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SENTENZA n. 91/2026 emessa dal Giudice del Tribunale di Nola dr.ssa Ilaria Fina

a cura di
Avv. Angelo Pignatelli

Massima
Il trasporto occasionale di rifiuti effettuato da un soggetto privato, non inserito in una attività di gestione organizzata dei rifiuti e finalizzato esclusivamente al successivo abbandono degli stessi, non integra il reato di gestione illecita previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, difettando il requisito del minimum di organizzazione richiesto dalla più recente elaborazione giurisprudenziale. In tale ipotesi il trasporto costituisce una fase meramente preparatoria dell’abbandono del rifiuto, assorbita nell’illecito amministrativo previsto dall’art. 255 del medesimo decreto legislativo, con conseguente assoluzione dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente.
Keyword:
Gestione illecita di rifiuti – Trasporto occasionale di rifiuti destinati all’abbandono – Soggetto privato – Assenza di attività organizzata – Art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 – Insussistenza del reato – Configurabilità del solo illecito amministrativo ex art. 255 d.lgs. 152/2006.
Abstract:
La pronuncia affronta il tema della configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 nell’ipotesi di trasporto occasionale di rifiuti effettuato da un soggetto privato. Il Tribunale di Nola ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, evidenziando il passaggio dall’originario orientamento, che qualificava la fattispecie quale reato proprio riferibile esclusivamente ai soggetti esercenti professionalmente attività di gestione dei rifiuti, al più recente indirizzo interpretativo che prescinde dal requisito soggettivo dell’imprenditorialità, valorizzando invece la presenza di un minimum di organizzazione dell’attività illecita.
Muovendo da tale ricostruzione, il Giudice osserva che il superamento del requisito della professionalità non comporta l’automatica rilevanza penale di qualsiasi trasporto abusivo di rifiuti, permanendo la necessità di accertare, in concreto, la sussistenza di un’attività organizzata e non meramente episodica. La decisione richiama gli indici sintomatici elaborati dalla Corte di cassazione — quali l’eterogeneità dei rifiuti, la loro provenienza, le modalità di raccolta, raggruppamento, deposito e trasporto — evidenziando come essi siano funzionali a distinguere la gestione illecita dall’occasionale condotta del privato.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale esclude la configurabilità del reato, rilevando l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare un’attività organizzata di gestione dei rifiuti. Il trasporto dei materiali rinvenuti sul veicolo viene qualificato quale fase meramente preparatoria del successivo abbandono dei rifiuti, priva di autonoma rilevanza penale e assorbita nell’illecito amministrativo previsto dall’art. 255 d.lgs. n. 152/2006. Da ciò consegue la riqualificazione del fatto come illecito amministrativo, l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente e la restituzione del veicolo, con contestuale confisca e distruzione dei rifiuti.

FATTO CONTESTATO
Sempronio veniva imputato per il reato p. e p. dall’art. 256 c. 1, D. Igs. n. 152/06, perché, effettuava attività di raccolta, trasporto e gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, prodotta da terzi, non autorizzata. Lo stesso infatti, privo di qualsivoglia autorizzazione, trasportava con l’autocarro con targa rumena ________ rifiuti quali: metalli ferrosi, metalli non ferrosi, lampade fluorescenti e grandi elettrodomestici.
In _____________ il 14/02/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che dal materiale probatorio acquisito al fascicolo del dibattimento non sia emersa la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che, in data 14 febbraio 2022, alle ore 10:15 circa, l’odierno imputato veniva fermato in __________, alla via _________, da personale della Stazione dei Carabinieri di Roccarainola mentre era alla guida dell’autocarro targato _________.
All’atto del controllo, sul mezzo venivano rinvenuti svariati rifiuti, pericolosi e non pericolosi (tra cui metalli ferrosi, metalli non ferrosi, lampade fluorescenti e grandi elettrodomestici), evidentemente trasportati dall’imputato al fine di essere successivamente abbandonati in un luogo non meglio precisato.
In tal modo ricostruiti i fatti, deve ritenersi adeguatamente provata la condotta addebitata all’odierno imputato, consistita nel trasporto non autorizzato di rifiuti. Deve, tuttavia, rilevarsi in diritto che, ad avviso di questo giudice, il fatto così come ricostruito e contestato non viola alcuna disposizione di carattere penale, ma deve essere sussunto più correttamente nella fattispecie delineata nell’art. 255 D.lgs 152/2006, che punisce con la sola sanzione amministrativa, la condotta del privato – non esercente alcuna attività imprenditoriale, non titolare di impresa o di ente, né impegnato in attività di smaltimento, trasporto o gestione di rifiuti – che in via meramente “occasionale” trasporti rifiuti di sua proprietà destinati unicamente all’abbandono.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, una volta acquisito che la condotta incriminata dall’art. 256 D.lgs. 152/2006 contiene il riferimento a un’attività continuativa e sistematica, e comunque non connotata dall’occasionalità, non è sostenibile la tesi secondo cui la norma in questione si rivolga ad un indifferenziato soggetto e non, invece, solo al titolare di impresa o comunque al soggetto che, di fatto, svolga, in modo professionale, la gestione dei rifiuti.
In base a quanto appena osservato, si può dunque affermare che l’art. 256, co. 1, D.lgs. 152/2006 descriva un tipico “reato proprio”, nonostante la norma utilizzi il generico pronome “chiunque” che di per sé smentisce la natura comune, a vantaggio di quella propria del reato.
Tale conclusione, peraltro, è perfettamente conforme alle direttive comunitarie in materia di rifiuti: l’art. 12 Direttiva 91/156/CEE stabilisce, infatti, che “gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari) devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione” e, analogamente, l’art. 26 della Direttiva 2008/98/CE parla di enti e imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale.
Va quindi ribadito che un trasporto autenticamente “occasionale”, inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto slegata da una continuativa attività di gestione di rifiuti, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 256, co. 1, D.lgs. 152/2006, a prescindere comunque da chi l’abbia posto in essere.
D’altra parte, se fosse fondata la tesi secondo cui sarebbe sufficiente un solo trasporto per integrare il reato, anche quando la condotta sia posta in essere da un soggetto privato non titolare di impresa, ne deriverebbe che il soggetto che abbandoni i medesimi rifiuti previamente trasportati verrebbe punito penalmente per il trasporto e sanzionato in via amministrativa per l’abbandono. In tal modo, il fatto illecito più grave, in quanto direttamente lesivo dell’ambiente, verrebbe ad essere sanzionato meno gravemente rispetto al trasporto di rifiuti, oggettivamente meno offensivo dell’abbandono.
Proprio al fine di evitare tale esito irrazionale, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità della suesposta tesi, ritenendo che il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 non sia integrato dalla condotta del soggetto privato – che non agisca nell’ambito di un’attività di impresa – il quale abbandoni occasionalmente e in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti nel luogo ove poi lo abbandonerà.
In una simile fattispecie, infatti, ciò che assume rilievo è unicamente la condotta principale e finale costituita dall’abbandono del rifiuto, mentre il trasporto dello stesso fino al luogo di abbandono rappresenta una fase meramente preliminare e preparatoria, che non assume autonomo rilievo penale, rimanendo assorbita nella condotta di abbandono, sanzionata quale illecito amministrativo.
Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il soggetto privato, non titolare di una impresa e non titolare di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto, e che a tal fine lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponderà solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo di cui all’art. 256, 1° comma, in quanto la condotta di trasporto si esaurisce nella fase meramente preparatoria e preliminare rispetto alla condotta finale e principale di abbandono” (Cass., Sez. III, 6 ottobre 2014, n. 41352).
Più di recente, la Suprema Corte, allineandosi ad un orientamento ormai consolidato, si è nuovamente espressa circa la configurabilità della condotta di cui all’art. 256, co. 1, D.lgs. 152/2006 e ha affermato che per la sussistenza del reato di gestione illecita dei rifiuti non è più necessario il requisito dell’imprenditorialità, rilevando unicamente un “minimum” di organizzazione nella realizzazione della condotta. Si è deciso, pertanto, di valorizzare l’elemento organizzativo della condotta contestata, rilevandone gli elementi essenziali rispetto alla fattispecie in oggetto, così da superare la rilevanza dell’elemento soggettivo. Si è, infatti, sostenuto che “ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva più la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario.
La non occasionalità della condotta, inoltre, può essere desunta anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito. Il “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui all’art. 256 co. 1 fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti – non espressamente richiesti – di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta” (Cass., Sez. III, 25 gennaio 2019, n. 2575).
Tali requisiti sono comunque da ritenersi insussistenti nel caso di specie, in considerazione degli accertamenti effettuati ed emergenti dalla documentazione in atti. Ne consegue, pertanto, che la condotta posta in essere da Sempronio non configura il reato di cui all’art. 256, co. 1, D.lgs 152/2006, bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 255, co. 1, D.lgs. 152/2006, con conseguente pronuncia assolutoria perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato” e contestuale trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità amministrativa competente per l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa. Ai sensi degli artt. 240 c.p. e 323 c.p.p., vanno disposti il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dell’autocarro tg. __________, nonché la confisca e la distruzione dei rifiuti in sequestro. Alla luce dei carichi di lavoro, si fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letto l’art. 530, co. 2, c.p.p., assolve Sempronio dal reato a lui ascritto perché il fatto, così come riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 255 d.lgs. 152/06, non è previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti del procedimento all’Autorità competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Ordina il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del veicolo, nonché la confisca e la distruzione dei rifiuti in sequestro.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Nola, 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dott.ssa Ilaria Fina

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