Rapina Elementi costitutivi del reato. Key Word: TENTATA Rapina aggravata – uso armi ABSTRACT…
Rifiuti: natura del reato di illecita gestione dei rifiuti – presupposti.
(art. 256 del D.L.vo 152/2006)
Il reato di illecita gestione di rifiuti, ex art. 256 del D.L.vo 152/2006, ha natura di reato istantaneo, dato che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, nel caso di specie il 30.05.2019. Tuttavia, solo nelle ipotesi accertate, stante la ripetitività della condotta, esso si potrebbe configurare quale reato eventualmente abituale, potendosi infatti risolvere tanto in un’unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato (cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza n.43590 del 17 novembre 2022). Dunque, solo nella ipotesi di abitualità del reato, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico. Le risultanze istruttorie per un verso, la contestazione della pubblica accusa consentono di escludere il prefato carattere e, dunque, la reiterazione di più condotte omogenee di deposito incontrollato. In conformità, “Il reato di abbandono di rifiuti è in genere istantaneo con effetti permanenti, ma può essere permanente se consiste in una reiterazione di condotte; in questo caso, comunque, la sua protrazione cessa nel momento in cui l’ultima condotta dismissiva si perfeziona” (così, per tutte, Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916-01). Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, invece, può avere natura permanente, nel caso in cui l’attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l’anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l’intero disvalore della condotta, e, ai fini dell’individuazione della natura del reato è necessario tener conto delle circostanze del caso concreto (così, ancora, Sez. 3, n. 8088 del 2022, cit., nonché Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011-01). Inoltre, una decisione ha condivisibilmente precisato che, quando l’attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti abbia, per le concrete circostanze del caso, natura di reato permanente, detta permanenza cessa non solo quando termini la condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, la medesima venga interrotta (così Corte di Cassazione, sentenza 16354/2023, nonché C.C. Sez. 3, n. 36411 del 09/05/ 2019, Vitale, Rv. 277068-01, la quale, in relazione ad una fattispecie di abbandono di rifiuti in un cantiere per la realizzazione di opere edili, ha ritenuto che il persistente stato di malattia dell’imputato, con correlato stabile e prolungato abbandono dei lavori e del cantiere, fosse idoneo a determinare l’interruzione della permanenza)».
Tribunale di Nola, Got Ardolino, sentenza 14 giugno 2024, n. 1329
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