a cura di Avv. Angelo Pignatelli Massime Notificazioni – rinuncia al mandato del difensore domiciliatario.…
Ordinanza emessa in data 2.04.2026 dal Tribunale di Nola sezione penale collegio A) Presidente dott.ssa Agnese Di lorio, Giud. a latere, dott.ssa Ester Ricciardelli, dr. Arnaldo Merola (est.)
a cura di
Avv. Angelo Pignatelli
Massime
Giudizio immediato – sindacabilità da parte del giudice del dibattimento.
Il decreto con cui il G.I.P. dispone il giudizio immediato non è sindacabile dal giudice del dibattimento, trattandosi di provvedimento endoprocessuale e strumentale alla prosecuzione del procedimento; eventuali vizi relativi ai presupposti del rito, ivi compresa la tardività della richiesta del pubblico ministero rispetto al termine di novanta giorni, non determinano nullità in assenza di espressa previsione normativa e non incidono sul diritto di difesa, salvo che si traducano nella violazione delle garanzie difensive dell’imputato (quali l’omesso interrogatorio o la mancata contestazione dell’addebito).
Competenza territoriale – connessione e perpetuatio iurisdictionis
In tema di competenza territoriale, il vincolo di connessione costituisce criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza e determina la radicazione della giurisdizione nel momento della vocatio in iudicium; tale competenza resta invariata per l’intero corso del processo in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, anche nel caso di successiva separazione dei procedimenti o definizione anticipata delle posizioni di alcuni coimputati
Parte civile – legittimazione di enti pubblici in reati aggravati dal metodo mafioso.
Nei procedimenti relativi a reati associativi di tipo mafioso o aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., è ammissibile la costituzione di parte civile di enti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela della legalità e allo sviluppo economico e sociale del territorio, quali il Ministero dell’Interno e il Commissario straordinario antiracket e antiusura, in quanto portatori di interessi collettivi suscettibili di lesione patrimoniale o non patrimoniale derivante
Keyword: Giudizio immediato – insindacabilità del decreto –
Keyword: Competenza territoriale – connessione – perpetuatio iurisdictionis
Keyword: Costituzione di parte civile – enti pubblici – ammissibilità
Abstract: Con ordinanza del 2 aprile 2026 il Tribunale di Nola, Sezione penale, collegio A, ha affrontato tre rilevanti questioni processuali sollevate dalle difese nel corso del dibattimento: la legittimità dell’instaurazione del giudizio immediato, la competenza territoriale del giudice procedente e l’ammissibilità della costituzione di parte civile del Ministero dell’Interno e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
In relazione alla prima eccezione, il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto di giudizio immediato emesso dal G.I.P. costituisce un provvedimento endoprocessuale non sindacabile dal giudice del dibattimento, salvo che i presupposti del rito si traducano in violazioni delle garanzie difensive dell’imputato. La eventuale tardività della richiesta del pubblico ministero rispetto al termine di novanta giorni previsto dall’art. 454 c.p.p., in assenza di espressa previsione normativa, non determina nullità e non incide sull’esercizio dell’azione penale.
Quanto alla competenza territoriale, il Tribunale ha richiamato il principio della perpetuatio iurisdictionis, affermando che la competenza determinata in base al vincolo di connessione resta immutata per l’intero corso del processo, anche qualora intervengano successivamente separazioni processuali o definizioni anticipate delle posizioni di alcuni coimputati.
Infine, con riferimento alla costituzione di parte civile, il Collegio ha ritenuto ammissibile la partecipazione al processo del Ministero dell’Interno e del Commissario straordinario antiracket e antiusura, evidenziando come i reati associativi di tipo mafioso e quelli aggravati dal metodo mafioso ledano una pluralità di interessi pubblici – tra cui il corretto funzionamento del mercato, la libertà di iniziativa economica e il buon andamento della pubblica amministrazione – suscettibili di fondare un diritto al risarcimento del danno anche in capo a enti pubblici portatori di interessi collettivi, purché adeguatamente allegato nell’atto di costituzione.
L’ordinanza si segnala, dunque, per aver riaffermato principi consolidati in tema di giudizio immediato e competenza per connessione, offrendo al contempo un’ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale favorevole alla legittimazione degli enti pubblici alla costituzione di parte civile nei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
ORDINANZA
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE PENALE COLLEGIO A
Il Tribunale di Nola, coll. A, cosi composto
dott.ssa Agnese Di lorio Presidente
dott.ssa Ester Ricciardelli Giudice
dott. Arnaldo Merola Giudice (est)
a scioglimento della serva assunta sulle eccezioni sollevate dalle difese degli imputati all’udienza del 19 marzo 2026;
sentite le parti;
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;
OSSERVA
Quanto alla prima eccezione, va preliminarmente evidenziato che tre sono i presupposti necessari per l’instaurazione del giudizio immediato richiesto dal PM ai sensi dell’art. 453, co 1, ep. (c.d. giudizio immediato “tipico”) la sussistenza di una situazione di evidenza probatoria, il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e la presentazione della richiesta entro il limite temporale di novanta giorni decorrenti dalla data di iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro.
A tal riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari disponga il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato in assenza di un’espressa previsione di legge e ciò in quanto, attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (cfr. Cass, Sez Un. 26 giugno 2014, n 42979, v. conf. Cass, Sez. 11, 27 marzo 2019, n. 29570; Cass, Sez. III, 28 marzo 2013, n. 31728, Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 6989, Cass, Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 39597, Cass., Sez. 1, 14 aprile 2004, n. 23927, Cass., Sez. 1, 10 aprile 2001, n. 24617, Cass, Sez. V, 21 gennaio 1998, n. 1245).
Ebbene, ció premesso, il decreto di giudizio immediato emesso in data 12 febbraio 2026 dal G.I.P presso il Tribunale di Napoli presenta i requisiti contenutistico-valutativi richiesti dalla legge: del resto, il nucleo attorno al quale ruota il giudizio immediato è quello dell’evidenza della prova (valutata positivamente, quanto insindacabilmente, dal G.I.P) al quale si aggiunge l’intervenuto interrogatorio sui fatti (situazione questa verificatasi e neppure contestata dai difensori).
Anche a voler ipotizzare l’esistenza del vizio del mancato rispetto, da parte del PM, del termine di 90 giorni di cui all’art. 454, co. 1, c.p.p. per l’inoltro della richiesta, non può non evidenziarsi come il vizio in parola ben potesse essere rilevato dal G.1.P., rigettando la richiesta del PM (Cass. Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 42979), e che in ogni caso lo stesso non comporta alcuna nullità. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza da ultimo menzionata, ha ricordato che deve escludersi che la violazione del termine per la richiesta di giudizio immediato sia riconducibile alla previsione dell’art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione di disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al dibattimento. L’ammissione di un giudizio immediato richiesto tardivamente dal pubblico ministero legittimato non incide né sul suo potere d’iniziativa, né sul suo diritto di partecipazione al procedimento. Non si può neppure sostenere, con argomentazione evidentemente circolare, che tale tardività renda di per sé invalido l’esercizio dell’azione penale, perché il riferimento all’art. 178, co. 1, lett. b) c.p.p. serve appunto a qualificare l’invalidità dell’atto, sul presupposto che non sia sufficiente a tale scopo una qualsiasi violazione della legge processuale (cfr. Cass., Sez. V 21 gennaio 1998, n. 1245). Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come la tardiva instaurazione del giudizio immediato non è inquadrabile nella previsione di cui all’art. 178, co. 1 lett. c) c.p.p., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione delle norme concernente l’intervento dell’imputato. In base alla disciplina normativa del giudizio immediato, infatti, la disposizione che definisce le modalità d’intervento della persona sottoposta alle indagini è unicamente quella che stabilisce l’obbligo del preventivo interrogatorio o, comunque, della contestazione dell’addebito con invito a comparire ritualmente notificato.
A ciò si aggiunge la ribadita osservazione che il termine stabilito per l’instaurazione del rito ha natura ordinatoria mancando un’espressa comminatoria normativa ed essendo tassativa la previsione contenuta nell’art. 173, co. 1, c.p.p. in ordine ai termini soggetti a tale sanzione.
Altrettanto pacifico è poi il fatto già evidenziato in premessa che l’ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento (nella circostanza, la Corte di Cassazione ha precisato che la constatazione della mancanza dell’evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente e meno garantita; che la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide né sull’iniziativa nell’esercizio dell’azione penale, né limita i diritti della difesa: cfr. Cass. Sez. V, 21 gennaio 1998 n. 1245).
Del resto – giova ricordarlo – fondamento attorno al quale ruota l’opzione procedimentale del giudizio immediato è quella di garantire la speditezza di un procedimento verso la fase dibattimentale – luogo naturale ove il contraddittorio può essere esercitato nella sua massima estensione anche nel momento centrale della raccolta della prova – e ciò in relazione a procedimenti nei quali la situazione di evidenza della prova, in presenza di imputati pur sempre già interrogati in relazione ai fatti per i quali si procede e, quindi, già posti in grado di conoscere le contestazioni elevate nei loro confronti e di esplicitare le loro difese, finisce in qualche modo per rendere superflua la celebrazione dell’udienza preliminare il cui esito verso l’emissione del decreto che dispone il giudizio sarebbe ragionevolmente scontato. Il tutto comunque sottoposto al controllo di un giudice, libero di valutare gli elementi sottoposti alla sua attenzione e, quindi, di accogliere o respingere la richiesta del pubblico ministero ai sensi dell’art. 455, co. 1, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. II, 8 giugno 2017, n. 33712).
Conclusivamente, va affermato che:
– sarebbe spettato semmai al giudice emittente respingere la richiesta di giudizio immediato qualora avesse fatto difetto anche una sola delle condizioni legittimanti il rito;
– in mancanza di un’espressa previsione normativa, doveva ritenersi preclusa qualsiasi applicazione della sanzione processuale della nullità in relazione ad ipotesi non ricomprese tra quelle di cui all’art. 429 c.p.p., ciò anche in forza del principio dell’irretrattabilità dell’azione penale;
– in ogni caso, non si è determinata nel caso di specie alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che le eccezioni proponibili sono rimaste immutate, che, quanto ai riti premiali, le relative richieste potevano essere proposte nei termini di legge e che l’instaurazione del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensive (cfr. Cass. Sez. II 8 giugno 2017 n. 33712);
– il giudice del dibattimento può occuparsi, sindacandoli, dei presupposti o delle condizioni per l’ammissione del giudizio immediato esclusivamente in quanto essi si risolvano in violazione di norme procedimentali concernenti l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’imputato, ovverosia in violazioni che attengono all’esercizio del diritto di difesa personale e tecnica, per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione dell’art. 178 co. 1, lett. c) c.p.p., quali, ad esempio, l’omesso interrogatorio dell’accusato o dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., con le garanzie difensive ad essi connesse, o la mancata previa contestazione delle prove d’accusa (Cass. Sez. II, 27 marzo 2019 n. 29570).
In linea con tali coordinate ermeneutiche, atteso che non sono ravvisabili simili profili nel caso di specie, le eccezioni di nullità sollevate dalle difese vanno rigettate.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli in ordine ai reati di cui ai capi 7) e 8) della rubrica, va preliminarmente evidenziato che per consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla competenza per connessione, costituisce criterio originario ed autonome di attribuzione di competenza indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo – per il principio della “perpetuatio iurisdictionis” – anche nel caso di separazione della posizione del coimputato accusate dei reati che, in conseguenza del ritenuto vincolo di connessione, avevano determinato la competenza anche per gli altri coimputati” (Cass. Sez. 1 30 aprile 1996, n. 6754 – fattispecie in materia di competenza per territorio).
Analogamente, in una vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame, si è precisato che “in tema di competenza per connessione, la regola della “perpetuatio jurisdictionis” è stata confermata e anzi rafforzata dal nuovo codice di procedura penale, stante la natura di criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza riconosciuto al vincolo della connessione. Ne consegue che le vicende relative ai procedimenti connessi, già riuniti, come quella della loro separazione per la definizione anticipata di alcuni di essi, non interferiscono in alcun modo sulla competenza unitariamente determinatasi, con riferimento a tutte le regiudicande, al momento della “vocatio in judicium” (Cass. Sez. VI, 30 settembre 1996, n. 1318).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può non rilevarsi come il momento che determina la competenza territoriale dei reati per i quali si procede nell’ambito del presente procedimento sia quello dell’emissione del decreto di giudizio immediato ad opera del G.I.P (12 febbraio 2026). Da ciò consegue che tutte le vicende processuali successive, compreso lo stralcio degli originari coimputati che hanno scelto di definire altrimenti la propria posizione, non interferiscono in alcun modo sulla competenza già determinata ai sensi dell’art. 16 c.p.p., in virtù dell’attrazione per ragioni di pacifica connessione delle fattispecie di cui ai capi 7) e 8) della rubrica, aggravate dall’art. 416-bis.1 c.p., a quella di cui al capo 1) della rubrica, a nulla rilevando, quindi, che quest’ultima sia attribuita a differenti imputati e che sia divenuta medio tempore oggetto di altro procedimento.
Per di più, tali considerazioni sono ancora più fondate se si considera che all’udienza del 2 aprile 2026 al presente procedimento sono state riunite le posizioni di due imputati, G.L. e G.A., che rispondono della fattispecie associativa di cui al capo 1) della rubrica, la quale radica pacificamente la competenza territoriale di questa A.g. attraendo tutte le contestazioni connesse.
Sulla scorta di tali valutazioni le eccezioni di incompetenza sollevate dalle difese, a parere di questo Collegio, vanno rigettate e, non permanendo alcun dubbio sulla relativa questione, va respinta la richiesta di rimessione della stessa alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p.
Quanto all’eccezione di inammissibilità della costituzione quali parti civili nell’ambito del presente procedimento del Ministero dell’Interno e del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, va preliminarmente evidenziato, in punto di legittimazione, come la pluralità delle ragioni che sorreggono l’incriminazione delle condotte oggetto degli artt. 416-bis e 416-ter c.p. e di quelle aggravate dall’art. 416-bis 1 c.p., la ratio che è alla base di tale scelta normativa e il criterio definitorio utilizzato dal legislatore del 1982, incentrato sul “metodo utilizzato” e sulla forza di intimidazione che ne deriva, consentano di ritenere oramai consolidata nella giurisprudenza l’opinione che il bene giuridico tutelato dagli art. 416-bis, 416-bis 1 e 416-ter c.p. non sia circoscritto all’ordine pubblico”, ma comprenda una pluralità di interessi, potenzialmente aggrediti proprio dalla esistenza e dall’operatività del sodalizio mafioso.
Sotto questo profilo, si reputa che nell’oggetto della tutela rientri perfino lo stesso principio di legalità democratica e di rappresentatività delle istituzioni politiche, vista la concreta assunzione da parte dell’organizzazione di stampo mafioso nella loro dinamica manifestazione di funzioni “parastatali” (dimostrata anche in questo giudizio) e il pregiudizio arrecato alla stessa libertà del diritto di voto, mediante il condizionamento che tali consorterie sono in grado di esercitare sulle collettività locali.
Certo è che il metodo intimidatorio che caratterizza tale condotta criminosa, il concreto esercizio di un vero e proprio “dominio territoriale” in cui tale metodo si manifesta e l’apparato strumentale predisposto per raggiungere le finalità illecite che si prefigge l’organizzazione consentono di individuare nelle predette fattispecie incriminatrici beni giuridici specifici, seppure in qualche caso ricondotti a una nozione ampia di “ordine pubblico economico”, ovvero il corretto funzionamento del mercato e della libertà di iniziativa imprenditoriale, il cui esercizio è concretamente condizionato dall’operatività di un’organizzazione di stampo mafioso, nonché il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, visti i diffusi fenomeni di infiltrazione, soprattutto nelle istituzioni locali, che generalmente producono le consorterie criminali incriminate dalla fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p.
Può, quindi, agevolmente dedursi che l’esistenza in uno specifico territorio di un organismo associativo, operante con le modalità codificate dal legislatore, produce di per sé, e per il solo fatto di esistere, gravi pregiudizi ai fisiologici meccanismi di funzionamento di uno Stato democratico e, più concretamente, all’assetto e alle prospettive di una determinata realtà territoriale; pregiudizi direttamente avvertiti dalla collettività locale; pregiudizi che, tenendo conto la distinzione astratta tra persona offesa dal reato e danneggiato, si traducono in lesioni di beni/interessi meritevoli di tutela civilistica, ovvero in “danni risarcibili”, proprio in quanto eziologicamente riconducibili alla condotta criminale. Ciò posto, quanto alla configurabilità di un danno risarcibile a carico di un ente territoriale/pubblico, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 500/99, invertendo un orientamento “pietrificato”, hanno affermato la risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione (non più soltanto di diritti soggettivi ma anche) di interessi legittimi. Ciò comporta, con specifico riferimento alle problematiche inerenti alla costituzione di parte civile nel processo penale, che il risarcimento del danno in sede penale può derivare anche da una lesione indiretta dell’interesse di volta in volta considerato.
Va osservato, d’altra parte, più in generale, che la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto che la costituzione di parte civile possa essere posta in essere anche da un danneggiato diverso dal soggetto passivo del reato, come pure da un ente territoriale/pubblico, portatore, in quanto tale, di un interesse solo indirettamente leso dal reato. Ovviamente, il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio e comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell’ente, secondo le ordinane regole civilistiche, dell’effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subito in concreto, derivante dall’illecito contestato (cfr. Cass. Sez. V, 27 ottobre 2016 n. 1819).
Tanto premesso, è evidente che nel caso di specie sia il Ministero dell’Interno che il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, in quanto istituzionalmente preposti alla cura e alla promozione dello sviluppo democratico ed economico sul territorio nazionale, sono portatori di interessi potenzialmente idonei a subire un pregiudizio dalle condotte contestate agli odierni imputati in quanto strettamente correlate – in virtù della contestata aggravante “mafiosa” – alla fattispecie associativa, sia pure oggetto di separato procedimento.
Non colgono nel segno neppure le censure relative alla mancata esplicazione nell’atto di costituzione di parte civile della causa petendi e del petitum che sorreggerebbero la richiesta risarcitoria, atteso che nel predetto atto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 78 c.p.p. nella sua attuale formulazione, come novellata dalla riforma “Cartabia“, sono adeguatamente esplicitate le ragioni, in termini di danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionati dalle condotte in contestazione, che giustificano l’esercizio dell’azione civile nell’ambito del presente procedimento ed è anche precisato l’ammontare complessivo del pregiudizio economico che il Ministero dell’Interno e il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura assumono di avere subito,
P.Q.M.
Rigetta le eccezioni, ammette la costituzione quali parti civili del Ministero dell’interno e il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e dispone procedersi oltre.
Nola 2 aprile 2026
I Giudici
Il Presidente Di Iorio Agnese
Giudice E. Ricciardelli
Giudice A. Merola (est)

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