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Pornografia minorile e finalità documentale dell’immagine: la mera raffigurazione delle parti intime del minore non integra il reato in assenza di una concreta finalità erotica.

SENTENZA n. 445/2026 emessa dal Collegio c del Tribunale di Nola nella persona dei magistrati:
dr. Martino Aurigemma Presidente
dr. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Giudice Est.
dott.ssa Valeria Castaldo Giudice

all’udienza del 16.03.2026, dep. 16.04.2026

a cura di
Avv. Angelo Pignatelli

Titolo
Pornografia minorile e finalità documentale dell’immagine: la mera raffigurazione delle parti intime del minore non integra il reato in assenza di una concreta finalità erotica.

Abstract: La sentenza affronta il tema della configurabilità del delitto di pornografia minorile ex art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p. in relazione alla conservazione, su un supporto informatico nella disponibilità dell’imputata, di una fotografia raffigurante le parti intime della figlia minore. L’istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire il contesto di formazione e utilizzazione dell’immagine, accertando che la fotografia era stata realizzata nell’ambito delle lamentele della minore per irritazioni e problemi igienici lamentati durante il periodo di affidamento presso terzi ed era stata utilizzata esclusivamente per rappresentare tale situazione ai servizi sociali.
Il Tribunale evidenzia come la fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p. richieda non soltanto la rappresentazione del corpo del minore, ma l’effettiva utilizzazione dello stesso in funzione pornografica, accompagnata dal dolo specifico di produrre materiale destinato alla fruizione erotica o sessuale. In tale prospettiva, viene ribadito che la mera raffigurazione anatomica delle parti intime del minore non integra automaticamente il reato, essendo necessario verificare la presenza di elementi oggettivi e soggettivi idonei a conferire all’immagine una concreta connotazione pornografica.
Valutando congiuntamente le risultanze testimoniali e tecniche, il Tribunale esclude che la fotografia fosse stata realizzata o conservata per finalità sessuali, rilevando l’assenza di qualsiasi elemento indicativo di sfruttamento, divulgazione o utilizzazione pornografica della minore. L’immagine viene ricondotta ad una finalità esclusivamente documentale e sanitaria, inserita nel contesto del rapporto madre-figlia e delle contestazioni relative alla gestione dell’affidamento. In assenza sia dell’elemento oggettivo sia del dolo specifico richiesti dall’art. 600-ter c.p., il Collegio conclude per l’insussistenza del fatto tipico, pronunciando sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.

Massima
Non integra il delitto di produzione di materiale pornografico mediante utilizzazione di minore di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p. la realizzazione, acquisizione o conservazione di una fotografia raffigurante le parti intime di una minore quando l’immagine risulti inserita in un contesto esclusivamente sanitario, documentale o conoscitivo e difetti qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo idoneo a evidenziare una finalità erotica o di sfruttamento sessuale. La mera rappresentazione anatomica degli organi genitali del minore non è di per sè sufficiente a integrare la fattispecie incriminatrice, essendo necessaria la prova dell’utilizzazione del minore a fini pornografici e del dolo specifico consistente nella volontà di produrre materiale destinato alla fruizione sessuale.

FATTO CONTESTATO

Caia veniva imputata del reato p. e p. dall’art. 600 ter co. 1 n. 1) c.p. perché, utilizzando un minore degli anni diciotto, realizzava con il proprio telefono cellulare materiale pornografico, in particolare un file immagine con la foto delle parti intime (la vagina) di una ragazza minore degli anni diciotto, file contenuto all’interno di una scheda microSD Trascend rinvenuta nella sua abitazione.
Con la recidiva
Accertato in Nola il 17/10/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non sia emersa prova della penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato ascrittole in rubrica.
Sono state acquisite le deposizioni dei testi del Pubblico Ministero, dell’Ispettore di P.S., dei consulenti tecnici e dei testi della difesa, oltre all’esame dell’imputata. Il quadro probatorio così raccolto consente di ricostruire, in maniera unitaria e coerente, l’origine e la natura del file fotografico oggetto di contestazione.
Il dott. L., consulente tecnico del Pubblico Ministero, ha riferito di avere eseguito copia forense del materiale informatico sequestrato presso l’abitazione dell’imputata, rinvenendo tra i supporti una micro-SD contenente un file immagine denominato IMG-20171225-WA0093.jpg. avente caratteristiche tipiche di un file trasmesso tramite WhatsApp.
Il consulente ha precisato che:
• l’immagine ritraeva le sole parti intime di una minore, senza volto;
• non era possibile stabilire origine, autore dello scatto né direzione dell’invio, poiché l’applicativo WhatsApp elimina i metadati;
• altri file di natura non attinente al procedimento (fotografie di adulti in pose anomale) erano presenti ma non collegabili all’imputata;
• le chat rinvenute sul telefono dell’imputata riguardavano comunicazioni con gli account Instagram e WhatsApp riconducibili alla figlia (“X.X.” e contatto “Mamma”), ma non permettevano di stabilire alcun collegamento diretto con l’immagine rinvenuta sulla micro-SD.
Alcuna certezza, dunque, è emersa in ordine alla provenienza della fotografia o al fatto che fosse stata realizzata dall’imputata.
L’Ispettore C., allora in servizio presso il Commissariato di _______, ha riferito che l’intera vicenda trae origine da una diversa indagine iniziata nel 2018 a seguito della denuncia presentata dall’imputata contro il convivente S., accusato di abusi sulla figlia A.
Il teste ha ricostruito:
• l’esistenza, prima del presente procedimento, di un articolato contesto familiare segnato dall’affidamento della minore alla famiglia L.V. per decisioni del Tribunale per i Minorenni;
• il sequestro di dispositivi informatici presso l’abitazione dell’imputata, tra cui computer, hard-disk e pendrive;
• il sequestro, presso la famiglia affidataria L., del telefono in uso alla minore.

Il teste ha però chiarito di non ricordare di avere mai rinvenuto personalmente, presso l’imputata, il file in contestazione, non essendo in grado di riferire luogo e modalità del sequestro specifico della micro-SD. Ha confermato inoltre che tutti i dati vennero successivamente affidati al C.T.U. dott. L.
La dottoressa V., responsabile dei servizi sociali del Comune di _______, ha ricostruito l’intero percorso dell’affidamento della minore A. alla famiglia L., confermando che l’imputata si era rivolta ai servizi sociali già anni prima per difficoltà nel conciliare lavoro e accudimento.
La teste ha dichiarato:
• che i rapporti tra la madre e la famiglia affidataria erano inizialmente buoni, deterioratisi negli anni;
• che la minore riferì ella stessa alla dottoressa V. di turbamenti e disagi, inclusa la presunta molestia sessuale ad opera del convivente S. (all’origine dell’altro procedimento);
• che la imputata le mostrò personalmente, dal proprio telefono, una foto delle parti intime della figlia, sostenendo che la bambina lamentasse problemi igienici durante la permanenza presso la famiglia affidataria;
• che la dottoressa V. non vide mai il file in versione integrale, ma solo in occasione di un colloquio con Caia, quando quest’ultima la aprì direttamente dal telefono.
La teste, pur confermando l’esistenza della foto, ha indicato chiaramente che l’immagine le venne mostrata dall’imputata, non inviata né condivisa con terzi.
La teste L.F., affidataria della minore per oltre un decennio, ha ripercorso approfonditamente la storia familiare.
Ha riferito che:
• la bambina era stata accolta inizialmente in affido volontario, poi giudiziario, e che i rapporti con la madre erano caratterizzati da alternanza di avvicinamenti e conflitti;
• in un periodo di forte tensione tra madre e affidataria, comparve la fotografia incriminata, della quale la L. venne a conoscenza non perché le fosse stata inviata, ma perché ne parlò la minore stessa o la dottoressa V.;
• la ragazza le avrebbe riferito che la foto era stata fatta per mostrare alla madre un fastidio alle parti intime (“brufolo” o irritazione), e che la madre aveva l’abitudine di controllare eccessivamente l’igiene della minore, anche entrando in bagno;
• la L. ha escluso recisamente che la fotografia possa essere stata scattata nel proprio bagno, poiché l’ambiente ritratto non corrispondeva alla disposizione della sua abitazione;
• ha più volte sottolineato che la minore era consapevole dell’esistenza della foto, ma non era in grado di ricordare se fosse stata scattata da lei o dalla madre; tuttavia, alla domanda del Presidente, ha affermato con sicurezza che non poteva essere stata scattata dalla minore, per la distanza dell’inquadratura, e che verosimilmente fu la madre a realizzarla o comunque a farla realizzare.
La teste ha infine chiarito che la fotografia, per quanto nota al servizio sociale, fu utilizzata dall’imputata solo per contestare l’operato della famiglia affidataria, non per altri scopi.
L’imputata ha confermato Integralmente di:
• non avere mal prodotto né diffuso materiale pornografico;
• avere ricevuto la fotografia dalla figlia via WhatsApp, in un contesto di lamentele sulle condizioni igieniche presso la famiglia affidataria;
• avere conservato la foto sul proprio telefono senza cognizione tecnica, ignorando
che la micro-SD interna archiviava automaticamente i contenuti;
• avere mostrato la foto esclusivamente alla dottoressa V. per segnalare un problema di salute e trascuratezza della minore;
• non avere mai inviato a terzi né divulgato l’immagine per finalità diverse da quella di documentazione ai servizi sociali.
Ha ribadito che la figlia, allora undicenne, soffriva di irritazioni intime e lamentava la scarsa cura ricevuta nella famiglia affidataria; per tale ragione la foto sarebbe stata scattata e successivamente inviata alla madre.
Orbene, le deposizioni rese in giudizio convergono nel delineare un quadro coerente e lineare:
• il file raffigura la minore A., figlia dell’imputata;
• esso nacque nel contesto delle lamentele della minore relative alla propria igiene e alle irritazioni intime;
• la fotografia fu scattata non a scopo pornografico, ma come documentazione di un problema sanitario e conoscitiva per la madre;
• l’immagine venne mostrata esclusivamente ai servizi sociali, senza alcuna forma di divulgazione;
non vi sono elementi tecnici, testimoniali o logici che consentano di attribuire all’imputata un intento di produzione o utilizzazione del materiale in senso pornografico.
L’istruttoria dibattimentale, quindi, pur confermando l’esistenza del file, ne ha escluso radicalmente la natura criminosa, facendo emergere unicamente un uso domestico e protettivo nell’ambito del rapporto madre-figlia e del conflitto con la famiglia affidataria.
Il giudizio in ordine alla responsabilità di Caia per il delitto di cui all’art. 600-ter, comma 1 n. 1 c.p. deve prendere le mosse dalla precisa delimitazione degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. L’art. 600-ter c.p. punisce, tra l’altro, chi utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero produce materiale pornografico utilizzando minori, o chi concorre alla produzione.
La disposizione, come ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, implica:
• la necessaria sussistenza dell’elemento oggettivo dell’ ”utilizzazione” del minore in funzione pornografica, intesa come attività consapevole e volontaria diretta a realizzare un prodotto avente finalità erotiche o libidinose;
• l’esistenza di un dolo specifico, consistente nel fine di produrre materiale avente contenuto pornografico o, comunque, idoneo a suscitare eccitazione sessuale;
• la necessità che la condotta sia connotata da un quid pluris intenzionale: non basta la mera realizzazione di un’immagine del corpo nudo del minore, occorrendo che tale riproduzione sia realizzata “a scopo pornografico”, cioè per la fruizione sessuale propria o altrui.
Ne discende che foto o immagini di minori nudi o parzialmente nudi non sono di per sé penalmente rilevanti se non accompagnate da elementi, oggettivi o soggettivi, indicativi dell’intento pornografico (Cass, pen., sez, III, n. 4017/2016; Cass. pen., sez. III, n. 10645/2014).
La giurisprudenza distingue nettamente:
• immagini a contenuto medico, sanitario, descrittivo o meramente documentale, prive di valenza erotica;
• immagini a contenuto sessualmente esplicito, nelle quali la nudità è rappresentata in pose, contesti o modalità tali da evidenziare l’intento libidinoso dell’autore.

Particolare rilievo assume la verifica dell’intenzionalità della produzione: il reato non è configurabile in assenza di prova certa circa la finalità pornografica, non essendo sufficiente la mera detenzione occasionale, né l’acquisizione fortuita di un file privo di metadati idonei a ricostruire la genesi dell’immagine. Inoltre, la Cassazione richiede che l’immagine sia “sessualmente connotata e resa tale dall’autore”: l’ingrandimento o la sola ripresa dell’organo genitale, se inseriti in contesti privi di connotazione erotica, non integrano automaticamente la fattispecie.
Le risultanze istruttorie acquisite nel presente processo delineano un quadro che si colloca radicalmente al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 600-ter c.p.
Nessun elemento emerso dall’istruttoria consente di affermare che l’imputata abbia:
• utilizzato la minore per realizzare materiale a scopo pornografico;
• prodotto consapevolmente un contenuto osceno;
• indotto la minore ad assumere pose o atteggiamenti erotici;
• condiviso o diffuso la fotografia a fini sessuali.
La fotografia, per quanto ritraesse le parti intime della minore, è stata univocamente ricondotta dai testimoni al contesto sanitario/domestico: la bambina lamentava irritazioni intime e l’immagine fu scattata -. dalla minore stessa o dalla madre – al solo scopo di documentare il problema. Tale finalità è stata confermata:
• dalla stessa imputata, che ne ha riferito con linearità e coerenza;
• dalla teste V., che ricevette la foto solo come rappresentazione di un disagio igienico-sanitario della minore;
• dalla teste L., che colloca la fotografia nel quadro delle lamentele della figlia verso la madre e dei contrasti sul regime di affido;
• dal consulente tecnico L., che ha escluso qualsivoglia indizio di manipolazione, posa o contesto erotico.
E’ risultato pacificamente accertato che:
• la minore soffriva di irritazioni intime;
• la fotografia fu utilizzata esclusivamente per mostrarla al servizi sociali;
• l’immagine non fu mai inoltrata a terzi né diffusa;
• il file era memorizzato automaticamente nel dispositivo, e non a seguito di condotte manipolative dell’imputata.
Il comportamento della madre, lungi dall’essere diretto alla realizzazione di materiale a sfondo erotico, si inscrive nella dinamica – per quanto conflittuale – del rapporto con la famiglia affidataria e nella volontà di rappresentare un presunto stato di trascuratezza della minore.
Né dagli atti, né dalle testimonianze, né da qualsiasi dato tecnico è emerso il dolo specifico richiesto dalla norma.

Non è ravvisabile, dunque:
• un fine di eccitazione;
• un intento di commercializzazione, produzione o condivisione del materiale;
• un comportamento idoneo a qualificare la fotografia come pornografica;

La condotta dell’imputata appare assolutamente incompatibile con qualsiasi ipotesi di sfruttamento sessuale del minore.

La stessa struttura dell’immagine non consente di attribuirle natura pornografica:
• ritrae esclusivamente una parte anatomica della minore;
• senza posa, senza scenografia, senza intenzionalità erotica;
• in un ambiente domestico e con finalità puramente descrittiva del disturbo.

La Cassazione esige che il materiale presenti un tasso di erotizzazione tale da risultare inequivocabilmente pornografico. Tale requisito è del tutto assente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che:
• non sussista l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 600-ter c.p.;
• non sussista l’elemento soggettivo, essendo del tutto esclusa ogni finalità pornografica nella produzione, detenzione o esposizione della fotografia;
• la condotta ascritta all’imputata sia pienamente riconducibile ad un uso domestico e sanitario del file, privo di rilievo penale.
Ne discende che la fattispecie contestata non è integrata in nessuno dei suoi elementi costitutivi.

P.Q.M.

Letto l’art. 530 cpv c.p.p. assolve Caia dal reato ascrittole in rubrica perché il fatto non sussiste.
Motivi in giorni 60.
Nola, 16.03.2026

Il Presidente
Martino Aurigemma
Il Giudice Estensore
Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi

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