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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: reato istantaneo – condotta e presupposti.

(art. 392 cp)

Il reato di ragion fattasi è istantaneo, consumandosi nel momento e nel luogo in cui il soggetto si fa arbitrariamente ragione da sé “sia con violenza sulle cose che con violenza alle persone, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito. Il delitto in esame è un reato comune di danno, di evento, a forma vincolata e l’elemento psicologico viene rappresentato dal dolo specifico, nel caso nella coscienza e volontà di esercitare arbitrariamente e violentemente mediante un’azione violenta, creando di fatto un ostacolo al godimento del bene, nonché sintomo evidente di una indicazione arbitraria della qualificazione del diritto che, ove ritenuto in comune, necessita di risoluzione giudiziale. Orbene, per la configurabilità del reato in oggetto, si richiede che il preteso diritto che l’agente intende esercitare sia oggetto di contrasto con un’altra persona, nel senso che, al momento della condotta violenta posta in essere dall’agente sia già in atto tra gli interessati una contesa, giudiziale o solo di fatto, intorno alla titolarità o alle modalità di esercizio di quel diritto.

Tribunale Nola, Got Fedele, sentenza 20 novembre 2023, n. 2008   

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