(art. 572 c.p.) In materia di maltrattamenti in famiglia “la condotta tipizzata dalla disposizione di…
Tribunale di Nola, Ufficio GIP Giudice dr. Muzzica, sent. n. 417/24 del 7.11.2024 del 7.11.2024.
DETENZIONE E PORTO DI ARMI L. 895/1967 – concorso di persone – presupposti .
La detenzione del porto di arma non implica necessariamente un “contatto fisico immediato” tra il coautore del reato e l’oggetto, ma vanno intesi come “disponibilità di fatto” di quest’ultimo, con la conseguenza che può configurarsi il concorso di persone nel reato anche nei confronti di un soggetto che non sia addirittura mai entrato in contatto materiale con il bene detenuto.
Il reato di detenzione porto di arma è da considerarsi “permanente”, consumandosi soltanto nel momento in cui cessa l’attività criminosa del reo; ne deriva, pertanto, che qualsivoglia ausilio fornito all’autore materiale della condotta quando ancora questi esercita il proprio potere sul bene si risolve in un vero e proprio concorso e non in un’ipotesi di favoreggiamento.
In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione escludendo nel concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussiste altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta.
Questo articolo ha 0 commenti