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Fallimento: aggravante danno di rilevante entità – bancarotta impropria – applicabilità.

(art. 219 – 223 L.f.)

La questione relativa all’applicabilità alla bancarotta cd. impropria dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, (generata dall’omesso richiamo da parte dell’art. 219 l.f. all’art. 223 l.f. – a differenza dell’art. 216 l.f.) va risolta positivamente, tenuto conto dei principi affermati dalla univoca giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219 c.1, legge fall. Ed invero, l’estensione dell’aggravante del danno rilevante anche ai fatti di bancarotta cd. impropria non è frutto di una applicazione analogica in malam partem delle norme, che sarebbe vietata in materia penale, ma è il risultato di una interpretazione sistematica della legge fallimentare. In particolare, poiché l’art. 216 l. fall. Rinvia – per quel che riguarda le specifiche attenuanti ed aggravanti – all’art. 219 l. fallimentare, è inevitabile che tale rinvio interessi anche l’art. 223 l. fall. Una diversa interpretazione comporterebbe infatti, una evidente violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 cost e una patente irragionevolezza del sistema sanzionatorio essendo l’imprenditore individuale sottoposto ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, in quanto opportunamente identificato anche negli effetti speciali della circostanza aggravante in esame, rispetto a quello previsto per i fatti sostanzialmente analoghi commessi nell’ambito della gestione societaria, sicuramente non meno gravi, per i quali sarebbe al più configurabile l’aggravante ad effetto comune di cui all’art. 61 n. 7 cp, laddove la bancarotta societaria rappresenta – in linea generale – fenomeno criminale molto più grave di quello costituito dalla bancarotta individuale, poiché, nella moderna economia le più alte concentrazioni di capitali assumono come è noto, forma societaria.

Tribunale Nola, coll. A), Di Iorio Pres., Zingales, Merola est. sentenza 16 novembre 2023, n. 1967

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