone assistito (da sentire con le modalità di cui all’art 197-bis c.p.p.) e dell’indagato da esaminare ai sensi dell’art. 210 c.p.p., i quali, per le posizioni rispettivamente ricoperte nel processo e per il coinvolgimento più o meno intenso nei fatti da esaminare, si collocano in una posizione estrema, con la conseguenza che se per gli uni (i testimoni semplici) è sufficiente soffermarsi sulla personalità del testimone e sulla attendibilità del contenuto intrinseco della dichiarazione, nei confronti degli altri (ossia i testimoni assistiti e gli indagati o imputati ex 210 c.p.p.) è necessario che le loro dichiarazioni siano riscontrate da altri elementi di prova, che ne confermino l’attendibilità.
In conclusione, dunque, quando la fonte di prova sia la persona offesa, sarà in primo luogo vagliare in modo rigoroso la credibilità del dichiarante e l’attendibilità intrinseca della dichiarazione e, inoltre, andranno verificati gli elementi di conforto cosiddetti estrinseci alla dichiarazione della persona offesa.
Nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa, oltre ad essere sufficientemente chiare e precise, stante altresì, l’immediatezza rispetto ai fatti in cui sono state rese, sono connotate da un sufficiente grado di attendibilità estrinseca, sebbene la società rappresentata dal dichiarante si sia costituita parte civile nel presente procedimento. Ed infatti, il teste ha dimostrato di non conoscere affatto l’imputato il quale peraltro non coincide neppure con l’intestatario del veicolo.
Inoltre, le dichiarazioni della p.o. sono state pienamente riscontrate dal dato documentale, rappresentato dall’elenco riepilogativo dei transiti non consentiti, dal materiale fotografico ritraente il veicolo _________ all’atto di alcuni accessi, nonché dalla scansione dell’accertamento in banca dati ACI in ordine al veicolo in esame. Le risultanze documentali confermano precisamente tutto quanto riferito dal legale rappresentante della società persona offesa, sulla cui attendibilità, dunque, non vi è dubbio alcuno.
Le dichiarazioni della persona offesa, inoltre, hanno trovato conferma ed ulteriore riscontro in quelle rese dal teste di p.g. C.G., sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in ragione del narrato chiaro e preciso, proveniente da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Gli accertamenti di p.g. hanno consentito di individuare gli elementi di responsabilità in capo a Sempronio, odierno imputato.
Il teste di p.g., infatti, ha riferito che, a seguito della presentazione della denuncia querela da parte del legale rappresentante di Autostrade per l’ Italia la Polizia di Stato veniva delegata ad effettuare degli accertamenti, in primo luogo attraverso la visura informatica delle banche dati interforze.
Da questi accertamenti il teste riferiva che era stato più volte controllato alla guida del prefato veicolo proprio nel periodo arco temporale di cui all’accertamento della condotta di reato contestata.
Per questi motivi veniva delegato l’ufficio di Polizia territorialmente competente che, convocato Sempronio, lo escuteva a sommarie informazioni ed interrompeva il verbale ai sensi dell’art. 63 c.p.p. giacché emergevano indizi di reità a suo carico.
A fronte di tali elementi accusatori l’imputato, ha scelto di non rendere dichiarazioni utilizzabili ex art. 513 c.p.p. né si è sottoposto ad esame in questa sede.
Così ricostruita l’istruttoria dibattimentale, questa ha dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto, da riqualificarsi, alla stregua delle risultanze probatoria, nell’ipotesi prevista e punita dall’art. 640 c.p.
Ed infatti, l’istruttoria dibattimentale ha pienamente confermato la sussistenza del fatto, ovvero ben ventitrè transiti ai caselli autostradali non assentiti dal pagamento del rispettivo pedaggio da parte del conducente del veicolo già indicato, intestato a Sempronio.
Orbene, tale condotta, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi del reato di truffa e non quello, contestato dal PM, di insolvenza fraudolenta. Cfr. Cass. Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018 – dep. 18/07/2018, Carriero, Rv. 27370101 “integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dal operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l’uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento”).
Ed infatti, “il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nel insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente.- dep. 25/11/2009, p.c. in proc. Perfili, Rv. 24569501).
Nel caso di specie dalla condotta complessiva di D.S.G. che adoperava l’autovettura intestata ad un proprio familiare nei canali riservati ai clienti Telepass o Viacard senza essere provvisto della rispettiva tessera e senza pagare dunque alcunché per il pedaggio – è possibile desumere la simulazione di circostanze e di condizioni non vere (il possesso della rispettiva tessera, l’intenzione di adempiere il pedaggio), artificiosamente create dall’imputato per indurre in errore la persona offesa che in tal modo si determinava a compiere l’atto di disposizione produttivo del danno ingiusto nei suoi confronti, rappresentato dai mancati pedaggi non riscossi nonostante il transito da parte del prevenuto.
Non sussiste, al contrario, uno stato di insolvenza dell’autore che se dimostrato avrebbe integrato uno dei requisiti della meno grave ipotesi di cui all’art. 641 c.p.
Infine, deve altresì ribadirsi, conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Suprema Corte, l’esistenza di un rapporto di sussidiarietà tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 176, comma 17, c.d.s. e le fattispecie penali eventualmente concorrenti e, pertanto, nell’ipotesi dell’omesso pagamento da parte dell’utente dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale mediante artifizi e raggiri ben può configurarsi anche il delitto di truffa (Sez. un., n. 7738 del 9/7/1997, Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 11734 del 06/03/2008, Rv. 239750) essendo presente nella condotta un quid pluris rispetto all’elusione dell’obbligazione.
Né vale in senso ostativo alla suddetta riqualificazione una possibile violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. Come riconosciuto dalla Suprema Corte, infatti, “non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna con la quale il giudice, nel prendere in esame e valutare la condotta dell’imputato di non avere, in modo preordinato adempiuto all’obbligazione contratta, qualifica l’ originaria imputazione di insolvenza fraudolenta come truffa, agente in entrambi i reati consiste in un comportamento fraudolento tale da ingenerare errore nella vittima.” (Sez. n. 2, n. 29507 del 16/06/2015 – dep. 10/07/2015, Filice, Rv. 26415101). In ogni caso, questo Giudice si conforma all’orientamento di legittimità secondo il quale l’osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a rispondere, sancito dall’art. 111, comma terzo, Cost, e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU del proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione” (Cass. Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012- dep. 17/01/2013, Manara e altro, Rv. 25413501).
Ciò premesso quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi del reato di truffa, non c’è dubbio, poi, che per il fatto in contestazione sussiste l’elemento costitutivo soggettivo, essendo evidente, alla luce della progettazione della condotta e delle modalità dell’azione, la consapevolezza e volontarietà di quanto commesso da parte dell’imputato, il quale non ha esitato a transitare ben 45 volte ai caselli autostradali senza pagare il corrispettivo pedaggio -non potendo, per massima di esperienza comune, ignorarne la necessità peraltro utilizzando una autovettura non a lui intestata, in modo evidentemente preordinato ad ostacolare le operazioni di accertamento della reale responsabilità.
Più specificamente, i fatti, cosi come ricostruiti, in uno con la loro reiterazione in un ristretto lasso temporale, rivelano un comportamento malizioso volto a determinare un ragionevole affidamento sull’apparente onestà delle intenzioni dell’agente (segnatamente, di pagare il pedaggio attraverso i meccanismi telematici previsti dall’azienda) che vale ad integrare il dolo di truffa, non smentito, peraltro, dall’imputato, che non ha reso dichiarazioni utilizzabili in questa sede.
Né vi sono dubbi di sorta sull’identificazione dell’imputato come autore della condotta delittuosa in questione, in quanto Sempronio, pur non risultando il formale intestatario della vettura, è stato più volte controllato alla guida della stessa, per giunta anche nei giorni indicati in denuncia querela.
Né l’istruttoria dibattimentale ha offerto ragionevoli versioni alternative, non essendovi elementi per dubitare del fatto che in ragione al comprovato utilizzo del veicolo da parte dell’imputato quest’ultimo sia stato l’autore delle condotte delittuose oggetto dell’imputazione.
Peraltro, nulla l’imputato ha riferito a sua discolpa anzi, nel corso del procedimento rendeva dichiarazioni autoindizianti che giustificavano l’interruzione del verbale ai sensi dell’art. 63 c.p.p. non essendosi sottoposto ad esame in questo processo.
Ciò premesso quanto alla sussistenza del fatto ed alla responsabilità dell’imputato, non sussistono le condizioni per riconoscere la particolare tenuità del fatto in favore di Sempronio.
Le modalità della condotta tradottasi nel reiterare ben 45 volte l’accesso ai caselli autostradali senza il corrispettivo pagamento del pedaggio in uno con l’ammontare non trascurabile dell’importo non inducono a ritenere l’offesa al bene giuridico connotata da un disvalore così blando né il comportamento del prevenuto talmente occasionale da non meritare alcun trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Non sussistono elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche nei confronti dell’imputato, in ragione delle modalità della condotta, particolarmente sofisticate, dell’importo non esiguo del danno nei confronti della società persona offesa e della totale assenza di ogni comportamento resipiscente da parte dell’odierno imputato che, ben lungi dal riconoscere il proprio addebito, non ha tentato alcun comportamento riparatorio nei confronti della persona offesa.
Sussiste evidentemente il vincolo della continuazione tra i fatti ascritti a Sempronio, emergendo la medesimezza del disegno criminoso dalle modalità delle condotte, realizzate con la medesima vettura e con identico modus operandi, a breve distanza temporale le une dalle altre, nei confronti della medesima persona offesa.
Considerati quindi tutti i criteri indicati all’art. 133 c.p., ed in particolare la gravità del fatto, desunta dal danno procurato alla persona offesa dalle modalità della condotta, e la capacità a delinquere del reo, soggetto già pregiudicato e privo di ogni resipiscenza, stimasi pena equa quella pari a mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio, cosi calcolata:
Pena base: mesi otto e giorni diciotto di reclusione ed euro 300.00 di multa;
Aumentata alla pena finale di cui sopra, ex art. 81 co. 2 c.p;
Le reiterate modalità del fatto, in uno con lo stato di non incensuratezza dell’imputato, inducono a non ritenere concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di Sempronio.
Ai sensi dell’art. 538 ss. c.p.p., a seguito dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato deve emettersi sentenza di condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della costituita parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a., nonché al pagamento delle spese di giudizio da questa sopportate, che si liquidano in euro 4.154,50 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Non vi è stata richiesta di provvisionale.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara Sempronio colpevole dei reati di cui agli art. 81 cpv. e 640 c.p., così diversamente riqualificati i fatti ascritti e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 (seicento) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Condanna l’imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a favore della costituita parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a. nonché al pagamento delle spese sostenute dalla medesima nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.154,50, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge. Motivi nei termini di legge.
Nola, 27/2/2026
Il Giudice
dott.ssa Antonia Ardolino

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