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Sentenza n. 227/25 emessa in data 30/05/2025 dal GUP del Tribunale di Nola- dr.ssa Simona Capasso
Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa
Sulla mancanza del contributo penalmente rilevante da parte del mero intestatario del contratto di affidamento e di fitto del locale all’interno del quale viene esercitata attività di scommesse clandestine
A cura di Giacomo Pietropaolo
Massima
In tema di concorso di persone nel reato, la sola circostanza che l’imputato fosse il mero titolare del contratto di fitto del locale in cui si svolge l’attività di scommesse clandestine e che avesse sottoscritto il contratto di affidamento, congiuntamente al dato che non era fisicamente presente per essere agli aa.dd. fuori regione, non consentono di ritenere dimostrato che costui abbia consapevolmente partecipato alla condotta illecita di raccolta scommesse che ivi veniva posta in essere dal gestore di fatto, in assenza di alcun ulteriore elemento di collegamento con i fatti.
Key word: Scommesse clandestine – art. 4 L. 401/1989 – concorso di persone nel reato – concorso morale
Abstract
Con la sentenza di seguito riportata, il G.U.P. del Tribunale di Nola, all’esito del giudizio abbreviato, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 4 L. 401/1989 per non aver commesso il fatto.
Il ragionamento che compone la pronuncia assolutoria, valorizzando i criteri qualificanti il concorso di persone nel reato, esclude che la mera titolarità dell’attività commerciale e del relativo contratto di fitto del locale, possa automaticamente qualificarsi quale contributo penalmente rilevante, pur sottoforma del cd. concorso morale, rispetto alla condotta illecita posta in essere dal gestore di fatto dell’attività.
Il fatto che Tizio risulti essere mero intestatario di un esercizio commerciale gestito materialmente da Caio, in aggiunta alla circostanza che lo stesso Tizio non veniva mai fisicamente rinvenuto, nel periodo oggetto di contestazione, presso il locale ove tale attività veniva svolta (tra l’altro in quel periodo Tizio era ristretto agli arresti domiciliari per altra causa) porterebbe ad escludere, in assenza di elementi di prova di segno contrario, che lo stesso fosse effettivamente consapevole dell’attività di scommesse “clandestine” posta in essere all’interno dell’esercizio commerciale.
Fatto contestato
Nella vicenda in esame all’imputato si contesta, unitamente ad altro soggetto, il reato di esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse poiché, all’interno del locale ove veniva svolta l’attività commerciale a lui formalmente intestata, in violazione delle concessioni ed autorizzazioni previste dalla normativa nazionale in materia di gioco, si riscontrava la presenza di numerosi avventori intenti ad effettuare scommesse sportive telematiche.
Stralcio della motivazione della sentenza
La sentenza, fatto un breve excursus giurisprudenziale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto de quo, procede poi alla disamina della posizione processuale dell’imputato Tizio, pervenendo ad una pronuncia assolutoria sulla base della seguente motivazione:
“dagli atti di indagine è emerso, quindi, pacificamente che presso l’esercizio commerciale intestato a Tizio e gestito da Caio si realizzava un’attività di esercizio abusivo di raccolta e intermediazione di scommesse in assenza dei corrispondenti titoli e dei presupposti legittimanti: presso il locale sussisteva un ricco strumentario per consentite agli avventori di adoperare conti gioco, abilitati per il gioco a distanza, non a loro intestati e oggetto di transazione da parte di terzi, in modo da non rendere identificabile concretamente l’esercente la scommessa (cfr. in materia Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 25828 del 03/03/2016 Cc. (dep. 22/06/2016) Rv. 267826 – 01); Il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse in assenza di licenza o per favorire tali condotte) è integrato dalla condotta di organizzazione, esercizio e raccolta di scommesse realizzata dal soggetto che, dopo aver raccolte dai privati senza la licenza richiesta dall’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, convoglia le scommesse su di un conto corrente di comodo a lui intestato, in maniera tale da apparire lo scommettitore in luogo di quello reale” e Sez. 3, Sentenza n. 41773 del 16/04/2013 Ud. (dep. 10/10/2013) Rv. 256898 – 01: *Il reato di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato da qualsiasi condotta che favorisca le attività di accettazione o di raccolta di scommesse, anche per via telematica, attraverso le quali si pongano a disposizione di ferzi scommettitori strutture, apparecchi o strumenti di supporto tecnico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’elemento psicologica del reato, per errore incolpevole sulla conoscenza della normativa di settore, nei confronti di un soggetto che aveva effettuato attività di intermediazione per conto di una società che esercitava scommesse “on line”, pur essendo titolare di autorizzazioni sia per l’esercizio di un “internet point” sia per la installazione di “slot machine”).
Ciò premesso, va evidenziato, quanto al coinvolgimento dell’odierno imputato nella vicenda oggetto di contestazione, che la difesa ha inteso contestare il concorso morale o materiale di Tizio nella commissione dei fatti, asserendo che costui, che era ristretto agli aa.dd. al momento dell’accertamento, non poteva sapere l’attività illecita che veniva svolta nel locale a lui riconducibile.
A sostegno, la difesa ha prodotto l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Napoli lo aveva sottoposto agli aa.dd. in sostituzione della custodia in carcere, provvedimento che gli veniva notificato il 6.3.2024, nonché il contratto da lui stipulato con l’azienda per l’affidamento delle attività di promozione, informazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza per la rivendita delle ricariche, sottoscritto in data 29.4.2024.
Peraltro, dall’ulteriore documentazione presente nel fascicolo si evince che il locale fu concesso in locazione all’associazione intestata a Tizio in data 1l 18.1.2023, e che lui fu ristretto in carcere dal novembre 2023 (con contratto sottoscritto il 22.9.2023 gli fu concesso in locazione anche l’immobile accanto).
Orbene, dalla lettura congiunta di tale documentazione si evince quindi che Tizio fu sottoposto a misure limitative della propria libertà personale subito dopo aver preso in locazione il locale e che stipulò il contratto mentre era già ristretto agli aa.dd.
Dal momento che il controllo nel locale fu effettuato un mese dopo la stipula di tale. contratto, e che non vi è alcun ulteriore elemento di collegamento tra l’imputato e lo svolgimento dell’attività illecita ivi posta in essere, lo stesso va mandato assolto con formula dubitativa per non aver commesso il fatto.
La sola circostanza che costui fosse il titolare del contratto di fitto del locale e che. avesse sottoscritto il contatto di affidamento, in une con il dato che non vi era fisicamente presente, per essere agli aa.dd. fuori regione, non consentono di ritenere dimostrato che costui abbia consapevolmente partecipato alla condotta illecita di raccolta scommesse che ivi veniva posta in essere, in assenza di alcun ulteriore elemento di collegamento con i fatti.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e 530 comma 2 c.p.p. assolve Tizio dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
Tribunale di Nola, dr.ssa Simona Capasso, sentenza n. 227 del 30/05/2025

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