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Sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90

Tribunale di Nola, giudice dr.ssa Sicoli, sent. 69/23, ud. 17.01.2023

Ai fini della concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, il Giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze) sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità della sostanza stupefacente), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche solo uno di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità. Nel caso di specie, le plurime condotte di cessione ravvicinate, anche se aventi ad oggetto singole dosi con un’organizzazione seppur rudimentale, impediscono l’applicazione della fattispecie di lieve entità”

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