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Danneggiamento ed incendio: differenze – elemento soggettivo – caratteristiche.

(art. 633 cp – art. 424 c.p.)

Quanto alla riconducibilità delle condotte nell’alveo della contestata fattispecie, giova sottolineare che i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (cfr. in materia, Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 29294 del 17/05/2019 Ud. (dep. 04/07/2019) Rv. 276402 – 01).

Tribunale di Nola, GM Capasso, sentenza 27 giugno 2024, n. 265

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