a cura di Avv. Angelo Pignatelli Massime Giudizio immediato – sindacabilità da parte del giudice…
Sentenza n. 213/25 emessa il 23/5/2025
dal G.U.P. del Tribunale di Nola dott. R. Muzzica
a cura dell’Avv. Anna Nunziata
Key Word: Omicidio stradale – art 589 bis c.p. Elementi costitutivi del reato.
Abstract
A seguito di giudizio con le forme del rito abbreviato, il Giudice condannava l’imputata per il reato di omicidio stradale. In particolare, procedeva dapprima alla ricostruzione dei fatti ascritti e poi esaminava la responsabilità penale dell’imputata, analizzando – anche attraverso il richiamo a numerose massime giurisprudenziali – tutti gli elementi di struttura del reato contestato.
Il Fatto
L’imputata veniva rinviata a giudizio per il reato p. e p. dall’art. 589 bis commi 1, 3 ed ultimo comma c.p. perché, ponendosi in stato di ebrezza alcolica, pari a 0,96 g/l, alla guida dell’autovettura XXX, a bordo della quale viaggiava in qualità di passeggera Caia, giunta sulla strada statale XXX, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt.140, 141 commi 1 e 2, 143 co.4, 176, co. 1 e 186 commi 1, 2 e 2 bis lett. b. C.d.S., imboccando la carreggiata controsenso ed impattando frontalmente contro altra autovettura, cagionava la morte di più persone (la passeggera Caia e Tizio, che sopraggiungeva a bordo della propria autovettura).
Stralcio della motivazione della sentenza
Così ricostruito il fatto, gli atti utilizzabili in ragione della scelta del rito hanno pienamente dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui dell’imputazione.
In primo luogo, è emerso senza dubbio alcuno la sussistenza dell’evento morte in danno di Tizio e Caia a seguito di un mortale sinistro stradale, come confermato dalla documentazione medica in atti, nonché dalle consulenze medico — legali, prima dettagliatamente esaminate e, come si è visto, non smentite dalle restanti fonti di prova, né posto in dubbio dalla difesa.
Le consulenze in atti, inoltre, hanno chiarito che in nulla le condizioni fisiche del deceduto Tizio (le tracce di cannabinoidi nel sangue) hanno inciso sulla dinamica causale dell’evento morte, non evitabile dalla persona offesa a causa delle assenti condizioni di visibilità in un tempo utile a frenare il veicolo.
A tutto voler concedere, in punto di diritto, eventuali condizioni patologiche delle persone offese (si ribadisce, fattualmente non incidenti), in ogni caso non eliderebbero il nesso concausale rappresentato dalla condotta dell’imputata, ai sensi dell’art. 41 co. 1 c.p., non potendosi considerare “cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento”, trattandosi, al più, di fattori concausali antecedenti a quello rappresentato dall’azione dell’imputato e, in ogni caso, non connotati da quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità che la giurisprudenza di legittimità richiede per ritenere una concausa da sola sufficiente a determinare l’evento (‘In tema di rapporto di causalità, nel caso di scontro tra veicoli, la malferma salute della parte lesa, così come l’eventuale errore dei sanitari nel curare il paziente, si pongono solo come concausa dell’evento letale, l’una preesistente, l’altra sopravvenuta, ma pur sempre coagenti con il fattore (causale) radicato nella condotta addebitata al prevenuto, trattandosi di circostanze di per se’ inidonee ed insufficienti a produrre, da sole, il detto evento (fattispecie di investimento di ciclista, il quale venne a morte a seguito delle lesioni in tale occasione subite coagenti con le malferme condizioni di salute e (assurdi) errori dei sanitari)” (V mass n 170770; (Conf. Mass. n 172309 (e ivi citate); (Conf mass n 135348). * (Sez. 4, Sentenza n. 5993 del 01/03/1989 Ud. (dep. 19/04/1989) Rv. 181098 01). ‘Nei confronti delle concause non solo sopravvenute, ma anche preesistenti e simultanee, la presunzione di pari valenza nel rapporto di causalità può essere vinta, con preminenza di una sola causa, a condizione che vi sia una prova che essa sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento. Ne consegue che, in tema di omicidi, sussiste il nesso di causalità materiale tra una ferita cutanea prodotta da un proiettile e la morte della vittima, anche se questa sia stata determinata in ultima analisi da una flogosi settica diffusa che abbia preso origine dalla ferita cutanea prodotta dal proiettile, pur in presenza di una malattia diabetica di cui sia stata affetta la stessa vittima e che abbia rappresentato una concausa patologica preesistente. ” (V. mass. n 155861, sulla prima parte; (V. mass. n 121072). * (Sez. 1, Sentenza n. 9389 del 17/06/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170770 – 01).
La concausa sopravvenuta determina l’interruzione del nesso di causalità allorquando si pone come causa eccezionale ed imprevedibile che, pur in costanza dell’antecedente comportamento dell’agente da un punto di vista naturalistico, esclude il rapporto sul piano strettamente giuridico. Non è tale la causa sopravvenuta quando sia legata alla causa preesistente con la quale si trovi in una situazione di interdipendenza per cui, mancando l’una, l’altra rimanga inefficace non potendo nessuna di esse, disgiunta dall’altra, realizzare l’evento. * (Sez. 4, Sentenza n. 7617 del 29/01/1973 Ud. (dep. 31/10/1973) Rv. 125287 – 01).
Sussiste, inoltre, l’elemento costitutivo della violazione di regole cautelari, sia generiche che specifiche, da parte dell’imputata che, oltre a trasgredire specifiche regole del codice della strada ha tenuto, in ogni caso, un macroscopico atteggiamento di imprudenza e negligenza, violando le più elementari regole cautelari in tema di circolazione stradale. In primo luogo, è emerso che l’imputata, conducente del veicolo XXX , imboccava contromano la corsia di marcia opposta impattando contro l’autovettura condotta da Tizio, procedente nella propria corsia di marcia, configurando la violazione degli artt. 143 c.d.s. (“i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. ‘) e 176 c.d.s. (“Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli dette strade di cui all’art 175 comma 1 èvietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all’altezza dei varchi nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; la velocità tenuta dall’imputata — in ogni caso non adeguata alle circostanze di spazio e tempo della guida (orario notturno, scarsa visibilità in curva, scarsa illuminazione, circolazione contromano) – materializza altresì la violazione dell’art. 141 c.d.s., secondo il quale “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanze di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
L’imputata si poneva, inoltre, alla guida in stato di alterazione da alcol, violando il portato cautelare delle norme di cui agli artt. 186 (sia dal punto di vista amministrativo che penale), la cui sfera di rischio si è inverata nel caso di specie dal momento che, come attestato condivisibilmente dall’ingegnere XXX, l’effetto alterante dell’ebbrezza alcolica ha con ogni probabilità contribuito alla realizzazione di un comportamento così massivamente imprudente come quello posto in essere dall’imputata.
Infine, nel comportamento imprudente dell’imputata — che si poneva alla guida nottetempo, a velocità sostenuta, dopo aver fatto uso di alcol — è evidente la violazione della regola “elastica” rappresentata dall’art. 140 c.d.s., vero e proprio principio informatore della circolazione, secondo il quale “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale “.
Sussiste altresì la cosiddetta “causalità della colpa”, essendo emerso oltre ogni ragionevole dubbio che la morte delle persone offese è stata causata dalla violazione delle suddette regole cautelari, volte a prevedere ed evitare eventi tipici analoghi a quello concretizzatosi nel caso di specie.
Ed infatti, questo Giudice condivide pienamente l’orientamento di legittimità secondo il quale ‘La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna del comandante della nave per il reato di naufragio, per avere lo stesso, dopo aver disatteso la rotta sommariamente pianificata assieme all’ufficiale cartografo, messo in atto una manovra spericolata, tenendo una rotta e una velocità del tutto inadeguate, per finalità essenzialmente legate al C.d. “saluto” ravvicinato alla costa, con conseguente condizione di ingovernabilità della nave che aveva reso vano il tardivo tentativo di correggerne la rotta per evitare l’impatto con i fondali rocciosi)” (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017 – dep. 19/07/2017, Schettino. P.G., P.C. in proc. Schettino, Rv. 27077901).
Una valutazione complessiva delle circostanze di fatto concomitanti all’agire come delineate precisamente dagli atti utilizzabili in ragione del rito permette fondatamente di ritenere che l’imputata, laddove avesse improntato a diligenza il suo comportamento in qualità di conducente, non si sarebbe posta alla guida in stato di alterazione psicofisica da alcol, avrebbe moderato la velocità, tenuto conto delle particolari condizioni della strada, e non avrebbe giammai imboccato, presumibilmente per fatale distrazione, contromano una strada ad elevata percorrenza.
Tali antecedenti causali, di per sé costituenti violazioni delle prima richiamate regole cautelari, hanno rappresentato, per la loro massività e concomitanza, una vera e propria “miscela letale” e, di conseguenza, costituiscono comportamenti già singolarmente idonei a fondare la responsabilità dell’imputata per gli eventi delittuosi verificatisi, in quanto è emerso pacificamente dagli atti di indagine svolti che se l’imputata avesse tenuto i corrispondenti comportamenti alternativi leciti con ogni probabilità avrebbe evitato l’incidente stradale e, di conseguenza, la morte per le persone offese.
Tale accertamento in fatto, conformemente a quanto indicato dalla Suprema Corte, risulta sufficiente a ritenere provata l’efficienza causale della condotta antidoverosa dell’imputata: ‘Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta “elastica”, che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l’agente deve operare – al contrario di quelle cosiddette “rigide”, che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento – è necessario, ai fini dell’acceramento dell’efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente, senza esplicitare quale fosse la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava – non “ex post” ma “ex ante” – ragionevolmente in grado di evitare l’investimento). ” (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018 – dep. 06/09/2018, Lenarduzzi, Rv. 27387101).
Sussiste altresì l’elemento psicologico della colpa da parte dell’imputata. Preliminarmente, non vi sono dubbi sull’attribuibilità dei fatti ascritti all’imputata in qualità di conducente dell’autovettura XXX come pacificamente emerso negli atti di polizia giudiziaria e peraltro neppure smentito — almeno dal punto di vista della materialità dei fatti e del suo coinvolgimento nel sinistro stradale — dall’imputata. Ciò premesso, in tema di colpa, “la prevedibilità dell’evento può riconnettersi anche solo alla possibilità che lo stesso si verifichi, purché tale possibilità riveli in maniera comunque concreta le potenzialità dannose della condotta dell’agente. In tal senso, quando si verte in materia di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio che l’agente deve rappresentarsi può ritenersi concreto anche solo laddove la mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio non meramente congetturale sulla possibile produzione di conseguenze dannose. (Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro per la mancata predisposizione di misure preventive, ulteriori rispetto a quelle imposte dalle norme preventive vigenti all’epoca, idonee ad evitare la pur prevedibile contrazione da parte dei lavoratori di gravi malattie connesse all’esposizione nell’ambiente di lavoro con polveri di amianto)” (Sez. 4, n. 5117 del 22/11/2007 – dep. 01/02/2008, Biasotti e altri, Rv. 23877701).
Come è stato opportunamente precisato dalla Suprema Corte, infatti, “Ai fini del giudizio di prevedibilità richiesto per la configurazione della colpa, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si éconcretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione” Sez. 4, n. 35309 del 25/06/2013 Ud. (dep. 21/08/2013) Rv. 255956 – 01).
Ritiene questo Giudice che nel caso di specie sussistano – conformemente ai prevalenti indicatori individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (“. . . a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cosiddetta Prima formula di Frank). (Fattispecie in cui la Suþrema Corte ha escluso il dolo eventuale dell’imputato che avendo imboccato con la propria auto una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione, non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il rischio di gravi conseguenze anche per la propria incolumità). (Sez. 4, Sentenza n. 14663 del 08/03/2018 Ud. (dep. 30/03/2018) Rv. 273014 01) – precisi e inequivoci indici della natura (gravemente) colposa dell’azione dell’imputata.
La macroscopicità ed il gran numero delle violazioni delle regole cautelari contestate, le circostanze di tempo e spazio (l’incidente è avvenuto su una strada extraurbana ad elevata percorrenza, nottetempo, in una curva intrinsecamente pericolosa) in uno con le condizioni personali dell’imputata, in stato di ebbrezza alcolica, consentono fondatamente di ritenere che la stessa (come qualsiasi conducente nelle sue condizioni) avrebbe potuto agevolmente prevedere ed evitare l’evento, tragica conseguenza della sua imprudenza di cui, tuttavia, ammetteva di non conservare alcun ricordo.

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