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Tribunale di Nola, Ufficio GIP Giudice dr. Muzzica, sent. n. 417/24 del 7.11.2024.

Individuazione di persone e di cose ex. Art. 361 C.P.P. – capacità dimostrativa del riconoscimento – condizioni e valutazione del Giudice.

I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, così come i riconoscimenti informali dell’imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

Nell’ambito dell’attività del riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, occorre evidenziare come assuma particolare importanza l’acquisizione del materiale fotografico (strumento del riconoscimento) affinché il Giudice sia posto in condizione di testare direttamente l’affidabilità del risultato probatorio e di verificare la qualità della fotografia e le caratteristiche fisionomiche della persona effigiata e riconosciuta, al fine di valutare in modo preciso e fondato l’affidabilità dell’attività ricognitiva svolta dal dichiarante e apprezzare la portata probatoria dell’atto.

La capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico non può che essere diversa a seconda che l’atto sia compiuto rispetto ad una rosa ampia piuttosto che ristretta di fotografie, se l’immagine del soggetto riconosciuto sia nitida e consenta di cogliere in modo preciso i tratti del volto della persona riprodotta, ovvero sfocata o così piccola da impedire di distinguere in modo adeguato i lineamenti del viso.

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