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Mezzi di ricerca della prova: intercettazioni -valutazione – criteri.

(art. 266 cpp e ss.) 

In linea di principio, l’attività di intercettazione di conversazioni tra presenti e di comunicazioni telefoniche registrate sulle utenze in uso agli imputati deve ritenersi mezzo di ricerca della prova di particolare efficacia in quanto, rappresentando in tempo reale l’accadimento di singoli fatti storici, costituisce senz’altro un modo di raccolta della prova di natura oggettiva e, per ciò stesso, di maggiore affidabilità. In via astratta, in sole due ipotesi le acquisizioni possono ritenersi inattendibili: e cioè quando siano contraddittorie ovvero inintelligibili, ovvero quando i dialoganti siano consapevoli di essere intercettati e se ne servano in modo strumentale per far falsare intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato storico.

Tribunale Nola, G.u.p. Piscitelli, sentenza 27 maggio 2024, n. 226.

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