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TRIBUNALE DI NOLA UFFICIO GIP-GUPORDINANZA emessa il 12.02.2026 dal G.U.P. Dr. R. MUZZICA

a cura di

Avv. Angelo Pignatelli

Massime

Notificazioni – rinuncia al mandato del difensore domiciliatario.

La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore presso il cui studio l’imputato abbia eletto domicilio non determina la perdita di efficacia dell’elezione di domicilio, qualora non sia accompagnata da una dichiarazione di non accettazione delle notifiche comunicata all’autorità procedente o da una formale revoca da parte dell’imputato; ne consegue che la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. effettuata presso tale domicilio deve ritenersi valida e non comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Inutilizzabilità della prova – limiti e onere di specificità dell’eccezione

L’eccezione di inutilizzabilità di atti di indagine deve essere formulata in modo specifico, con precisa individuazione degli atti ritenuti inutilizzabili e produzione degli elementi necessari a dimostrarne il vizio; in difetto di tale specificità, la richiesta di espunzione della documentazione sequestrata è inammissibile. Inoltre, l’inutilizzabilità di una prova non comporta automaticamente l’invalidità derivata degli atti investigativi successivi, potendo le informazioni da essa desumibili essere utilizzate per l’acquisizione di ulteriori prove legittime.

Keyword:
Notificazioni – elezione di domicilio – rinuncia al mandato

Keyword:
Inutilizzabilità della prova – invalidità derivata

Abstract

Con ordinanza del 12 febbraio 2026 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola ha affrontato due questioni processuali relative alla validità delle notificazioni e ai limiti dell’eccezione di inutilizzabilità della prova nel corso dell’udienza preliminare.

In primo luogo, il GUP ha escluso la nullità della richiesta di rinvio a giudizio derivante dalla presunta mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. all’imputato, rilevando che l’atto era stato regolarmente notificato presso il domicilio eletto nello studio del difensore. Il Giudice ha ribadito il principio secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore, ove non sia accompagnata da una dichiarazione di non accettazione delle notifiche o da una revoca formale da parte dell’imputato.

In secondo luogo, il provvedimento affronta la questione dell’inutilizzabilità di documentazione sequestrata nel corso delle indagini. Il GUP ha ritenuto infondata la richiesta difensiva di espunzione degli atti, evidenziando la genericità dell’eccezione e la mancata specifica individuazione dei documenti ritenuti inutilizzabili. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha inoltre chiarito che l’inutilizzabilità di una prova non determina automaticamente l’invalidità derivata degli atti investigativi successivi, potendo le informazioni da essa desumibili essere utilizzate ai fini della ricerca di ulteriori elementi probatori leciti. L’ordinanza si segnala per aver ribadito principi consolidati in tema di efficacia dell’elezione di domicilio e per aver precisato i limiti processuali dell’eccezione di inutilizzabilità nella fase dell’udienza preliminare.

TRIBUNALE DI NOLA

UFFICIO GIP-GUP

ORDINANZA

Il Giudice dell’Udienza Preliminare, dott. Raffaele Muzzica,

letti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di S. R. + altri, in atti generalizzati,

sentite le parti alle udienze preliminari del 18.12.2025 e del 12.2.2026;

a scioglimento delle eccezioni sollevate;

OSSERVA

Eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di S. R.


La difesa di S. R. eccepiva la nullità della richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei confronti dell’imputato in ragione della mancata notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. al S..

L’eccezione è infondata e non merita accoglimento.

L’Ufficio di Procura diramava in data 13.5.2025 l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti degli odierni imputati.

Nell’interesse del S., l’atto veniva ricevuto in data 3.6.2025 in duplice copia dall’avv. C. L., ad abundantiam in proprio e in qualità di domiciliatario dell’imputato, nonché in data 3.6.2025 dagli avv.ti G. S. (nominato in data 17.7.2023) e A. E. M., nominato in sede di interrogatorio del 19.12.2022 e mai formalmente revocato (ed anzi, in data 10.6.2025 il difensore faceva istanza di accesso al materiale intercettato e presenziava debitamente alle udienze preliminari celebrate dallo scrivente, a dimostrazione della perduranza del mandato difensivo).

Invero, S. R. nominava in data 10.2.2023 l’avv. C. L. come suo difensore di fiducia, contestualmente eleggendo domicilio presso il suo studio.

In data 28.6.2023 l’avv. C. L. rinunciava al mandato difensivo, con atto debitamente comunicato all’imputato e all’Autorità giudiziaria.

Ciò nonostante, riceveva regolarmente notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p come domiciliatario dell’imputato.

L’intervenuta rinuncia al mandato difensivo, per giurisprudenza consolidata, non toglie efficacia all’elezione di domicilio presso lo studio dell’ex difensore, laddove non accompagnata, come nel caso di specie, da alcuna rinuncia alla ricezione delle notifiche del procedimento (“La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione, comunicata all’autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio,” (Sez. 3, n. 20355 del 04/04/2024, C., Rv. 286359-01) né da alcuna revoca da parte dell’imputato (“La rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia delle elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputata, se questi non provvede formalmente a revocarla. (Nella specie il difensore, presso il cui studio l’imputato aveva formalmente eletto domicilio, aveva depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al mandato e contestuale revoca della propria domiciliazione. In applicazione del principio indicato, la S.C. ha rigettato l’eccezione difensiva di nullità delle notifiche successivamente eseguite presso il domicilio eletto)” (Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234-01).

Ne consegue, pertanto, che l’eccezione va rigettata.

Eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di S. R.

La difesa di A. G. e A. A. chiedeva l’espunzione di tutta la documentazione oggetto di sequestro nell’ambito del presente procedimento nonché la dichiarazione di preliminare inutilizzabilità dei profili di valutazione, esame e descrizione della suddetta documentazione da parte della polizia giudiziaria, come da informativa n. 364216/24 del 26.6.2024. L’istanza è infondata e non merita accoglimento.

Come emerge dagli atti, infatti, l’Ufficio di Procura emetteva nel presente procedimento un primo decreto di perquisizione e sequestro in data 15.12.2022, eseguito in data 16.12.2022.

Successivamente tale decreto veniva annullato dal Tribunale del Riesame in data 20.1.2023 per violazione dell’art. 103 c.p.p.

Come documentato dal provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal GIP sede in data 8.7.2025, all’udienza camerale ex art. 263 c.p.p. del 4.7.2025 il PM produceva verbale redatto dalla Guardia di Finanza, con cui si era data esecuzione all’ordinanza del Tribunale del Riesame, restituendo i documenti sequestrati nel corso dell’attività di perquisizione ritenuta illegittima.

Tuttavia in data 6.3.2023 l’Ufficio di Procura legittimamente emetteva un nuovo decreto di sequestro, eseguito in data 13.6.2023, con cui si sottoponeva a sequestro ulteriore documentazione direttamente o indirettamente riconducibile ai fatti di causa.
Come confermato dai provvedimenti prodotti dalla difesa delle persone offese, tale ulteriore provvedimento di sequestro è stato confermato nei gradi successivi di giudizio e deve, pertanto, ritenersi pienamente legittimo.

Ciò premesso, l’istanza è nel merito infondata.

In primo luogo, l’eccezione di inutilizzabilità avanzata dalla difesa è generica ed aspecifica: come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’onere di chi eccepisce l’inutilizzabilità di un atto attiene sia alla precisa indicazione dello stesso, sia alla materiale produzione di eventuali atti collegati, da cui si desuma la sua inutilizzabilità (cfr. Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535-01).

Nel caso in esame, tenuto conto della duplicità dei sequestri intervenuti nel presente procedimento, l’istante avrebbe dovuto passare in rassegna tutta la documentazione oggetto dei due vincoli cautelari, confrontarla pedissequamente e formulate la propria eccezione esclusivamente in relazione a quei documenti, precisamente da indicare, eventualmente attinti soltanto dal primo sequestro, poi annullato dal Tribunale del Riesame.
Nulla di tutto questo è stato effettuato dall’istante, che si limitava a chiedere l’espunzione di “tutta la documentazione sequestrata illegittimamente in data 16.12.2022” e allegata all’informativa del 26.6.2024: né la data di redazione dell’informativa appare un discrimen utile, dal momento che anche il sequestro legittimamente espletato dal PM è antecedente all’attività di polizia giudiziaria, che non può non dirsi fondata altresì su tali legittime risultanze.

In ogni caso, la richiesta attività di espunzione delle informazioni asseritamente ricollegate alla documentazione oggetto del primo sequestro – e, dato per assodato ma indimostrato, solo a quello – in ogni caso non compete a questo Giudice, in quanto intrinsecamente legata a complessive valutazioni di merito in ordine alla prova dei fatti in contestazione.

Come riconosciuto dalla Suprema Corte, infatti, “L’inutilizzabilità di una prova non impedisce che, in base ad essa, sia iscritta una notizia di reato, né preclude lo svolgimento dell’attività investigativa conseguente, in quanto le prove illegittimamente acquisite non possono essere poste a fondamento della decisione sul fatto controverso, ma le informazioni da esse desumibili, salvo diversa e specifica previsione, possono essere utilizzate per la ricerca di altre prove valide. (Fattispecie in cui dati indistintamente estrapolati dalla copia forense di alcuni dispositivi elettronici, che il ricorrente assumeva essere inutilizzabili, erano stati posti a base dell’iscrizione di una nuova notizia di reato a carico dell’indagato, con lo svolgimento di successive indagini nei suoi riguardi)”. (Sez. 6, n. 31759 del 18/06/2025, P., Rv. 288939-01).

Ne consegue che, in questa sede, anche a voler addivenire alla non autosufficiente prospettazione difensiva, questo Giudice mai potrebbe ritenere travolte sic et simpliciter dalla declaratoria di inutilizzabilità le considerazioni e gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria. Ed infatti, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “Il principio dell’invalidità derivata previsto dall’art. 185 cod. proc. pen, non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicché la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla.” (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 -03).

Ne consegue, dunque, che l’istanza avanzata nell’interesse degli A. è infondata.

P.Q.M.

Rigetta le istanze e dispone procedersi oltre.

La presente ordinanza è stata letta alla presenza delle parti presenti o che devono ritenersi tali, le quali ne sono rese edotte.


Nola, 12/2/2026.

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