a cura di Avv. Angelo Pignatelli Massime Giudizio immediato – sindacabilità da parte del giudice…
SENTENZA n. 190/2025 emessa dal Giudice Udienza preliminare
del Tribunale di Nola dr. Raffaele Muzzica
all’udienza del 08.05.2025, dep. 19.05.2025
a cura di
Avv. Angelo Pignatelli
Massima
In tema di abuso sessuale su minore, la dichiarazione della persona offesa – pur potenzialmente idonea a fondare da sola l’affermazione di responsabilità dell’imputato – richiede un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso quando emergano elementi di suggestione, reiterazione del racconto, interferenze familiari e possibili fenomeni di cd. contagio dichiarativo. In presenza di contraddizioni interne, linguaggio non coerente con l’età, conoscenze eteroindotte e modalità di acquisizione il narrato potrà risultare fortemente condizionato e irrimediabilmente inquinato.
Il cd. fenomeno del contagio dichiarativo si verifica quando il narrato del minore, anziché svilupparsi secondo la fisiologica progressione dichiarativa — intesa come naturale arricchimento mnestico del racconto attraverso il riaffiorare graduale di particolari sedimentati nel tempo — viene alterato da sollecitazioni esterne, suggestioni, domande pressive o aspettative dell’interlocutore, che finiscono per interferire sulla genuinità della memoria dichiarativa. In tali casi, la narrazione non rappresenta più il risultato del fisiologico processo cognitivo del minore, che “ricorda raccontando” a differenza dell’adulto che “racconta ricordando” ma diviene il prodotto di una costruzione eteroindotta, frutto di contaminazioni, ripetizioni del racconto, anticipazioni di contenuti e informazioni apprese da terzi, così da comprometterne irrimediabilmente l’attendibilità processuale.
Inutilizzabilità di dichiarazioni derivanti da captazioni illecite
È inutilizzabile, in quanto prova illecita, ogni dichiarazione che costituisca la mera trasposizione nel processo del contenuto di registrazioni visive o sonore clandestine, realizzate all’interno dell’abitazione altrui in assenza del consenso degli interessati, poiché l’attività di captazione integra il reato di interferenze illecite nella vita privata e viola la segretezza delle comunicazioni tutelata dall’art. 15 Cost. Tale inutilizzabilità non si esaurisce nella registrazione in sé, ma si estende al narrato del dichiarante che ne riproduce surrettiziamente il contenuto, risolvendosi in una forma di inutilizzabilità originaria, non superabile attraverso la sostituzione del mezzo di prova vietato mediante sommarie informazioni. Resta, pertanto, precluso l’ingresso nel processo di ogni informazione che non rappresenti un fatto autonomo, ma costituisca il veicolo indiretto del medesimo dato probatorio acquisito in violazione di divieti penalmente sanzionati e delle garanzie proprie degli strumenti probatori tipici.
Keyword:
abuso sessuale su minore – valutazione rigorosa del narrato.
Abstract:
La sentenza del G.U.P. di Nola n. 190/2025 si colloca nell’alveo dei procedimenti per presunti abusi sessuali su minore, affrontando tre nuclei concettuali centrali nel diritto vivente: il vaglio rigoroso dell’attendibilità della persona offesa minorenne, il contagio dichiarativo come fenomeno di inquinamento del narrato, e la inutilizzabilità delle prove acquisite con modalità illecite, ivi incluse le dichiarazioni che ne riproducono surrettiziamente il contenuto.
Il Giudice, pur riconoscendo la capacità della minore di rendere testimonianza, ritiene il suo narrato oggettivamente e soggettivamente inattendibile, poiché segnato da contraddizioni, imprecisioni, linguaggio non coerente con l’età e da un evidente fenomeno di contagio dichiarativo: le ripetute sollecitazioni, le domande suggestive, le anticipazioni di contenuti fornite da adulti emotivamente coinvolti e la conflittualità familiare hanno prodotto un’alterazione irreversibile della genuinità del ricordo, amplificata dal tardivo incidente probatorio.
Parallelamente, il Giudice esclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto che affermava di aver visionato presunti video degli abusi, poiché tali riprese – ove esistenti – sarebbero state acquisite mediante captazione illecita e dunque radicalmente inutilizzabili. Tale inutilizzabilità, di natura originaria, si estende anche alle sommarie informazioni che tentano di veicolare nel processo il contenuto della prova vietata, in violazione del principio di infungibilità del mezzo di prova.
L’assenza di riscontri medico-legali, la forte conflittualità tra i nuclei familiari coinvolti e la frammentazione delle versioni degli adulti completano un quadro probatorio incapace di sostenere l’accusa oltre il ragionevole dubbio imponendo la pronuncia liberatoria ex art. 425 c.p.p.
Fatto contestato
Si contestava alla nonna della persona offesa nonché, al suo convivente, il delitto p. e p. dagli artt. 81cpv 110 c.p., 40 comma 2 c.p., 81 cpv e 609 bis – ter comma c.p. nr. 1 e comma 2 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Y, non impedendo l’evento nonostante ne fosse a conoscenza e nonostante la posizione di garanza derivante dall’essere nonna della p.o., (nata in data 20.11.2012), X, con abuso di autorità derivante dall’essere convivente della nonna, con violenza consistita nel porre in essere mosse repentine ed insidiose tali da non consentire la reazione della predetta p.o. e nello spingere quest’ultima per impedirle di allontanarsi, facendola cadere dalle scale, nonché con minaccia consistita nell’avvertirla (anche con l’uso di un coltello) che se non stava zitta l’avrebbe uccisa, costringevano la p.o. a subire atti di natura sessuale, ed in particolare toccamenti al seno e al sedere da parte di X. Con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che non aveva ancora compiuto dieci anni e nei confronti di un discendente
MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che, alla luce degli atti acquisiti, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti di X e Y in ordine al reato agli stessi ascritto perché il fatto non sussiste.
Sulla base delle fonti di prova utilizzabili, la vicenda per cui vi è processo non può essere ricostruita in termini certi e univoci, il che già di per sé giustifica la pronuncia di proscioglimento nei confronti dell’imputato.
In data 10.7.2023 la piccola Caia, di anni dieci, nata dall’unione di Sempronia e Tizio, veniva sentita in sede di incidente probatorio, al fine di appurare dell’esistenza di presunti abusi sessuali dalla stessa patiti in casa della nonna paterna Y da parte del compagno convivente di quest’ultima, X.
In sede di incidente probatorio la piccola Caia espressamente riferiva di sapere di essere stata convocata in quel luogo per essere “interrogata su quello che aveva subito” da parte del “fidanzato della nonna”, da lei definito come “il vecchio”. La bambina riferiva che circa due anni prima dell’escussione, sebbene non ricordasse i giorni specifici, quando aveva otto anni, era stata toccata al seno da X da sopra la maglietta, in tre occasioni diverse, nonché sul sedere.
A fronte di tale fatto la bambina riferiva che la nonna – sebbene fosse assente in due delle tre occasioni – insieme con X la picchiavano per costringerla a tacere, talvolta frustandola con una corda e tirandole i capelli. Nello specifico, la bambina riferiva di essere stata anche minacciata dall’imputato con un coltello da cucina laddove avesse deciso di rivelare l’abuso.
La bambina, inoltre, riferiva che la nonna riceveva dei soldi in cambio del suo silenzio.
Infine la bambina mostrava di sapere che la sua frequentazione della casa dei nonni paterni cessava allorquando M. il fidanzato della zia M.R. riferiva tutto alla madre, dopo aver appreso delle sue urla tramite la telecamera che aveva apposto nell’appartamento.
Significativamente, a domanda del Giudice, la bambina riferiva di aver appreso dell’esistenza della telecamera dalla madre, prim’ancora che Caia si decidesse a confidarle tutto l’ accaduto.
Così ricostruita la deposizione della persona offesa, nella sua valutazione questo Collegio si conforma al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale la testimonianza della persona offesa ben può costituire piena fonte di prova sufficiente anche da sola a suffragare la responsabilità dell’imputato, senza applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. sulla necessità di riscontri esterni, purché la deposizione sia sottoposta al vaglio critico positivo sorretto da adeguata motivazione circa l’attendibilità del dichiarante, atteso che trattasi di un soggetto non immune da sospetto in quanto portatore di un interesse contrastante con quello dell’imputato (cfr. tra le altre Cass. sez. I° 24/9/97 nr.8606; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27322 del 14/04/2008).
Si è, infatti, osservato che “le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (Cass. Sez. Un., sent. n. 41461 del 19/07/2012).
Il controllo di attendibilità, da effettuarsi globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo, deve essere tanto più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, da cui l’opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Sez.1, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010; Sez. Un., Sentenza n. 41461 del 19/07/2012).
Nello specifico, trattandosi di una persona offesa minore all’epoca dei fatti, vittima di reati sessuali, il controllo da parte del Giudice deve essere ispirato ad un rigore metodologico ancora maggiore, come più volte confermato dalla Suprema Corte, giacché “In tema di violenza sessuale su minori, la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamente idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull’incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa” (Cass. Sez. 3, sent. n. 46592 del 02/03/2017 Ud. (dep. 11/10/2017), Rv. 27106401), non potendo il giudice arrestarsi ad una mera verifica di credibilità intrinseca del narrato del teste (cfr. Sez. 3, sent. n. 39405 del 23/05/2013 Ud. (dep. 24/09/2013), Rv. 257094-01).
Non vi è dubbio che la minore Caia è dichiarante pienamente capace di rendere testimonianza. Sul punto si rimanda integralmente al contenuto della consulenza della dott.ssa M.Z. sulla cui attendibilità ed esperienza nel settore, desunta anche dalla metodologia scientifica adoperata e dai numerosi incontri con la minore, non vi è motivo di dubitare.
Tuttavia, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la verifica della “idoneità mentale” è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e sia in grado poi di riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. (La Corte ha rilevato che compete al giudice il vaglio critico sugli elementi acquisiti e la valutazione circa la opportunità e la necessità di un accertamento peritale che, senza demandare al perito la verifica dell’attendibilità del testimone, apporti specifiche competenze tecnico-scientifiche).” (Sez. 3, n. 37402 del 04/10/2006-dep. 13/11/2006, Balliu, Rv. 23503401).
In altri termini, non è demandato al perito il compito di vagliare l’attendibilità oggettiva e soggettiva del teste, giudizio in cui è insito quello teso a valutare la capacità del teste di riprodurre il suo narrato in modo chiaro, privo di contraddizioni e coerente con il restante materiale istruttorio (Sez. 3, Sentenza n. 24264 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010) Rv. 24770301 “In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, mentre la verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l’accertamento dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso e dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice”).
Nel caso concreto in verifica le dichiarazioni della persona offesa, vaghe e generiche per quanto riguarda la precisa collocazione degli eventi nel tempo, si sono rivelate intrise di profonde contraddizioni (dapprima la bambina riferiva che la nonna non era presente, poi rettificava riferendo che la stessa la puniva e la minacciava e addirittura prendeva denaro da X per il suo silenzio, poi precisava che in un’occasione era presente la zia M.R. e che le frustate le lasciavano segni dietro la schiena) ma soprattutto profondamente inquinate da un vero e proprio “contagio narrativo” rispetto alle ulteriori fonti di prova.
Questo Giudice non ignora che il fenomeno della cd. progressione dichiarativa concerne un naturale riaffiorare di una pluralità di episodi o anche solo di alcuni particolari, non necessariamente più dolorosi di altri, questi ultimi rimanendo al contrario ben fissi nella memoria, nel processo mnestico che si avvia per effetto della narrazione sedimentata anche dal tempo trascorso dai fatti, cosi come dal setting della stessa audizione, nonché dal rapporto fiduciario che si instaura con l’intervistatore. Si parla, infatti, di “progressione dichiarativa” per indicare la caratteristica della dichiarazione che, con il tempo, si connota di nuove sfumature fino a diventare un racconto a volte molto diverso da quello reso in occasione delle prime interviste. Il che tuttavia non inficia necessariamente l’attendibilità del teste, specie quando si tratti di un soggetto minore per il quale i dati storici entrati a far parte del suo patrimonio conoscitivo sono destinati ad essere interiorizzati e al contempo esternati anche attraverso stimoli e sollecitazioni successive, secondo un processo naturale per una personalità in via di formazione, non ancora in grado di rendere una dichiarazione articolata in un’unica soluzione. Se, dunque, come con immagine plastica osserva la dottrina per evidenziare la differenza del meccanismo sotteso all’espressione di un vissuto da parte dei due diversi soggetti, il minore «ricorda raccontando, mentre l’adulto «racconta ricordando», ne deriva che, allorquando ci si raffronti con le dichiarazioni provenienti da bambini presuntivamente abusati, la progressione narrativa costituisca la regola e, allo stesso tempo, pur contraria alle dinamiche ordinarie in tema di valutazione della prova, rappresenti, invece, un’importante garanzia di genuinità del racconto (“In tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenne, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell’inattendibilità della fonte, nè la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l’usura” (Sez. 3, n. 32764 del 11/07/2024, C., Rv. 286705-01)
Tuttavia nel caso di specie l’usura della piccola dichiarante che ne ha minato l’attendibilità in modo irrimediabile, arrivando l’incidente probatorio incolpevolmente in modo tardivo ad immortalare il suo narrato processuale – si è inverata non soltanto nel numero di riedizioni del narrato.
È stato, in particolare, precisato “che l’assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero-indotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore” (cfr. parte motiva Sez. 3, n. 37147 del 18/9/2007, PM in proc. Scancarello). Ed ancora che “per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l’interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative, è utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti, quali le loro domande; se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo, è necessario verificare se l’incremento del racconto sia dovuto alla abilità degli intervistatori oppure a loro indebite interferenze” (cosi parte motiva di Sez. 3, n. 24248 del 13/5/2010, 0.J., Rv. 247285).
Sulla linea dei principali studi scientifici in tema di pedagogia e psicologia infantile, la Carta di Noto, che contiene le linee-guida per gli esperti nell’ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale (la quale, pur non dettando regole di valutazione cogenti, rappresenta un importante strumento di verifica dei dati probatori acquisiti nel processo, cfr., ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, G., Rv. 262976), nel testo approvato il 12 giugno 2011, ha sottolineato la necessità di analizzare le dichiarazioni rese dal minore considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto, in particolare: a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate. Attenzione particolare deve essere riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come fenomeni di suggestione e di contagio dichiarativo e condizionamenti o manipolazioni anche involontarie. Infine particolare attenzione deve essere posta, e ciò assume particolare rilievo nella vicenda in esame, sia alle sollecitazioni ricevute dal minore al fine della rivelazione dei fatti, sia al numero e alle modalità delle ripetizioni di tali dichiarazioni, onde verificarne la coerenza e il permanere della genuinità, onde escludere contagi esterni o l’usura della fonte dichiarativa.
Sul punto, è imprescindibile sottolineare che la bambina, nel racconto fornito in sede di incidente probatorio, adoperava un linguaggio fortemente connotativo e giudicante, oltre che tipico dell’età adulta (“mi minacciavano”, “il seno”), mostrandosi perfettamente consapevole della sua funzione processuale (“devo essere interrogata su ciò che ho subito”).
D’altro canto, in modo esplicito e palese la bambina precisava di aver appreso della decisione di interrompere la frequentazione della casa della nonna paterna dalla madre, che a sua volta aveva appreso da tale M che prendeva contezza dell’esistenza di una telecamera, fino a quel momento mai vista da Caia.
Le ulteriori fonti di prova confermano la sussistenza di un contagio dichiarativo nel caso di specie.
In data 10.10.2022 Sempronia sporgeva formale denuncia querela nell’interesse della figlia minore di anni 10, Caia, nei confronti di X.
Nell’anno 2010 la donna conosceva Tizio, in atti generalizzato, padre della piccola Caia, che all’epoca dei fatti abitava a _______ con i genitori. Sempronia in quel tempo aveva già una figlia, nata da una precedente relazione, di nome M.A.
Dopo una convivenza burrascosa con Tizio, Sempronia nell’anno 2020 interrompeva la relazione con quest’ultimo e si trasferiva insieme con la piccola a casa della madre A.V.A, in ________ alla via _________. Sin da quando la coppia si era separata, avendo la necessità di lavorare e di gestire la piccola Caia, Sempronia aveva l’abitudine di portare la bambina presso l’abitazione della nonna paterna, Y, sita in ________ alla Via _________.
Nell’abitazione convivevano la madre di Tizio, la sorellastra S.M.R. ed i figli minori avuti da quest’ultima dal suo compagno, saltuariamente ivi presente in quanto lavoratore all’estero.
Oltre a tali persone Sempronia precisava che Y frequentava da circa dieci anni una persona di circa 75 anni, tale X, costantemente presente in loco sebbene non ivi residente.
Sempronia precisava di non mettere piede nell’appartamento di Via________ in quanto in cattivi rapporti con Y; la bambina, infatti, veniva prelevata ad _______ dal padre che la accompagnava poi a________.
Dal momento in cui Sempronia si era separata dal padre e la bambina aveva iniziato a frequentare la casa dei nonni a ________ aveva iniziato ad avere strani atteggiamenti ed a fare delle esternazioni poco felici a ripetizione.
La bambina le aveva riferito di odiare la vita, alcune volte l’aveva trovata chiusa in alcuni scatoloni posti sul balcone, altre volte aveva delle crisi a seguito delle quali si graffiava il volto e altre volte si rifugiava al buio in silenzio.
Alle richieste della madre su cosa le stesse succedendo, la bambina le afferrava i capelli e se ne strappava alcuni.
Il giorno della denuncia Sempronia riferiva di essere stata contattata su Whatsapp da M. il quale, oltre a riferirle di aver scoperto la compagna S.M.R. in atteggiamenti intimi con X, le diceva che purtroppo il predetto assumeva atteggiamenti ambigui anche con la piccola Caia.
Richieste maggiori informazioni, il ragazzo le confermava di avere visto dei video nei quali X era seduto in cucina su una sedia, con in braccio la piccola Caia mentre era intento a palpeggiarla in ogni punto del corpo oltre che nelle parti intime.
Inoltre M. le diceva di andare a riprendere immediatamente la piccola dai nonni, dove era stata accompagnata da Tizio, in quanto egli stesso, in un pesante litigio con la compagna e la suocera, aveva contestato anche gli accadimenti in danno della bambina.
Y e la figlia, a quel punto, avrebbero picchiato la bambina sul culetto, sul viso e sulle mani apostrofandola addirittura come “puttana” in quanto, a dire delle due donne, sarebbe stata lei a provocare l’anziano X e ad accarezzarlo per avere in cambio cinque euro.
Immediatamente Sempronia si precipitava a ________ e recuperava la piccola, conducendola a casa; dopo aver raggiunto la sua abitazione di ________ la donna contattava anche il Tizio il quale, a dire di Sempronia, avrebbe pesantemente litigato con la madre, che nuovamente gli ribatteva che purtroppo la piccola Caia era una “puttanella”.
Sempronia, pertanto, in un momento di tranquillità con la bambina, cercava di parlarle per comprendere la reale dinamica dei fatti.
Predisponendo il telefono in modalità registratore, avendo cura di occultarlo, Sempronia effettuava diverse domande alla bambina, che le raccontava che X l’aveva toccata sul seno, sul culetto e sulla vagina, avendo premura di abbassarle i pantaloni.
La bambina le riferiva di essere stata minacciata e ricattata di non dire nulla di quanto successo, altrimenti sarebbe stata affidata ad una casa-famiglia ed il suo telefono cellulare sarebbe stato gettato dal balcone.
Sempronia aveva un mancamento e si rivolgeva alla sua prima figlia, M.A., chiedendole di recarsi immediatamente da lei.
La bambina si confidava nuovamente con la sorellastra, che nel frattempo aveva interloquito anch’ella con M. Anche le sommarie informazioni di M.A., sorellastra della piccola Caia, confermavano il narrato de relato della madre Sempronia e la fonte originaria della ricostruzione.
La M. riferiva di essere stata contattata dalla madre Sempronia la quale le diceva che stava partendo dalla sua abitazione di ______ per raggiungerla a _______, dove la M. conviveva con il fidanzato.
La madre, in compagnia di Caia, riferiva di sentirsi poco bene e di avere continui mancamenti in quanto era venuta a conoscenza di gravi fatti in danni proprio della piccola Caia da parte dei familiari del padre.
Una volta a casa la madre le raccontava che era venuta a conoscenza tramite M., cognato del suo ex compagno Tizio, che la piccola Caia nel corso di giornate trascorse a casa della nonna paterna Y e comunque nel corso dell’ultimo biennio avrebbe subito atti sessuali da parte del compagno della nonna tale X, un uomo di circa 75 anni che soventemente si trovava in quella casa pur non abitandovi.
Una volta che la madre le aveva sommariamente raccontato la sua versione la M. attivava la funzione di registrazione sul cellulare e di iniziare a fare delle domande a Caia; la bambina confermava tali accadimenti e la M., in forte stato di agitazione, non riusciva a completare il suo narrato, rimandando alle registrazioni allegate in atti.
La M., inoltre, confermava che la piccola Caia palesava dei problemi comportamentali a differenza degli anni addietro, nei quali si era sempre mostrata una bambina educata ed intelligente, all’improvviso chiedendo quando i bambini venivano consegnati agli assistenti sociali oppure che lei non amava la sua vita. La dichiarante, inoltre, aggiungeva che la bambina, sentendosi finalmente più libera e tutelata dalla presenza della sottoscritta e della madre, le fece altre confidenze, dichiarando di essere stata spinta in una stanza da nonno X quando lei tentava di allontanarsi dall’uomo, che ripetutamente la toccava in tutto il corpo chiudendo dietro di sè la porta.
Infine la M. riportava quanto confidatole dalla madre, ossia che la nonna Y e la zia R. sapevano tutto e che avevano accusato la bambina di aver provocato il nonno.
Infine, la M. dava atto di aver interloquito tramite il telefono della madre con M. compagno di R.S, il quale in ultima battuta aveva provato a ritrattare, forse intimorito, dicendo che seppure le sue confidenze erano reali i video da lui visti e dei quali aveva a noi indicato i contenuti oramai non
erano più in suo possesso.
Il fenomeno di induzione – presumibilmente inconsapevole – del contenuto del narrato della minore è evidente, esaminando la trascrizione delle registrazioni audio che documentano il primo (invero, i primi) resoconto/i della vicenda da parte della piccola persona offesa.
Numerose domande retoriche e suggestive, l’utilizzo di un linguaggio fortemente connotativo, modalità di compulsione della volontà della bambina (prima blandita poi quasi coartata), il chiaro sospetto di quest’ultima di essere registrata e la (umana e fisiologica) concitazione emotiva da parte delle donne questionanti, rappresentano fattori che rendono inattendibile il narrato della piccola Caia, inevitabilmente rieditato in un modo ormai già irreversibilmente alterato – in sede di incidente probatorio, in virtù del noto meccanismo psicologico di conferma di quanto già dichiarato.
A fronte di tale evidente fenomeno di contagio dichiarativo concernente le dichiarazioni della minore, gli ulteriori atti di indagine in ogni caso non consentirebbero una ragionevole previsione di condanna.
Nel caso di specie, in primo luogo, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti sono connotate da una forte conflittualità reciproca, stante i burrascosi rapporti familiari intercorrenti tra gli stessi.
Il dato risulta inquietantemente evidente negli atti, come emerge dall’informativa di reato nr 2750/2022 a fronte della denuncia sporta da X e Y contro Sempronia, madre della minore, per i reati di cui agli artt. 612, 595 с 581 с.р.
In data 11.10.2022 X denunciava Sempronia proprio perché quest’ultima lo aveva accusato di essere il responsabile di presunti abusi sessuali sulla figlia minore di anni nove. Tali minacce e diffamazioni si concretizzavano poi in una presunta aggressione avvenuta in strada a _______ in data 11.10.2022 allorquando la Sempronia, giunta in auto, strattonava, minacciava e poi nuovamente diffamava il denunciante. Dopo poco si presentava presso gli Uffici anche Y, la quale sempre in merito ai medesimi fatti esprimeva la volontà anch’ella di sporgere querela nei confronti di Sempronia.
Occorre, inoltre, sottolineare che le persone offese, in proprio e in rappresentanza della piccola Caia si sono costituite parti civili nel presente procedimento, il che indebolisce ulteriormente la loro attendibilità come dichiaranti, essendo gli stessi animati da un precipuo interesse economico.
Peraltro, l’inattendibilità dei dichiaranti si è tradotta in un narrato costellato di contraddizioni rispetto a quanto emergente dalle ulteriori fonti di prova.
Ed infatti R.M. “sulla carta” primo rivelatore dei presunti abusi ai danni della piccola Caia, escusso a sommarie informazioni forniva un narrato del tutto vago e generico, più frutto di sue autonome deduzioni che di una vera e propria constatazione diretta.
L’uomo riferiva di aver installato di nascosto nell’appartamento di Y, dove abitava anche la di lui compagna S.M.R. una microcamera nell’angolo della scala del piano terra.
R. teneva installata la microcamera a suo dire non in grado di registrare ma soltanto di riprodurre live il filmato per circa cinque o sei mesi nel mentre che si trovava in ______ per lavoro.
R. confermava che in data 10.10.2022 si era sentito telefonicamente con Sempronia, alla quale riferiva che la nonna Y stava urlando alla piccola Caia mentre salivano le scale e le suggeriva di andare a prelevare la bambina, onde evitare che fosse maltrattata.
In quella circostanza, mentre parlava telefonicamente con Sempronia, le riferiva che aveva appreso dalla sua compagna che la di lei madre Y, riferendosi alla bambina, le diceva che era una puttana come la mamma e che quindi aveva avuto atteggiamenti nei confronti del nonno X, sedendosi sulle sue gambe.
Sempronia gli chiedeva di inoltrargli la conversazione intrattenuta con S., allorquando Y avrebbe detto che la nuora era una puttana, ma mentre in un primo momento R. la rassicurava che gliela avrebbe inviata, poi le comunicava di non esserne più in possesso.
A precisa domanda degli inquirenti, R. precisava che pur avendo effettuato varie registrazioni mediante la microcamera, le aveva gettate e non ne aveva più la disponibilità.
In ogni caso, R. riferiva che nei filmati registrati che aveva visionano perché la Y aveva confidato in un’occasione alla figlia che la nipote aveva atteggiamenti strani con X – si vedeva la bambina che giocava con il nonno seduta sulle sue gambe; poi Caia prendeva un panno da cucina per giocare con il nonno, anche in presenza della nonna ma, testualmente, R. riferiva di non aver notato null’altro di strano.
Il narrato di R. è a dir poco incredibile: dapprima l’uomo riferiva che la microcamera non era in grado di registrare, poi riferiva di aver avuto, per un certo lasso temporale, possesso di registrazioni; dapprima riferiva che la microcamera era posizionata nell’androne delle scale, poi riferiva di aver visionato immagini estratte dalla cucina degli imputati; riferiva alle donne della famiglia di contatti sessualmente espliciti Di X con la bambina, per poi descrivere, invece, frammenti di vita al più ambigui ed equivocabili.
Il suo narrato, peraltro, non è confermato neppure dalle dichiarazioni di S.M.R., escussa a sommarie informazioni il 26.10.2023.
La donna riferiva che, pur essendo stata fino a dicembre 2022 in _________ per lavoro insieme al compagno R.M., era stata informata telefonicamente dalla madre Y che durante i periodi in cui la piccola Caia si intratteneva a casa sua aveva un comportamento ribelle e che la piccola in più occasioni scappava in braccio al compagno X, abbracciandolo e restando seduta sulle sue ginocchia.
La S.precisava di aver appreso da Sempronia che quest’ultima aveva sporto una denuncia nei confronti di Y e di X per un comportamento di tipo sessuale assunto da quest’ultimo nei confronti della piccola Caia e che tali confidenze le erano state fatte dalla bambina.
Pur avendo denunciato in passato X per molestie sessuali (denuncia poi ritirata dalla S.), la dichiarante precisava di non aver mai assistito ad analoghi comportamenti dell’imputato nei confronti della minore.
Neppure il dato documentale è idoneo a sostenere autonomamente la ricostruzione accusatoria.
Nel verbale di sommarie informazioni rese da R.P., sanitario che ebbe in cura la bambina all’Ospedale Santobono di Napoli, e nella allegata documentazione medico sanitaria non si evincono riferimenti o segni di lesioni alla zona genitale o perianale della bambina.
La piccola veniva dimessa dal Presidio Ospedaliero Santobono in data 15.10.2022. Durante la degenza in detto nosocomio ed a seguito delle visite si confermava che non vi erano stati segni di penetrazione, sebbene la minore – reiterando, come si desume implicitamente, nuovamente il narrato, probabilmente dietro domande di terzi soggetti riferiva di essere stata palpeggiata sul seno, sui glutei e sulla vulva nonché minacciata con coltello e strappo delle calze.
Come si assume nell’allegato referto di consulenza neuropsichiatrica, la bambina appariva “non collaborativa. Resta mutaccia e non risponde alle prime domande convenzionali di conoscenza; il contatto oculare è evitato. Appare piuttosto irrequieta sul piano psicomotorio, non riuscendo a stare seduta a letto ma alzandosi ripetutamente e girando per la stanza in modo apparentemente afinalistico. Non rivolge parole intellegibili alla sottoscritta ma si esprime utilizzando un parlato da baby talking, degli urletti e riproducendo versi di animali (la madre riferisce che spesso fa finta di essere una bestiolina). Utilizza la matita e la carta per fare un disegno che interrompe più volte e poi cancella in modo energico. L’impressione attuale globale rimanda a uno stato comportamentale instabile a tratti frammentato.
Le evidenze di un trauma di tipo psicologico si raccolgono anche nella consulenza tecnica disposta dal GIP sede in ordine alla capacità a testimoniare della minore, a cura della dott.ssa Z.
L’esperta, dopo numerosi incontri con la minore ed avendola assistita anche in sede di incidente probatorio, oltre a concludere per una sua piena capacità di testimoniare, attestava espressamente un “…quadro di una bambina che manifesta bisogni di accudimento nella norma per età anagrafica pur se la qualità delle relazioni familiari risulta essere non sempre “all’altezza” di cogliere la natura sostanziale e non formale di tale accudimento. La famiglia che si occupa dell’accudimento della bambina sembra essere in difficoltà a sintonizzarsi con i suoi bisogni tendendo ad accontentarla sempre. Le capacità cognitive sono nella norma per età. Il lavoro testologico ha evidenziato la presenza in Caia di sentimenti di inadeguatezza, insicurezza e talvolta fenomeni di tipo regressive. Al TSCC l’interpretazione delle scale cliniche rileva punteggi problematici e clinicamente significativi nella scala dello stress post-traumatico e rilevano il fatto che la bambina rivive ricordi post-traumatici in modo intrusivo. Un aumento dei punti T in questa scala suggerisce che i pensieri ed i in modo intrusivo. Un aumento dei punti T in questa scala suggerisce che i pensieri ed i comportamenti attuali della bambina sono influenzati dall’intrusione di ricordi collegati ad un trauma.” (pag. 8 dell’elaborato peritale).
Tuttavia, la dott.ssa Z. concludeva espressamente attestando che di tale trauma “…non è specificabile la natura”, non potendosi escludere, piuttosto, che la piccola Caia abbia patito i postumi di una separazione genitoriale conflittuale e, più in generale, l’assenza di armonia e equilibro nella rete familiare allargata dei rispettivi nuclei familiari.
Infine, ulteriori notazioni di ordine più strettamente processuale militano a sostegno della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati.
In primo luogo, con riferimento alla specifica posizione di Y, conformemente a quanto sostenuto dal difensore in sede di requisitoria, ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese nel corso dell’incidente probatorio dalla minore Caia non siano utilizzabili nei confronti di Y, raggiunta soltanto successivamente ed in specie, proprio a seguito del narrato della bambina da indizi di reità che si condensavano nell’iscrizione a suo carico, poi tramutatasi in imputazione.
Trova pacifica applicazione, nel caso di specie, il disposto del comma 1 bis dell’art. 403 c.p-p. (“La regola della partecipazione del difensore dell’indagato all’assunzione della prova in sede di incidente probatorio, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva della prova formatasi senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad essa interessati, non riguarda quei soggetti che solo successivamente all’assunzione della prova, o addirittura proprio sulla base di essa, siano stati raggiunti da indizi di colpevolezza, dato che, per definizione, nei loro confronti nessun contraddittorio poteva essere assicurate.” (Conf. Sent. 181, 16 maggio 1994, Corte Cost). (Sez. 1, n. 745 del 08/01/1997, Persico, Rv. 206671-01).
Con riferimento alle sommarie informazioni di R., nella parte specifica in cui descrivono le presunte immagini estratte dalla microcamera posta nell’abitazione di Y, sussistono notevoli dubbi in punto di utilizzabilità.
Appare, infatti, evidente che le presunte registrazioni, ove esistenti, non sarebbero state utilizzabili, in quanto prova illegale, assunta in violazione di un divieto penalmente sanzionato (“Integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visita a sonora all’interno della propria abitazione, carpisca immagini e notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi partecipe. (Nella specie, l’agente aveva registrato le conversazioni intercorse, in sua assenza, tra la ex compagna e la loro figlia minore nel tentativo di provare l’asserita manipolazione di quest’ultimo contro di lui)” (Sez. 5, n. 12713 del 07/12/2023, dep. 2024, B., Rv. 286164-01).
Rilevato che “L’art. 15 della Costituzione, che è immediatamente precettivo, nel dichiarare inviolabile la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni Forma di comunicazione e nel subordinare la limitazione soltanto ad un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge, ha una portata malto ampia, escludendo, sia pure nel caso di necessità, interventi immediate e non autorizzati degli organi di polizia, ed estendendo la propria tutela a tutte le comunicazioni. Ne consegue l’illiceità e l’inutilizzabilità ai fini probatori di ogni tipo di intercettazione di comunicazioni private da parte di terzi che clandestinamente, mediante ascolto e registrazione, captino i discorsi degli interlocutori, dei quali deve presumersi il dissenso, salvo il caso di loro rinunzia, anche di fatto, alla segretezza L’intercettazione è illecita in sé, senza alcun riferimento al contenuto delle conversazioni, che può non avere carattere di riservatezza e può afferire alla sfera privata sia degli stessi interlocutori che di altre persone.” (Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 05/07/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 17946001) deve considerarsi inutilizzabile in chiave patologica anche il narrato del dichiarante autore dell’assunzione probatoria illecita.
Pur non venendo in discussione la controversa categoria dell’inutilizzabilità derivata (su cui, contra Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv63031-01; nella giurisprudenza precedente, ex plurimis Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv. 251361-01; Sez. 5, n. 21047 del 11/03/2011, D’Alfonso, Rv. 250415-01; Sez. 2, n. 6316 del 14/11/1997, Meriani, Rv. 209149-01; Sez. 1, n. 7759 del 26/05/1994, Scaduto, Rv. 198768-01) nel caso di specie, in realtà, si sarebbe dinanzi a un’ipotesi di inutilizzabilità originaria surrettiziamente aggirata, con violazione del principio di non sostituibilità o infungibilità del mezzo di prova, il quale vieta l’impiego di una prova ove esso sia volto ad aggirare le garanzie sancite dagli strumenti probatori tipici previsti dalla legge per garanzie sancite dagli strumenti probatori tipici previsti dalla legge per l’acquisizione di un certo risultato (Sez. Un., n. 36747 del 24/09/2003, Torcasio, nonché Corte cost., n. 229 del 19 giugno 1988 e n. 81 dell’11 marzo 1993) e i relativi divieti, i quali sono non solo quelli espressamente previsti dall’ordinamento processuale […] ma possono anche essere desumibili dall’ordinamento, e ciò accade tutte le volte in cui i divieti, in materia probatoria, non sono dissociabili dai presupposti normativi che condizionano la legittimità intrinseca del procedimento formativo o acquisitivo della prova (Sez Un., n. 5021 del 27/03/1996).
Le sommarie informazioni in parte qua, al pari di una trascrizione del contenuto delle riprese, si sono limitate a convogliare nel processo il medesimo dato oggetto del mezzo di prova illecito e non a rappresentare un fatto (diverso) ma indirettamente collegato a quello provato con il mezzo illecito.
Cosi ricostruite le prove assunte, ritiene questo Giudice che non si sia integrata la prova certa della sussistenza dei fatti ascritti agli imputati, a fronte della non – autosufficienza delle dichiarazioni della persona attesa, evidentemente inquinate da un contagio dichiarativo e comunque non sufficientemente riscontrate, a fondare oltre ogni ragionevole dubbio la prova.
Nel caso in esame, dunque, la complessiva valutazione delle risultanze di prova non consente di ritenere integrata la prova oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza dei fatti ascritti agli imputati che, pertanto, devono essere destinatari di sentenza di non luogo a procedere, con formula dubitativa, per il reato ascritto perché il fatto non sussiste.
La complessità della motivazione impone la fissazione del termine massimo per i motivi,
P.Q.M.
Letto l’art. 425, co. 3 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di X e Y in ordine al reato agli stessi ascritti in rubrica perché il fatto non sussiste.
Letto l’art.424 co. 4 c.p.p., Riserva in trenta giorni il deposito dei motivi.
Nola, l’8/5/2025
Il Giudice
Raffaele Muzzica

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