VIOLENZA SESSUALE Violenza sessuale: configurabilità della circostanza attenuante prevista per i casi di minore gravità.…
Sentenza n. 700 emessa in data 04/04/2024 dal Collegio C del Tribunale di Nola-estensore dr. Aurigemma
RAPINA
Sulla derubricazione del delitto di rapina in quello di furto con destrezza
A cura di Giacomo Pietropaolo
Massima
Il fatto che persona offesa abbia riferito di essere stata spinta alle spalle, una sola volta, dall’imputato e di aver pensato, inizialmente, che lo stesso avesse perso l’equilibrio e di essersi accorto soltanto dopo, a distanza di qualche minuto, di essere stata derubata, rende evidente come la violenza esercitata dell’imputato – ammesso che di violenza possa parlarsi – nei confronti della vittima designata non fosse preordinata a vincere la resistenza di quest’ultima, coartando la sua libertà di autodeterminazione, e a sottrarle il bene avuto di mira, ma abbia costituito, piuttosto, un espediente per distogliere la sua attenzione e portare a termine più agevolmente il furto, consumato, con tutta probabilità, in quello stesso frangente, o
subito dopo. Ciò posto, la condotta dell’imputato non appare in alcun modo riconducibile al paradigma della rapina, né tantomeno a quello del furto con strappo, dovendo più correttamente qualificarsi come un furto con destrezza.
Key word: Rapina – riqualificazione – furto – aggravante destrezza – procedibilità
Abstract
Con la sentenza di seguito riportata, il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, ha prosciolto l’imputato per assenza della condizione di procedibilità, previa riqualificazione del delitto di rapina, inizialmente ascritto all’imputato, nella fattispecie meno grave di furto con destrezza.
Fatto contestato
Nella vicenda in esame, l’imputato veniva tratto a giudizio per il reato previsto dall’art. 628 c.p.
La condotta si era manifestata nel seguente modo: mentre viaggiava su un treno regionale, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, aveva improvvisamente spinto la persona offesa con l’intento di sottrarle lo smartphone. L’imputato era riuscito a impossessarsi del dispositivo e, successivamente, a darsi alla fuga. Il giorno seguente, grazie ad un’applicazione installata sullo smartphone rubato, il dispositivo veniva geolocalizzato e ritrovato in possesso dell’imputato, il quale fu prontamente riconosciuto dalla persona offesa tramite identificazione effettuata dai militari intervenuti.
Tuttavia, all’esito del giudizio, il Tribunale riteneva di prosciogliere l’imputato per mancanza della condizione di procedibilità, allorché, all’epoca dei fatti, essendo la persona offesa ancora minorenne, la denuncia veniva formalizzata dal fratello maggiorenne, non titolare del diritto di querela.
Pertanto, la riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo, unitamente alla modifica del regime di procedibilità del medesimo introdotto dal d.lgs. 150/2022 , in assenza di una formale querela ritualmente presentata dalla persona offesa, portavano al proscioglimento dell’imputato per mancanza della condizione di procedibilità
Stralcio della motivazione della sentenza
“Tenuto conto, infatti, della ricostruzione dei fatti offerta in dibattimento dalla persona offesa che ha riferito di essere stato spinto alle spalle, una sola volta, dall’imputato e di aver pensato, inizialmente, che lo stesso avesse perso l’equilibrio e di essersi accorto soltanto dopo, a distanza di qualche minuto, di essere stato derubato, appare evidente che la violenza esercitata dell’imputato – ammesso che di violenza possa parlarsi – nei confronti della vittima designata non fosse preordinata a vincere la resistenza di quest’ultima, coartando la sua libertà di autodeterminazione, e a sottrarle il bene avuto di mira, ma abbia costituito, piuttosto, un espediente per distogliere la sua attenzione e portare a termine più agevolmente il furto, consumato, con tutta probabilità, in quello stesso frangente, o
subito dopo. Ciò posto, la condotta dell’imputato non appare in alcun modo riconducibile al paradigma della rapina, né tantomeno a quello del furto con strappo, evocato nel corso della discussione dal p.m., dovendo più correttamente qualificarsi come un furto con destrezza.
Per opinione ormai comunemente accolta in giurisprudenza (condivisa da questo Tribunale), l’aggravante della destrezza si caratterizza, invero, per la spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo “strappo”, quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 624 bis c.p. “è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene” (Cass. Pen., sez. 5, 9.6.2016, n. 44976; in tale pronuncia i giudici di legittimità, applicando il criterio discretivo appena enunciato, hanno riqualificato come furto con destrezza la condotta di tre giovani, originariamente contestata come furto con
strappo, che, dopo aver avvicinato la vittima ed averla distratta, facendole perdere l’equilibrio con uno sgambetto, le avevano sfilato il telefono dalla tasca posteriore dei pantaloni). Nello stesso ordine di idee, pronunciandosi su di una vicenda analoga a quella in esame (si trattava, più in particolare, di un furto perpetrato con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, vale a dire attraverso una manovra di avvicinamento alla vittima che aveva consentito di attuare il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla stessa), la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che nel furto l’aggravante della destrezza si configura ogniqualvolta l’agente “abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo” (Cass, pen., sez. 4, 18.12.2019, n. 139).
Ricondotto, quindi, il fatto in contestazione al reato di furto con destrezza, non può
che emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in relazione a tale diverso reato – perseguibile, a norma dell’art. 624, co. 3, c.p., nel testo attualmente vigente, a querela di parte – per mancanza della prescritta condizione di procedibilità.”
Tribunale di Nola, Collegio C, presidente estensore dr. Martino Aurigemma sentenza n. 700 del 04 aprile 2024.

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