Tribunale Nola, Collegio A - sentenza emessa in data 16/05/2024, n. 1076. Presidente estensore dott.ssa…
Sentenza n. 2329 emessa in data 12/12/2024 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dott.ssa Marina Russo.
RICETTAZIONE
Sulla prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione
Key word: Ricettazione – configurabilità – elemento soggettivo – prova
Abstract
Con la sentenza di seguito riportata, il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, nel condannare l’imputato per il delitto di ricettazione ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo del reato, dalla mancata giustificazione in ordine al possesso del bene di provenienza illecita sostenendo, a riguardo,che la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto.
Fatto contestato
Nella vicenda in esame, l’imputato veniva trovato in possesso di un’autovettura provento del delitto di furto; quest’ultimo denunciato poche ore prima. All’atto in cui l’imputato veniva fermato dai militari operanti, questi non riusciva a fornire alcuna giustificazione in ordine al possesso del veicolo né, altresì, le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento, potevano far ritenere che lo stesso fosse l’autore del reato presupposto.
Stralcio della motivazione della sentenza
“In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, appare corretta la contestazione del reato di ricettazione operata dal PM. Il lasso temporale intercorso tra il furto della vettura, avvenuto nel comune di Napoli, e l’accertamento operato dai militari della Stazione di Castello di Cisterna che ha acclarato la disponibilità del veicolo in capo all’imputato, in assenza di ulteriori elementi, consente di escludere che nella specie possa ritenersi integrato il delitto di furto.Ciò in quanto il lasso temporale intercorrente tra il furto della vettura (avvenuto in altro paese, al massimo entro le ore 09:00 del 04.04.2023) e l’intervento dei militari che hanno fermato l’imputato (espletato in altro comune alle ore 14:20), non esclude che lo stesso possa aver previamente ricevuto da terzi il provento del precedente furto.
L’imputato, sul punto, si è limitato a dichiarare spontaneamente di aver rubato l’auto per recarsi ad acquistare della sostanza stupefacente, senza ulteriormente specificare le modalità e le circostanze dell’azione. Lo stesso, peraltro, non è stato trovato in possesso di strumenti/oggetti atti all’effrazione. Le dichiarazioni del tutto generiche rese dall’imputato appaiono, dunque, finalizzate esclusivamente ad ottenere dei benefici di pena.
Deve ritenersi, inoltre, pienamente provata la consapevolezza, da parte dell’imputato, della provenienza delittuosa dell’autoveicolo dallo stesso condotto.
In particolare, la circostanza che fossero stati manomessi il nottolino accensione ed il quadro elettrico, in uno al tentavo dell’imputato di allontanarsi repentinamente dal veicolo alla vista degli operanti, appaiono elementi idonei a far presumere che il medesimo fosse a conoscenza dell’illecita provenienza del veicolo.
Il dato oggettivo che l’imputato sia stato trovato nel possesso di un bene proveniente da delitto e non abbia fornito alcuna giustificazione in ordine a tale possesso, integra pienamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene stesso (cfr. Cassazione, sezione II, sentenza del 29/01/2020, n.7843; sezione I, sentenza del 13/03/2012, n.13599).
In tema di ricettazione, invero, la prova del dolo può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e la stessa mancata o non attendibile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza dell’illecita provenienza del bene.”
Tribunale di Nola, Giudice Monocratico dr.ssa Russo sentenza n. 2329 del 12 dicembre 2024.
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