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Confisca in casi particolari competenza funzionale – provvedimenti in tema di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati.

(L. n. 161 del 2017)

Come è noto, la legge n. 161 del 2017 ha esteso a tutti i sequestri aventi ad oggetto beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento di sequestro in ordine alle questioni inerenti l’amministrazione (ivi inclusa la liquidazione dell’amministratore), mediante l’interpolazione del comma 1-bis dell’art. 104-bis disp. art. cod. proc. pen. Tuttavia, come acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, quanto appena richiamato può valere per i sequestri disposti nel vigore della nuova normativa. La legge n. 161 del 2017 è entrata in vigore il 19 novembre 2017, ben oltre quindi la data in cui fu disposto il sequestro ora in rilievo. Si tratta di normativa processuale priva di una disciplina transitoria, sicché si applica per i sequestri disposti successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il criterio del tempus regit actum che, come è noto, altro non è se non l’esplicazione della regola, contenuta nell’art. 11 disp. prelim. cod. civ, che la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (“In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell’art. 104-bis disp. alt. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertilo con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 91 disp. all. cod. proc. pen. e 590 cod. proc pen., dal primo richiamato.” (Sez. 1, Sentenza n. 28212 del 07/06/2019 Cc. (dep. 27/06/2019) Rv. 276146 – 01). Tuttavia, ciò impregiudicato, nel caso in esame si tratta di un sequestro preventivo finalizzato anche alla confisca cd. allargata ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, oggi trasfuso nell’art. 240 bis c.p., all’epoca richiamato dall’art. 12 bis del d.lgs. 74/2000, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. 158/2015. La norma, ponendosi in continuità rispetto al previgente art. 1 comma 143 della legge 244/2007 estendeva ai reati tributari la disciplina in materia di confisca, diretta e di valore, dettata per i reati contro la Pubblica Amministrazione. Ne consegue, dunque, che deve trovare ratione temporis applicazione il disposto dell’art. 12-sexies comma 4-bis, all’epoca vigente, come risultante dalla novella apportata dall’art. 2, comma 7 della legge n. 94 del 2009, che prevedeva che ai sequestri e alle confische disposti a norma dei commi precedenti, e quindi nell’ambito di procedimenti per taluno dei reati ivi menzionati, e “agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale” si applicassero le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in forza delle norme in materia di prevenzione patrimoniale. Tra le norme applicabili la giurisprudenza di legittimità ritiene condivisibilmente inclusa altresì quella inerente alla competenza funzionale del giudice autore del provvedimento di sequestro (“Spetta al giudice che ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, cono. in L. 356 del 1992, adottare i provvedimenti in tema di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, in analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale). (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un provvedimento relativo all’amministrazione di beni sequestrati ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 emesso dal giudice delle misure di prevenzione del tribunale presso il quale si era svolto il giudizio di primo grado, anziché al Gip, che aveva disposto il sequestro)”. (Sez. 2, Sentenza n. 29031 del 16/04/2014 Cc. (dep. 04/07/2014) Rv. 260026 – 01; Sez. I, n. 3637 del 19/12/2011, confl. comp. in proc. Busso, Rv. 251852, Sez. I, n. 45612 del 07/11/2012, confl. comp. in proc. Droghini ed altri, Rv. 254523, Sez. I, n. 9139 del 16/01/2013, confl. comp., Rv. 254956).

Tribunale di Nola G.I.P. Muzzica. Ordinanza 1 luglio 2024, n. 475.

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