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Sentenza n. 2345 emessa in data 11/12/2024 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dott. Alfonso Liccardo. Criteri di valutazione della prova ex art. 192 co.2 c.p.p.: applicazione pratica in particolare in rapporto alla testimonianza della persona offesa

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA EX ART. 192 C.P.P. E TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA

ABSTRACT

Con la sentenza di seguito riportata, il Giudice Bruniano non riconosceva la sussistenza del reato di sostituzione di persona per insufficienza degli elementi probatori raccolti ed, in particolare, per la contraddittorietà e la discordanza della deposizione della persona offesa.

Pur essendo ormai notorio che la testimonianza della persona offesa ben possa costituire elemento di convincimento idoneo a fondare un’affermazione di responsabilità, ancorché costituisca la fonte dimostrativa esclusiva, non trovando così applicazione i criteri ex art. 192 co. 3 c.p.p., la stessa deve essere comunque sottoposta ad un più penetrante vaglio critico, con ogni necessaria cautela, e ciò all’esito di un esame condotto con criterio di rigore, imperniato sull’analisi di qualsiasi elemento di riscontro evincibile dal processo – cfr. Cass., Sez. IV, 27 maggio – 21 agosto 2003, ric. Autieri (nel caso di specie, la P.O., pur negando di aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la società assicuratrice, nel corso dell’istruttoria ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce al contratto, sebbene l’avesse in precedenza disconosciuta; inoltre, egli ha riconosciuto come propria anche la patente di guida impiegata come documento di riconoscimento per la stipula del contratto, confermando che trattavasi di documento rimasto custodito in casa, e dunque nella disponibilità dei fratelli).

FATTO CONTESTATO Il fatto di reato riguarda la condotta di sostituzione di persona p. e p. dell’art. 494 c.p., perché, in qualità di agente di commercio della Società Seven s.r.l. – società mandataria di OPTIMA ITALIA s.p.a. per la stipula di contratti per la fornitura di energia elettrica – al fine di trarne profitto, sostituendo la propria all’altrui persona, attivava a nome della persona offesa il contratto per la fornitura di energia elettrica aventi codice ID 432164, inducendo in tal modo in errore la società Seven s.r.l. Stralcio della motivazione della sentenza All’esito dell’istruttoria dibattimentale svolta, ritiene questo giudice che non sia adeguatamente confermata l’ipotesi accusatoria sulla base delle testimonianze raccolte e della documentazione acquisita.

Ritiene il Giudice bruniano che non può dirsi raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza del fatto ascritto all’odierno imputato. Appartiene ormai al notorio che nell’attuale sistema normativo la testimonianza della persona offesa ben possa costituire elemento di convincimento idoneo a fondare un’affermazione di responsabilità, ancorché costituisca la fonte dimostrativa esclusiva, dovendo in tal caso essere sottoposta ad un più penetrante vaglio critico.

Nel vigente ordinamento processuale alla persona offesa è riconosciuta, difatti, la capacità di testimoniare, a condizione che la sua deposizione, non immune da sospetto per la provenienza da una parte che è portatrice di interessi configgenti con quelli dell’ imputato, del quale è il naturale antagonista processuale – interessi che sono amplificati, ad esempio, in caso di costituzione di parte civile – sia ritenuta veridica in senso oggettivo e soggettivo, con ogni necessaria cautela, e cioè all’esito di un esame condotto con criterio di rigore e spirito critico, imperniato sull’analisi di qualsiasi elemento di riscontro evincibile dal processo.

Va però ribadito sul punto che, non configurando il dettato normativo alcuna pregiudiziale di natura ontologica alla utilizzabilità della deposizione de qua quale prova esaustiva ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, l’acquisizione di riscontri estrinseci non è richiesta e, ove ve ne siano, non devono necessariamente presentare i requisiti che ineriscono alla chiamata in reità o in correità secondo il principio della cd “corroboration”, ossia la convergenza con altri elementi di natura indiziaria e la portata individualizzante o specifica del riscontro che, solo in rapporto alla chiamata, deve riguardare sia la persona dell’incolpato, che le imputazioni a lui ascritte (in tal senso si vedano Cass., Sez. IV, 27 maggio – 21 agosto 2003, ric. Autieri, secondo la quale, quando il giudice la abbia motivatamente ritenuta veritiera, la deposizione della persona offesa costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, e, più di recente, Cass., Sez. Un., 19 giugno 2912 – 24 ottobre 2012, n. 41461, che ha ribadito come le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, c.p.p. non si applichino alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone).

Facendo applicazione degli esposti principi al caso che occupa, la deposizione della persona offesa ha evidenziato alcuni profili di contraddittorietà, che non rendono possibile ricostruire in termini di certezza processuale i fatti di cui all’imputazione. Invero, il reato di cui all’art. 494 c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. Nel caso di specie, la P.O., pur negando di aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la società assicuratrice, nel corso dell’istruttoria ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce al contratto, sebbene l’avesse in precedenza disconosciuta; inoltre, egli ha riconosciuto come propria anche la patente di guida impiegata come documento di riconoscimento per la stipula del contratto, confermando che trattavasi di documento rimasto custodito in casa, e dunque nella disponibilità dei germani (ma non di terzi estranei).

D’altra parte, l’uomo non ha escluso che l’iniziativa di cambiare società fornitrice potesse essere derivata dal fratello. Egli ha insomma affermato circostanze che inducono a considerare sia la possibilità per cui il contratto sia stato da lui sottoscritto, anche se forse in maniera inconsapevole; sia che l’operazione commerciale sia derivata da una attività svolta dal fratello, nella gestione di un bene comune; in entrambi i casi con l’uso del suo documento di identità.

Dalle dichiarazioni descritte risulta dunque indebolita la ricostruzione accusatoria, non essendo peraltro adeguatamente comprovata l’ipotesi secondo cui l’imputato fosse l’artefice della condotta di cui in imputazione. Pertanto, le discordanti e contraddittorie risultanze probatorie acquisite non consentono di addivenire a un pacifico giudizio di colpevolezza dell’imputato, atteso che, soprattutto a fronte della precaria ricostruzione offerta dalla persona offesa, nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza sul piano oggettivo del reato di sostituzione di persona ascritto all’odierno imputato.

Tribunale Nola, GM Dott. Alfonso Liccardo Sentenza 11 dicembre 2024, N.2345.

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