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Sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 co 5 D.P.R. 309/90.

G.I.P. del Tribunale di Nola, dott.ssa F. Basile, sent. n. 105/2023, ud. 10.03.2023.

“Il dato ponderale e le allarmanti modalità del fatto verificatesi in una nota piazza di spaccio escludono la possibilità di riconoscere l’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art 73 D.P.R. 309/90. Dal dato letterale si evince che la lieve entità del fatto può essere riconosciuta sia in relazione ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell’azione, sia in relazione alla qualità o alla quantità delle sostanze (la circostanza in discorso può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, quali mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri – Cass. n. 17 del 21.06.2000).

Ciò posto, nel caso che occupa, le modalità della condotta in sé denotano una certa scaltrezza e depongono per una offensività tutt’altro che lieve dell’azione delittuosa: invero, la presenza in una nota piazza di spaccio, la detenzione di droghe pesanti (indicativa della facoltà dell’imputato di approvvigionarsi delle stesse), sono espressivi del fatto che l’imputato è quantomeno vicino al circuito criminale dedito all’attività di cessione di stupefacenti”.

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