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Maltrattamenti in famiglia: natura di reato abituale – sufficiente compimento di pluralità di singoli atti continuativi e ripetitivi – di per sé – non necessariamente delittuosi.

Elemento soggettivo: elementi caratterizzanti – irrilevanza di periodi di normalità e di accordo con la p.o. , nonché del conclamato abuso di sostanze stupefacenti – il movente non esclude il dolo di maltrattare.

Interesse protetto dalla norma: Condotte poste in essere nei confronti di entrambi i genitori- pluralità di reati eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione

(art. 572 cp)

Il reato di maltrattamenti pacificamente assume natura di reato abituale per la cui consumazione è necessario, ma anche sufficiente il compimento di una pluralità di atti legati dal vincolo dell’abitualità cioè della continuità e ripetitività nel tempo. Tali caratteristiche riconducono ad unità i singoli atti, e fanno sì che l’unitaria condotta di maltrattamento esprima un disvalore maggiore della somma del disvalore tipico di ciascun atto – peraltro non necessariamente delittuoso che concorre ad integrarla.

La reiterazione in un arco temporale relativamente lungo, lungi dall’escludere la configurabilità del delitto di maltrattamenti, è invece espressione di una sua maggiore gravità.

Ai fini della integrazione del reato non rileva la circostanza che durante il periodo di tempo interessato, siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. Né il conclamato abuso di sostanze stupefacenti può valere ad escludere il dolo del reato in capo all’agente, poiché, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità il movente non esclude il dolo, alla cui nozione è estraneo, ma lo evidenzia rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi.

Nel caso di maltrattamenti in famiglia posti in essere nei confronti di più soggetti passivi si configura una pluralità di reati, eventualmente avvinti dalla continuazione, atteso che l’interesse protetto dal reato di cui all’art. 572, è la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo. Per cui i fatti commessi ai danni di entrambi i genitori devono considerarsi due reati.

Sentenza del 5 dicembre 2024 n. 467 emessa dl GIP Tribunale di Nola  dr. Raffaele Muzzica

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