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Molestie: condotta punibile.

(art. 660 cp)

Il reato in questione è integrato da “qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione. Ricorre l’elemento soggettivo laddove sussista la consapevolezza da parte dell’agente del carattere molesto della propria condotta.

Tribunale Nola, GM Luzzi, sentenza 11 giugno 2024, n.1295.

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