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Tribunale di Nola

Sentenza n 189/2025 emessa dal G.U.P.

dr. Raffaele Muzzica all’Ud. Del 12.5.2025

a cura di

Avv. Angelo Pignatelli

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Titolo: Dichiarazione fraudolenta ex art. 2 Dlgs 74/2000

Massima: << In tema di reati tributari, il dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, consiste nella consapevolezza, di colui che utilizza il documento in una dichiarazione, che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall’emittente, conseguendo, in tal modo, un indebito vantaggio fiscale in quanto l’IVA versata dall’utilizzatore  della fattura non è stata pagata dall’esecutore della prestazione medesima. (nel caso di specie, non è stata dimostrata sulla base di elementi oggettivi e specifici  la consapevolezza – in capo al cessionario – di partecipare ad un meccanismo di evasione fiscale, per la sostanziale inesistenza dell’operazione fatturata.>>

Abstract

La sentenza in esame affronta il tema della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000). All’imputata, titolare di una società operante nel settore impiantistico, era contestato l’utilizzo di fatture emesse da una c.d. “cartiera” al fine di conseguire indebiti vantaggi fiscali.

Il Giudice, pur riconoscendo la natura fittizia della società emittente, ha rilevato l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la consapevolezza dell’imputata di partecipare al meccanismo evasivo. In particolare, sono stati valorizzati i riscontri documentali e testimoniali sull’effettiva esecuzione delle opere e la regolare contabilizzazione e pagamento delle fatture.

Richiamando l’elaborazione giurisprudenziale nazionale ed europea in materia, il G.U.P. del Tribunale di Nola ha ribadito che il dolo specifico richiesto dall’art. 2 d.lgs. 74/2000 deve essere provato attraverso indizi oggettivi e specifici, idonei a dimostrare che il contribuente “sapesse o dovesse sapere” della frode. Nel caso concreto, non essendo emerse prove sufficienti né in ordine all’inesistenza oggettiva delle operazioni, né alla consapevole adesione ad un meccanismo di frode “carosello”, è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

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Fatto contestato.

Si ascrive all’imputata il reato p. e p. dall’art. 2 d. lg.svo 74/2000 perché, nella qualità di titolare della XXX S.r.l, al fine di evadere l’ imposta sul valore aggiunto, avvalendosi delle sotto indicate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta individuale Società Cartiera YZ srl indicava nelle dichiarazioni annuali presentate ai fini Iva, relative agli anni d imposta 2020 e 2021, rispettivamente elementi passivi fittizi per un imponibile di € 112857,90 con Iva pari ad € 24.828, 74 ed imponibile pari ad € 00 con Iva pari ad euro 23.922, 80.

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Stralcio della motivazione della sentenza

A conclusione delle indagini, a fronte della dimostrata natura di cartiera della società fornitrice YZ, gli operanti deducevano l’inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali intercorse con la società X della imputata  deferendo quest’ultima per il reato di cui all’imputazione. In sede di requisitoria conclusiva, la difesa dell’imputata depositava una dichiarazione scritta autenticata dell’ingegnere Tizio, in qualità di referente e progettista degli impianti elettrici a servizio della Casa di Cura XXX.  Il professionista dichiarava che nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022 erano state eseguite presso la struttura della casa di cura lavorazioni, dallo stesso coordinate e progettate, a cura della ditta dell’imputata X. I lavori, come si legge dal prospetto allegato al verbale d’udienza, concernevano effettivamente l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Inoltre, la difesa allegava altresì relazione del dott. S.M. commercialista e consulente del lavoro, che dopo aver analizzato le fatture emesse dalla società cartiera YZ nei confronti della Società X rilevava che le stesse erano state regolarmente registrate e pagate con bonifici bancari.

Ciò premesso in fatto, la congerie probatoria acquisita non consente di ritenere ragionevole la previsione di condanna nei confronti dell’imputata.

La disamina degli indici probatori (cumulativamente e/o alternativamente coesistenti, a seconda dei casi) raccolti in relazione alla società cartiera YZ S.r.l. ha consentito di accertare per la società un nucleo comune di fattori (le forti incongruenze tra il fatturato attivo recante ingenti importi e quello passivo sostanzialmente irrisorio; l’assenza di acquisti pertinenti a sostegno di vendite così imponenti; la condizione di evasore totale; la palese incapacità imprenditoriale del titolare) che ricalcano quelli che la giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 6262 del 2019; n. 13386 del 2019; n. 15681 del 2019; n. 36247 del 2019; n. 38599 del 2019) più frequentemente rileva nelle società definite come “cartiere”, la cui unica finalità è quella di emettere fatture per operazioni inesistenti con l’obiettivo principale di consentire a società reali di ottenere crediti IVA e contestualmente ridurre la base imponibile.

Da un punto di vista finanziario, è frequente che i fondi che la cartiera riceve attraverso bonifici vengano successivamente monetizzati mediante prelievi di contante e retrocessi alle società reali. L’operatività avviene quindi quasi sempre all’interno di una rete di imprese, tra cui si evidenziano società reali e società cartiere (cfr. ad es. Cass. n. 28979 del 2016; n. 5434 del 2017; n. 6262 del 2019; n. 36247 del 2019; n. 38599 del 2019), come è palese nel caso di specie.

Come riscontrato nel caso della società cartiera YZ S.r.l., l’organizzazione è pressoché inesistente, senza la disponibilità di immobili, capannoni, automezzi, magazzini, attrezzature o strutture; spesso è sprovvista o quasi di personale interno ed esterno ed ha una contabilità nulla o rudimentale (cfr. ad es. cass. n. 6262 del 2019; n. 13386 del 2019; n. 36247 del 2019; n. 38599 2019). Pertanto, in relazione alla verifica dei requisiti di inerenza, certezza e determinabilità dei costi sostenuti e della relativa detrazione dell’IVA a credito, in relazione ai principi sanciti dall’art 109 del TUIR in materia di deducibilità dei costi nonché a quelli sanciti dagli obblighi di fatturazione e detrazione dell’imposta di cui agli artt. 19 e 21 del DPR n. 633/72 le fatture ricevute da fornitori riconducibili a società cartiere devono ritenersi afferenti ad operazioni inesistenti.

Tuttavia, tale postulato nel caso di specie non si invera con sufficiente margine di certezza.

L’inerenza delle fatture oggetto di contestazione al reale oggetto sociale della società della imputata XXX srl, in uno con gli elementi di prova contraria addotti dalla difesa (che, in un eventuale dibattimento, si tradurrebbero nella ulteriore acquisizione di documentazione e nell’escussione di testi a discarico), non consentono ragionevolmente di ritenere provata l’oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali.

Con più probabilità, le operazioni in questione potrebbero dirsi soggettivamente inesistenti, ovverosia intercorse formalmente con l’intermediazione della cartiera YZ S.r.l. tra la società XXX srl dell’imputata ed altro reale fornitore, presumibilmente estero, rimasto tuttavia ignoto.

L’assenza di utili indagini sul punto, in uno con il lasso temporale ormai decorso dai fatti, ha imposto a questo Giudice una pronuncia di non luogo a procedere piuttosto che un invito al PM a modificare la contestazione nei termini di cui sopra. Anche a voler ritenere dimostrata l’inesistenza soggettiva delle operazioni — tenuto conto della effettiva comprovata natura di cartiera della società YZ S.r.l. — infatti non emergono prove sufficienti a ritenere dimostrata l’ulteriore coefficiente soggettivo da parte dell’imputata.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74 del 2000) integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. (Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 14/01/2010 cc. (dep. 16/03/2010) Rv. 246327 – 01). Più di recente, in tema di false fatture per operazioni soggettivamente inesistenti — sulla cui rilevanza, in materia di evasione di imposte indirette, la giurisprudenza non ha mai dubitato (Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 23/11/2017 Ud. (dep. 13/02/2018) Rv. 272814) – la Suprema Corte ha statuito che << In tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un’evasione d’imposta)”. (Sez. 3, Sentenza n. 16576 del 01 /03/2023 Ud. (dep. 19/04/2023) Rv. 284494 – 01). Anche a voler prescindere dal piano oggettivo, non sussistono elementi sufficienti a ricostruire, in modo indiziario ma solido, la consapevolezza della società dell’imputata X S.r.l. quale società utilizzatrice del presunto meccanismo fraudolento.

Come richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la consapevolezza del cessionario circa l’inserimento della operazione nel meccanismo di evasione fiscale deve essere dimostrata sulla base di elementi oggettivi e specifici che provino che il contribuente sapeva o che avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza dell’operazione (In tema di reati tributari, il dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, consiste nella consapevolezza, di colui che utilizza il documento in una dichiarazione, che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall’emittente, conseguendo, in tal modo, un indebito vantaggio fiscale in quanto l’IVA versata dall’utilizzatore  della fattura non è stata pagata dall’esecutore della prestazione medesima.” (Sez. 3, Sentenza n. 50362 del 29/10/2019 Cc. (dep. 12/12/2019) Rv. 277938 – 01).

La tematica è stata diffusamente affrontata altresì dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in ogni caso, ha escluso che, in funzione dei principi della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, l’esercizio del diritto alla detrazione IVA possa essere negato al committente/cessionario in buona fede, che, cioè, dimostri di non aver avuto (e non aver potuto avere, avendo in proposito adottato tutte le ragionevoli precauzioni) la consapevolezza di partecipare, con il proprio acquisto, ad illecito fiscale (v. Corte di Giustizia, sentenza 21106/2012, nelle cause riunite C- 80/11 e 142/11, sentenza 6 luglio 2006 nelle cause riunite C-439/04 e C-440/04 e sentenza 12 gennaio 2006 nelle cause riunite C-354/03, C-355/03 e 484/03). La giurisprudenza di legittimità ha fornito ai giudici di merito svariati indici fattuali, ritenuti idonei a dimostrare il dolo specifico di evasione: rapporti commerciali significativi nel corso degli anni con società cartiere (. . .) continuità della condotta fraudolenta concretizzatasi nell’intrattenere rapporti con soggetti privi di qualsiasi solidità economica e finanziaria, costituiti come soggetti fittiziamente interposti nel meccanismo della frode carosello (. . .) l’attività illecita ipotizzata (. . .) Protratta per lungo tempo (. . .) detrazione di Iva per importi assai considerevoli (. . .) anomali meccanismi di Pagamento. . . ‘ cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 6.5.2022, non massimata) che tuttavia non sono stati sufficientemente sondati e coltivati nel caso di specie, tenuto conto della originaria e diversa ipotesi di accusa formulata dal PM.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, dunque deve pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputata perché il fatto non sussiste.

Riserva in giorni trenta il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Letto l’art. 425, co. 3 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

Letto l’art. 424 co. 4 c.p.p.,

Riserva in giorni trenta il deposito dei motivi.

Nola, 18/5/2025                        G.U.P. dr. Muzzica Raffaele Ud

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