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Atti persecutori: recidiva – contestazione – valutazione e criteri di applicazione.

(art. 612 bis c.p. – art. 99 cp)

Per quanto attiene alla recidiva, è dovere del giudice, una volta stabilito che la stessa sia stata correttamente contestata, verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (cfr. in tal senso tra le altre Cass. Pen., Sez. F, Sentenza n. 35526 del 19/08/2013). A questo giudizio il giudicante deve pervenire dopo aver fatto una verifica “della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali’ ( Cass. Pen., S.U. n. 35378 del 27.05.2010).

Tribunale di Nola, GM Capasso, sentenza 27 giugno 2024, n. 265

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