Rapina Elementi costitutivi del reato. Key Word: TENTATA Rapina aggravata – uso armi ABSTRACT…
Sentenza n. 51 del 16.01.2025 Tribunale di Nola Sezione Penale Valeria Castaldo Presidente Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi, Giudice est. Antonia Ardolino G.O.P.
RICICLAGGIO DI VEICOLI – DOCUMENTAZIONE FALSA DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA’ .
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Massima: Il reato di cui all’art.648 bis c.p., nella nuova formulazione introdotta dall’art.23 Legge 19/03/1990 nr.55, sanziona la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero, con formulazione di chiusura, pone in essere condotte atte ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. Nella previsione normativa il delitto si configura, dunque, come fattispecie a consumazione anticipata per il quale è sufficiente il compimento anche di una sola azione diretta ad ostacolare l’identificazione del bene di illecita provenienza, in rapporto di specialità rispetto al delitto di ricettazione.
Keyword: riciclaggio – fattispecie a consumazione anticipata – sussistenza – riciclaggio per falsità documenti circolazione – insussistenza.
Abstract.
Il Tribunale di Nola con la sentenza di seguito indicata, ha condannato Tizio- Caio e Sempronio per il reato di riciclaggio aggravato (art. 648-bis c.p.) e falso in atto pubblico (artt. 477-482 c.p.), con esclusione del solo Tizio dal capo B dell’imputazione, per il quale è stato assolto con formula piena ex art. 530, comma 2 c.p.p. Ad avviso della sentenza i tre imputati, operando in concorso tra loro, avevano predisposto un articolato traffico illecito di motocicli Vespa, risultati provento di furto, assemblando componenti meccaniche e falsificando i documenti di circolazione per commercializzarli, in parte all’estero (Germania). L’attività illecita è stata smascherata in occasione di un controllo autostradale del 3 giugno 2020 a Bologna, che ha portato al sequestro di 17 veicoli, tutti alterati nei numeri di telaio o privi di regolare certificazione.
FATTO CONTESTATO
La vicenda in esame può essere così riassunta: i tre imputati agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, assemblavano parti meccaniche (motori e telai) appartenenti a nr. 15 ciclomotori “Vespa” marca Piaggio 50 cc e a nr. 2 motocicli “Vespa” marca Piaggio, provento del delitto di furto, rinvenuti nella materiale disponibilità di Tizio, Caio e Sempronio nonché li dotavano della relativa documentazione di circolazione falsa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, di trasportarli, commercializzarli in territorio
straniero, ostacolando con la condotta descritta l’identificazione della loro provenienza delittuosa, nonché dell’altra fattispecie di cui al capo b) perché il solo Tizio dotava di documentazione di circolazione falsa il motociclo “vespa GT 125 cc”, avente telaio VNLXXXXXX e targa XXXXXXX per esportarlo in Germania (ove veniva reimmatricolato con la targa IULP a nome di XXXX ), risultante provento del delitto di furto commesso il 14.03.2016 in danno del proprietario, ostacolando con la condotta descritta l’identificazione della provenienza delittuosa.
STRALCIO DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
L’istruttoria, ricca di prove documentali, messaggi WhatsApp tra gli imputati e intercettazioni telefoniche, ha confermato l’esistenza di una rete organizzata finalizzata al commercio illecito di veicoli, con il coinvolgimento di terzi soggetti già condannati con rito abbreviato. Il Tribunale ha ritenuto Tizio figura centrale dell’organizzazione, negandogli le attenuanti generiche, mentre Caio e Sempronio hanno beneficiato di un trattamento sanzionatorio attenuato per il loro ruolo marginale. La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata secondo cui la manomissione degli elementi identificativi di un veicolo integra il delitto di riciclaggio e rappresenta una delle modalità più insidiose per ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del bene.
Si legge testualmente nella sentenza citata che << il Collegio sulla scorta della testimonianza resa dagli ufficiali di P.G., del verbale di sequestro, degli esiti investigativi e dei riscontri documentali acquisiti, risulta ampiamente provata la detenzione da parte degli odierni imputati dei motoveicoli di cui alla odierna contestazione e la provenienza illecita degli stessi. In primo luogo, emergeva che i certificati di idoneità tecnica appartenenti ai motocicli risultavano falsificati e i dati identificativi dei motocicli stessi risultavano contraffatti nella punzonatura. In particolare, risultavano contraffatti i documenti a corredo dei veicoli di cui alle schede 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16 e 17 ed in tutti questi casi i numeri di telaio erano stati in parte manomessi o erano in parte non leggibili. Nel corso delle indagini le notizie fornite dalla casa costruttrice, con riferimento ai numeri di telaio dei singoli motoveicoli, consentivano di acclarare che i veicoli di cui alle schede 1,2,3,5,6,7,9,10 e 16 risultavano anche compendio di furto e montavano un organo propulsore che non corrispondeva a quello originario o perché originariamente abbinato ad altro telaio (motoveicoli 2,3,5,6,7,10 e 16) o perché non censito (motoveicolo n. 9) negli archivi della casa costruttrice. Infine, il motoveicolo n. 4 risultava sprovvisto di certificato per ciclomotori e il motoveicolo n.14 presentava un numero di telaio palesemente contraffatti e non risultante agli archivi della casa costruttrice. Con riferimento a tali motoveicoli può senza dubbio affermarsi l’illecita provenienza atteso che ben 9 di essi risultavano provento del delitto di furto ovvero presentavano evidenti alterazioni dei numeri del telaio o in quelli del motore. Inoltre, tutti i veicoli rinvenuti nella disponibilità degli odierni imputati erano accompagnati da documenti e, segnatamente, da certificati per ciclomotore, contraffatti (cfr. deposizione del teste XXX ). Anche con riferimento ai telai dei veicoli risultati negativi in Banca Dati SDI e talvolta non identificati neppure dalla casa costruttrice, i numeri ripunzonati valgono ad affermarne l’illecita provenienza atteso che tale condotta serviva proprio ad evitare di risalire alla origine dei veicoli impedendone la identificazione.
Sul punto (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25042 del 08/03/2017 Ud. (dep. 19/05/2017) Rv. 269961
– O1), “integra un’ipotesi di falsità in atto pubblico, e non in certificati amministrativi, la condotta di falsificazione del certificato di proprietà di un veicolo, atteso che tale documento, attestando la proprietà del veicolo stesso e registrando le eventuali iscrizioni pregiudizievoli ed i cambi di proprietario o possessore, è dotato di una propria, distinta ed autonoma efficacia giuridica, non limitata alla riproduzione degli effetti di atti preesistenti”.
Peraltro, le contraffazioni dei telai e degli organi propulsori dei singoli motoveicoli erano state realizzate in maniera tale da consentire di riportare sui certificati dati ed elementi idonei a rendere molto difficoltoso risalire alla illecita provenienza dei motoveicoli stessi ovvero dei singoli organi propulsori che erano, come precisato, provento di furto ovvero alterati in maniera tale da renderne impossibile la identificazione integrando così il delitto di cui all’art. 648 bis c.p..
Inoltre, uno dei documenti di circolazione rinvenuto all’atto del controllo risultava non ancora compilato e dunque pronto ad essere completato all’esito della ripunzonatura del veicolo con numero di telaio VXXXX accoppiato ad un organo propulsore con numero di matricola abraso, ma non ancora ripunzonato.
Quanto alla riconducibilità dell’azione criminosa agli odierni imputati ed alla piena consapevolezza della provenienza illecita dei veicoli, plurimi elementi fattuali, logicamente raccordati tra loro, confermano che gli odierni giudicabili avessero la piena consapevolezza della stessa nonché della falsificazione dei certificati.
Invero, alla luce dei messaggi acquisiti in dibattimento sequestrati a Tizio è emerso come egli facesse esplicito riferimento alla falsificazione dei certificati (cfr. messaggi registrati nelle prime ore del mattino del 3 giugno intercorso tra XX e Tizio nel corso dei quali si fa esplicito riferimento alla consegna dei documenti e alla presenza di “un coso di quelli vuoti” ossia non compilati, che è appunto quello indicato in precedenza). Inoltre, si fa esplicito riferimento alla illecita provenienza dei veicoli atteso che il teste XX dice a Tizio che si devono prendere un paio di vespe ad Afragola e l’altro risponde “buone o male”, intendendo con ogni evidenza di lecita o illecita provenienza e infatti l’interlocutore risponde “da restaurare, ma capisci a me non possono tanto viaggiare”. …omissis….Gli imputati, peraltro, rimasti assenti per tutto il corso del dibattimento, non hanno fornito alcuna ricostruzione alternativa all’impianto accusatorio pacificamente cristallizzatosi nei loro confronti.
In ordine alla disamina del capo B) della rubrica, deve essere, di contro, mandato assolto Tizio, atteso che il teste di P.G., escusso sul punto, non ha fornito indicazioni investigative utili a ricostruire le fattispecie delittuose ipotizzate in rubrica, di talchè si impone una pronuncia assolutoria per insussistenza dell’elemento materiale dei contestati reati. Sul piano sanzionatorio Le pene irrogate sono state: 5 anni e 6 mesi di reclusione e 23.000 euro di multa per Tizio; 4 anni e 2 mesi di reclusione e 21.500 euro di multa ciascuno per Caio e Sempronio. È stata altresì disposta la confisca e distruzione dei veicoli e documenti contraffatti, nonché l’interdizione dai pubblici uffici per Tizio.
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