VIOLENZA SESSUALE Violenza sessuale: configurabilità della circostanza attenuante prevista per i casi di minore gravità.…
SENTENZA n. 600/2025 emessa dal Collegio C) del Tribunale di Nola nella persona dei magistrati: dr. M. Aurigemma Presidente,dott.ssa V. Castaldo Giudice Est., dr. F. S. Martucci di Scarfizzi.Emessa all’udienza del 07.04.2025, dep. 09.07.2025
a cura di
Avv. Angelo Pignatelli
Massime
Aggravante del metodo mafioso e legame di parentela
In tema di aggravante del metodo mafioso ex art. 416 bis.1 c.p., il mero legame di parentela tra l’imputato e un soggetto appartenente alla criminalità organizzata operante nel territorio interessato non è sufficiente a integrare l’elemento materiale della circostanza aggravante, poiché ciò comporterebbe una forma di responsabilità fondata su un dato relazionale e non su una condotta concreta, in contrasto con il principio di materialità sancito dalla Costituzione.
Prestigio criminale e configurabilità del metodo mafioso
La mera caratura criminale o il percorso delittuoso dell’agente non sono elementi idonei, di per sé soli, a integrare l’aggravante del metodo mafioso, essendo necessario che la condotta sia connotata dall’impiego di modalità tali da evocare la forza intimidatrice di un sodalizio mafioso e da accrescere la capacità coercitiva dell’azione criminosa.
Metodo mafioso ed evocazione della forza intimidatrice del sodalizio
Ricorre l’aggravante del metodo mafioso quando la condotta criminosa è realizzata in modo tale da evocare, anche implicitamente, la contiguità con un’organizzazione mafiosa, determinando nella vittima una condizione di assoggettamento derivante dal timore di dover fronteggiare non il singolo autore, ma una più ampia organizzazione criminale.
Concorso nel delitto di estorsione e presenza rafforzativa.
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di estorsione, è sufficiente la presenza non casuale del concorrente sul luogo del fatto, qualora essa sia idonea a rafforzare l’azione del correo e ad aumentare la capacità intimidatoria nei confronti della vittima, manifestando una concreta adesione alla condotta criminosa.
Attendibilità della persona offesa affetta da patologia psichiatrica
La presenza di una patologia psichiatrica nella persona offesa non esclude automaticamente la sua attendibilità testimoniale, qualora risulti dimostrato, anche mediante accertamenti clinici, che al momento dei fatti la stessa versava in una condizione di compenso clinico tale da garantirne la capacità di percezione, memoria e rappresentazione degli eventi
Keyword:
Reato di rapina ex art. 628 c.p. – Reato di estorsione ex art. 629 c.p. – Aggravante del metodo mafioso ex art. 416 bis.1 c.p. Evocazione della forza intimidatrice mafiosa – Attendibilità della persona offesa – Concorso nel reato di estorsione
Abstract:
La sentenza n. 600/2025 del Tribunale di Nola affronta il tema della responsabilità penale per il delitto di tentata estorsione aggravata, soffermandosi in particolare sulla configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso prevista dall’art. 416 bis.1 c.p. Il Collegio, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dei riscontri investigativi e delle registrazioni di videosorveglianza, ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato in concorso con altro soggetto per avere avanzato richieste estorsive accompagnate da minacce idonee a incutere timore nella vittima.
La decisione chiarisce che l’aggravante del metodo mafioso non può essere desunta automaticamente dal prestigio criminale dell’autore o dai suoi legami familiari con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, essendo invece necessario che la condotta sia concretamente caratterizzata dall’impiego di modalità evocative della forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose. Il Tribunale sottolinea che ciò che rileva è l’effettiva capacità della condotta di determinare nella vittima una condizione di assoggettamento derivante dal timore della possibile reazione di un sodalizio criminale e non del singolo autore.
La pronuncia affronta inoltre il tema dell’attendibilità della persona offesa affetta da patologia psichiatrica, affermando che tale condizione non esclude la validità della testimonianza, qualora risulti comprovata una condizione di compenso clinico idonea a garantire la capacità di percezione e di rievocazione dei fatti.
Nel complesso, la sentenza contribuisce a delineare i confini applicativi dell’aggravante del metodo mafioso, ribadendo la necessità di un accertamento concreto delle modalità intimidatorie utilizzate e riaffermando il principio di materialità della responsabilità penale.
FATTO CONTESTATO
Sempronio veniva imputato:
a) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 56 – 629 co. 1 e 2 – 628 co. 3, 416 bis. 1 c.p. perché, in concorso con Tizio – per il quale si è proceduto in separata sede – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza consistita nell’afferrare alle
spalle Caio, titolare dell’esercizio commerciale denominato X, sito in _________, bloccandolo con una presa al collo e con minaccia consistita nel riferirgli le seguenti testuali espressioni “DAMMI I SOLDI, DAMMI I SOLDI, TUTTO QUELLO CHE HAI IN TASCA”, “SEI INFAME. CI DEVI DARE I SOLDI, TI DOBBIAMO BRUCIARE IL LOCALE, DEVI ESSERE PICCHIATO TUTTI I GIORNI”, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il predetto Caio a farsi consegnare somme di denaro non quantificate; evento non consumato per cause indipendenti dalla loro volontà, e segnatamente per l’intervento delle FF. PP.
Con l’aggravante di avere agito con metodo mafioso e, quindi, con modalità tali da ingenerare nella persona offesa la convinzione di trovarsi dinanzi ad un ‘attività criminale gestita da un’organizzazione camorristica avente diretta influenza nel territorio ove ha sede l’esercizio commerciale della vittima, e segnatamente dal clan camorristico facente capo alla famiglia Y
Commesso in _____________ il 4 marzo 2023.
b) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 629 co. 1 e 2, in relazione all’art. 628, co. 3, 416 bis.1 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in relazione al capo a), con minaccia consistita nel proferire all’indirizzo di Caio – titolare dell’esercizio commerciale denominato X, sito in ___________ frasi del seguente tenore: “se non mi dai i soldi ti distruggo e ti brucio il locale” e con violenza sulle cose, consistita nel danneggiare arredi e suppellettili ubicati all’interno del locale medesimo, costringeva Caio a consegnargli, in più occasioni, somme di denaro pari all’importo di 20 e 50 € a volta, nonché l’erogazione in suo favore di numerose consumazioni di bevande alcoliche, provocando in tal modo al suddetto Caio un danno ingiusto.
Con l’aggravante di aver agito con metodo mafioso ed invero con modalità tali da ingenerare nella persona offesa la convinzione di trovarsi dinanzi ad un’attività criminale gestita da organizzazioni camorristiche aventi diretta influenza nel territorio ove ha sede il suddetto esercizio commerciale della vittima.
Commessi in ___________ dal 2019 fino al 4.03.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che l’istruttoria dibattimentale abbia confermato l’assunto accusatorio nei confronti dell’imputato Sempronio limitatamente al capo a) dell’imputazione.
Viceversa, sulla scorta degli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato deve essere assolto dal reato di cui al capo b) della rubrica, ex art. 530, co. 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste, apparendo, se non del tutto mancante, quanto meno incerta e contraddittoria la prova dell’avvenuta consumazione del delitto.
Giova precisare che la piattaforma probatoria portata al vaglio di questo Collegio è costituita essenzialmente dalle dichiarazioni, sia dibattimentali che investigative, rese dalla persona offesa costituitasi parte civile, Caio, rispetto alle quali sono intervenute le attività di riscontro effettuate dai Carabinieri di ______________, che consistono essenzialmente nell’acquisizione dei filmati estratti da un sistema di video sorveglianza posto nelle immediate adiacenze dell’esercizio commerciale denominato “X” in ____________, alla ___________ n. ____, al cui ingresso si sono verificati i fatti incriminati, filmati che danno conto della presenza dell’imputato e del complice.
Completano il quadro istruttorio le deposizioni degli altri testi escussi, il verbale di ricognizione fotografica della persona offesa con connesso album fotografico, gli atti del procedimento n. __________ RGNR del Tribunale di _________, il verbale dell’interrogatorio di garanzia reso da Sempronio innanzi al Gip presso il Tribunale di _________ e le dichiarazioni rese dal medesimo imputato in sede di esame dibattimentale.
Ai soli fini documentali, è stata prodotta e acquisita altresì la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di _________ in data _________, depositata il ________, nel giudizio abbreviato a carico del coimputato Tizio, e il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di ________, emessa all’udienza del ________, che ha riformato la sentenza del GUP quod poenam, escludendo l’aggravante ex art, 416 bis. I c.p.
Sulla base di tali fonti di prova la vicenda per cui vi è processo può essere così ricostruita.
Si inizierà con l’esaminare le propalazioni della persona offesa, per poi passare alle ulteriori fonti di prova ed agli elementi di riscontro, dando conto, quindi, della linea difensiva emergente dall’esame dell’imputato. Sulla base di tale compendio probatorio si tracceranno le conclusioni, che non potranno che partire dalla valutazione in merito all’attendibilità dei propalanti, arrivando all’analisi di alcuni terni giuridici di rilievo anche in riferimento alle aggravanti oggetto di contestazione.
1. La deposizione della persona offesa.
Come si diceva, la magna pars del compendio accusatorio riposa sulle dichiarazioni rese da Caio che ha ricostruito con efficacia e lucidità l’episodio occorso nel mese di marzo del 2023, a seguito del quale aveva sporto la denuncia dalla quale è scaturito il presente procedimento penale.
Escusso all’udienza del ________, il teste ha dichiarato di essere titolare di un locale, denominato “X” all’epoca dei fatti, destinato alla vendita di alcolici, sito in ___________, alla _________, n. __.
In un giorno che inizialmente ha collocato intorno al 4 o 5 aprile 2023, salvo poi correggersi dietro contestazione del P.M. e ricordare la data corretta del 4 marzo 2023, intorno alle ore 23.00, mentre si trovava fuori dal suo locale aspettando i clienti, Caio vide sopraggiungere due coppie di giovani. Uno di questi, poi riconosciuto in Tizio tramite terze persone presenti sul posto, lo afferrò al collo dalle spalle, pressandolo sulla parte inferiore della schiena con l’altra mano, e gli intimò di “dargli tutti i soldi”. Divincolatosi dalla morsa, Caio si voltò e si trovò faccia a faccia con Sempronio, che era in quel momento in compagnia dello Tizio.
Il teste ha riconosciuto Sempronio in aula e ha confessato di aver provato una forte sensazione di paura alla sua vista quella sera, avendo sporto già in precedenza una denuncia per estorsione nei suoi confronti (me lo sono trovato di faccia così all’improvviso e sono morto dalla paura).
Il teste poi ha ricordato che in quella circostanza Tizio gli riferì di essere latitante (“io mo vac fujen, so latitant, ‘na poc aggiufurnut”);
Caio ha puntualizzato che Tizio ed Sempronio erano insieme, rimarcando altresì come il primo gli avesse intimato di dargli del denaro; sul punto il PM ha proceduto ad una contestazione, poiché in sede di sit il teste aveva affermato: “Tengo a precisare che prima che arrivassero i Carabinieri, Sempronio e Tizio (pseudonimo per indicare Tizio) si sono posti di fronte a un marciapiede continuando a minacciarmi e a offendere con queste testuali parole: sei un’infame, ci devi dare i soldi, ti dobbiamo bruciare il locale, devi essere picchiato tutti i giorni?. e altre frasi dello stesso tenore, fino a quando poi non hanno udito le sirene delle pattuglie e se ne sono andati”. Il teste ha confermato le dichiarazioni lette in aula dal P.M., aggiungendo che Tizio e Sempronio dopo un po’ si allontanarono, posizionandosi sul marciapiede di fronte a locale dove cominciarono ad urlare e sbraitare, proferendo entrambi le frasi ingiuriose e minacciose sopra riportate. Caio sapeva – in quanto gli fu riferito in un secondo momento – che Tizio era il “figlio di Alfa”, ovvero di Alfa, un soggetto condannato per reati di matrice camorristica (“un guappo, di un camorrista”).
Il teste – come già accennato – a domanda espressa del P.M. ha riferito di aver già denunciato Sempronio in passato per il reato di estorsione, avendo quest’ultimo preteso da lui la consegna di somme di denaro, dell’importo talvolta di 20 euro, talvolta di 50 euro. Il teste ha ricordato che l’odierno imputato si era recato più volte presso il proprio esercizio commerciale anche in compagnia di altri gruppi di persone, delle quali, tuttavia, non ricordava i nomi. A tal proposito, il PM ha mosso un’altra contestazione a Caio, poiché questi, sentito a sommarie informazioni, aveva dichiarato: “Voglio precisare che in passato, nell’anno 2020, se non sbaglio nel mese di febbraio e aprile e maggio, ho presentato due denunce per estorsione, sempre poste in essere da Sempronio, denominato ________, ma all’epoca era in compagnia di un altro soggetto, presentatosi a nome dello zio, tale ________..”. il teste ha confermato quanto letto dal P.M., precisando che la persona che era in compagnia Sempronio si era presentata a nome di un soggetto, denominato “_______”, “_______”, della cui caratura criminale Caio apprese solo in un secondo momento. Il teste ha aggiunto che quella fu la prima occasione nella quale aveva visto Sempronio e che non aveva mai incontrato prima di allora la persona che si trovava in sua compagnia.
Tornado invece alla sera del 4 marzo 2023, Caio ha proseguito nel racconto, asserendo di essersi opposto categoricamente alle pretese di consumazione gratuita di sostanze alcoliche di Tizio e di Sempronio, dicendo loro: “no, non entrate, non vi do niente”; al suo diniego l’imputato e il complice iniziarono ad urlare ed inveire contro di lui; in particolare, Tizio gli si rivolse proferendo la seguente espressione: “io so’ _________, mo so asciut, so’ latitant, mo vulim fa ‘na bevut … “, per poi aggiungere: “dammi i soldi, dammi i soldi, tutto quello che hai in tasca”. La parte civile, allora, dopo essere stata strattonata, allertò i Carabinieri non appena i due aggressori si allontanarono.
Circa la precedente denuncia sporta nei confronti di Sempronio per il reato di estorsione, la persona offesa ha riferito che il procedimento penale che ne era scaturito era stato archiviato, aggiungendo che vi erano stati ulteriori episodi in cui Sempronio si era presentato presso il suo locale pretendendo di consumare alcolici a titolo gratuito.
Quanto all’episodio del marzo 2023, Caio ha chiarito che sapeva che Tizio era stato condannato per l’omicidio di un cittadino ucraino, per il quale era poi risultato latitante. Il teste ha rimarcato di conoscere Sempronio perché lo aveva già visto ed ha affermato di aver riportato ai Carabinieri una descrizione dello stesso e di averlo riconosciuto dalle fotografie sottopostegli in visione dalla medesima PG accorsa sul posto.
Si è proceduto poi al controesame del teste a cura della difesa, avv. _________, al quale egli ha confermato di aver già denunciato in precedenza Sempronio, sporgendo dapprima una denuncia dinanzi ai Vigili Urbani e poi un’altra davanti ai Carabinieri di ___________; ha poi precisato che il giorno successivo ai fatti non aveva sottoposto in visione ai CC le precedenti denunce presentate nei confronti di Sempronio, avendole soltanto riportate in forma orale. Il teste poi ha asserito di non essere a conoscenza di altri procedimenti nei quali risultava parte lesa avverso il medesimo Sempronio.
Caio ha riferito altresì di aver preso in gestione il locale nel mese di dicembre dell’anno 2019 e che precedentemente era il titolare dell’esercizio commerciale nella misura solo del 30%, condividendone quindi la gestione con Beta; il teste dichiarato inoltre di conoscere K, fratello di Beta e che il locale era spesso frequentato sia da Sempronio che da Beta, i quali non saldavano mai il conto delle loro consumazioni.
Il teste inoltre ha riconosciuto i due soggetti raffigurati in una foto estrapolata da Facebook e mostrata dall’Avvocato in aula, Sempronio e K, ammettendo di aver apposto un “like” a margine della stessa il 20 novembre del 2016. Caio ha giustificato questo gesto col fatto che gestire un locale notturno frequentato da persone affette da dipendenze da alcol e droga era molto difficile e che la sua intenzione era nondimeno quella di “tenersi buoni” i due soggetti ritratti nella foto, i quali erano assuntori abituali di alcolici e stupefacenti. Il difensore ha mostrato poi al teste altre due foto estratte da Facebook e Caio, anche in questo caso, ha riconosciuto i soggetti ivi ritratti; tra questi vi erano lo stesso Caio, K ed alcuni ragazzi che lavoravano al bar come tali C., G. e R.; il teste asseriva che quest’ultimo era morto di leucemia mentre G. era un barman molto affermato e C. una cliente storica del locale. Le foto sottoposte in visione al teste risalivano ad una settimana prima dell’apertura del locale e precisamente al 15 giugno del 2013.
Il teste ha asserito di conoscere Sempronio da quando avevano aperto il bar nell’anno 2013 e di aver riconosciuto pertanto lo stesso la sera del 4 marzo 2023, diversamente da Tizio, che non aveva riconosciuto subito perché erano trascorsi alcuni anni dall’ultima volta che lo aveva visto. Sul punto il difensore ha mosso una contestazione al teste, avendo quest’ultimo affermato nella denuncia: “Ieri sera è stata la prima volta che vedevo ______ mentre Sempronio lo conosco da tempo”. A questo punto, Caio ha confermato il contenuto delle sue dichiarazioni, aggiungendo di non aver mai visto Tizio fino a quella sera.
Il teste poi, a domanda del difensore, ha asserito di non ricordare chi dei due gli avesse detto “dammi tutti i soldi” né chi gli avesse detto in un secondo momento “dacci da bere, dobbiamo bere …”; ha poi precisato che Sempronio non aveva ordinato nulla da consumare e che lo stesso si trovava in compagnia di una donna, della quale non conosceva il nome, anche se l’aveva vista già altre volte. Il Caio ha affermato altresì che prima del 4 marzo non aveva mai notato Sempronio in compagnia di Tizio; in concomitanza con gli eventi di quella sera il teste allertò i Carabinieri di ____________, i quali gli risposero dicendo di chiamare il 112 ed in effetti l’uomo si mise in contatto con la caserma di __________, che prontamente inviò una pattuglia sul posto a sirene spiegate; nel frattempo sia il Sempronio che Tizio rimasero ancora in piazza ad inveire, posizionandosi sul marciapiede presente all’ingresso del locale.
Per comprendere la posizione esatta degli imputati, il difensore ha mostrato al teste una foto che rappresentava una visione frontale dell’ingresso del locale e Caio ha indicato che i due soggetti, mentre inveivano verso di lui, si trovavano immediatamente all’esterno del locale, davanti ai tavolini lì posizionati.
La sera del 4 marzo gli accadimenti si erano sviluppati intorno alle 23.00 ed il locale, a dire del teste, non era molto affollato anche perché non vi erano dipendenti che lavoravano all’interno; le forze dell’ordine, invece, giunsero dopo una decina di minuti dalla chiamata effettuata al 112. Il teste, inoltre, ha ribadito di essere stato aggredito da Tizio e di essere stato destinatario di ingiurie del tipo “t ‘amma vatter, t’amma appiccia’ o’ locai, ci devi dare i soldi”.
Si è proseguito con il controesame a cura dell’Avv. _________. Caio, a domanda del difensore, ha risposto di aver riportato alcune condanne penali e di aver trascorso diversi anni in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di essere stato giudicato colpevole anche per il reato di rapina aggravata; malgrado ciò il teste ha negato con fermezza di aver mai assunto dello stupefacente o bevuto sostanze alcoliche in compagnia del Sempronio.
Infine, si è proceduto al riesame del teste a cura del Pubblico Ministero, al quale la persona offesa ha confermato di aver sporto denuncia alle ore 12:00 del 5 marzo e di aver raccontato tutta la verità dinanzi ai Carabinieri in quella circostanza, come quando aveva affermato che entrambi i soggetti, sia Sempronio che Tizio si erano posizionati, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, sul marciapiede di fronte al locale, continuando a minacciarlo e ad offenderlo le seguenti parole “sei un infame, ci devi dare i soldi, ti dobbiamo bruciare il locale, devi essere picchiato tutti i giorni”.
All’udienza del 13.1.2025 è stata risentita la parte civile Caio, a seguito della contestazione di cui al capo B) effettuata dal Pubblico Ministero.
Il teste, a domanda del Pubblico Ministero se Sempronio si fosse presentato nel suo locale prima del marzo del 2023 pretendendo somme di denaro o altre utilità, ha risposto che le intimidazioni e le minacce erano iniziate a partire dal mese di dicembre 2019, appena rilevata l’attività del bar dal precedente proprietario, specificando poi, sempre su domanda del Pubblico Ministero, che l’imputato pure con la vecchia gestione aveva il vizio di prendere consumazioni senza effettuare il dovuto pagamento e che tali richieste venivano assecondate per paura della sua indole violenta. La parte civile, poi, ha dichiarato di non sapere se Sempronio avesse legami con soggetti condannati per reati di stampo mafioso e che nel periodo tra dicembre 20 l 9 e febbraio 2020 era capitato che l’imputato fosse accompagnato da ragazzi che si presentavano come nipoti di “____________”.
La persona offesa ha poi riferito di aver chiuso l’attività il primo gennaio 2025 per il pregiudizio subito a causa della patologia psichiatrica da cui risulta affetto, la schizofrenia. Ha aggiunto di aver sofferto di allucinazioni uditive e sensoriali nel periodo in cui era strato ristretto in carcere, ovvero dall’età di 20 anni fino all’età di 26 anni, precisando che tali episodi non si sono più ripetuti, essendo sottoposto a terapia farmacologica integrata con colloqui con psicoterapeuta presso il centro di salute mentale di ____________.
In ultimo, Caio ha riferito di aver corrisposto somme tra i 20 ed i 50 euro all’imputato per consentirgli di comprare la sostanza stupefacente, precisando che tali richieste venivano effettuate davanti alla cassa, senza, tuttavia, minacce esplicite, mentre, per quanto riguarda le consumazioni, Sempronio prelevava le bevande direttamente dal frigorifero del bar senza una preventiva richiesta.
2. Le altre fonti di prova.
In ordine al capo A) della imputazione, le dichiarazioni della persona offesa sono state riscontrate dall’attività di indagine effettuata dal Brigadiere _____________, all’epoca dei fatti in servizio presso la sezione operativa dei Carabinieri di ____________, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in ragione del narrato preciso e sprovvisto di contraddizioni, nonché della veste di pubblico ufficiale del dichiarante, che lascia fondatamente ritenere assente ogni interesse privato nella vicenda, il quale, escusso alla medesima udienza del 23.9.2024, ha riferito circa l’acquisizione delle registrazioni video delle telecamere a circuito chiuso installate dal comune in _________ e via ____________, nonché sull’analisi dei frame effettuata nell’ambito del!’attività di Polizia Giudiziaria.
Il teste ha dichiarato che il 6 marzo, a seguito della denuncia sporta da Caio per la tentata estorsione patita ad opera di Sempronio e di Tizio, raggiunse il Comando Polizia Municipale di __________ per l’acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza istallati su via _________ e su __________ del comune di ____________; dalla visione delle immagini ebbe modo di appurare che l’orario riportato sulle registrazioni era perfettamente coincidente con l’orario reale. In merito fu accertata in via __________, alle ore 22:25 circa del 4 marzo, la presenza di quattro soggetti; nello specifico erano ripresi due uomini, ovvero Tizio, soprannominato “____________”, soggetto noto nella zona per vicissitudini penali avuti nel comune di ______________ e di ________________, e Sempronio; i due erano inoltre accompagnati da due donne, non identificate. Dalle immagini si notava che i due soggetti avevano stazionato per qualche minuto in via ____________; alle ore 22:28 circa dapprima Tizio si era incamminato verso ___________, in direzione dell’attività commerciale X, ubicata sull’altro lato della piazza, per poi essere seguito da Sempronio e dalle due donne; alle ore 22:30 circa si notavano Tizio e iSempronio seguiti dalla due donne che si allontanavano dal locale X e si dirigevano verso la piazza, in direzione di via ___________. [I teste ha riferito che successivamente all’acquisizione dei filmati del comune di ____________, aveva contattato anche il proprietario del locale al fine di verificare se nell’attività commerciale fosse installato un sistema di videosorveglianza, ma che aveva ricevuto un riscontro negativo, perché il proprietario aveva un’unica telecamera all’interno che ritraeva solo la cassa e non vi erano altre telecamere installate all’esterno dell’attività; allora Caio mostrava al teste di PG dal suo telefono cellulare la registrazione della chiamata avvenuta subito dopo che si era verificato l’accaduto, ovvero alle ore 22:31. Tale dato attestava con certezza che l’evento delittuoso si era sviluppato intorno alle ore 22:30 all’esterno dell’attività. Caio aveva infatti contattato il Comando Carabinieri di _____________ sull’utenza fissa.
Su domanda dell’Avv. ____________-, il teste ha riferito di non aver acquisito lo screenshot dal quale si desumeva che Caio avesse telefonato ai Carabinieri di ______________, ma che aveva potuto appurare tale circostanza mettendosi direttamente in contatto con il Comandante di quest’ultima Stazione; il teste di PG ha rimarcato come la suddetta conversazione telefonica fosse concretamente avvenuta sia perché il Comandante della predetta Stazione era a conoscenza dei fatti accorsi nei pressi del locale X, sia perché nello screenshot dei frame si notava il numero della Stazione Carabinieri di ____________, __________, dal quale si evinceva la durata della chiamata avviata da Caio. Il brigadiere, tuttavia, non è stato in grado di riferire chi fosse intervenuto nell’immediatezza dei fatti poiché la sezione operativa presso la quale prestava servizio, era subentrata dopo l’acquisizione della denuncia, espletando quindi soltanto le successive indagini. Nel descrivere le immagini di videosorveglianza, inoltre, il teste ha rilevato la presenza di un collaboratore della X, che, tuttavia, non era stato identificato; in particolare, si notava la presenza di due ragazze sedute e del predetto collaboratore in piedi che attiravano l’attenzione di Sempronio e di Tizio presso l’ingresso dove si era verificato l’evento. Quanto al sistema di videosorveglianza comunale, il teste ha spiegato che questo era posizionato accanto all’attività X, mentre la telecamera di via ____________ era ubicata ad una cinquantina di metri, poiché questa era una stradina stretta che dava accesso a Piazza ___________.
Stando al racconto del teste non erano presenti molte persone sul luogo di accadimento dei fatti ed i soggetti autori degli eventi, ovvero Tizio e Sempronio, erano stati riconosciuti dalle immagini di videosorveglianza perché già noti alle forze dell’ordine; i due, in seguito all’evento, si erano incamminati in Piazza ___________ verso via _________, ovvero nel punto dove si trovavano all’inizio. Infine il teste ha affermato di non aver svolto attività info-investigative sulla persona di Sempronio al fine di accertare eventuali legami dello stesso con la criminalità organizzata, ma di essersi soltanto limitato ad acquisire i filmati di videosorveglianza.
A domanda della difesa, il teste ha confermato che dal telefono di Sempronio risultava uno screenshot che attestava la chiamata effettuata la sera degli eventi da Caio tra le ore 22:31 e le ore 22:32 non al 112, bensì al numero in uso alla Stazione Carabinieri di ________________.
Il teste di PG, in servizio presso il comando dei Carabinieri di __________, escusso all’udienza del 16.12.2024, su domanda del PM ha esposto che in data 4 marzo 2023, Caio aveva contattato il 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri ed in effetti di lì a poco giunse sul posto una volante in forza alla Stazione CC di ___________. Il denunciante, all’atto della denuncia, riferì che l’evento si era concretizzato tra le 22:20 e le 22:31 e, difatti, i militari constatarono che la chiamata ai Carabinieri dal cellulare di Caio era registrata alle 22:31, giungendo così alla conclusione che l’evento in oggetto si era verificato nei minuti precedenti. Dall’analisi dei frame video, gli operanti di PG riscontrarono la presenza di Tizio e Sempronio nella piazza di ___________ dove era situato il locale X. In particolare, il teste ha riferito che dai frame analizzati e registrati dalle ore 22:25, quindi circa sei minuti prima della chiamata al 112, erano stati identificati con certezza i due indagati. In particolare, Tizio portava degli occhiali da vista ed indossava un giubbino di colore nero ed un jeans chiaro, mentre Sempronio era descritto con barba, baffi e capelli di colore nero. Nel frame numero 4 dell’annotazione, così come nel successivo frame n. 5, si notava tizio, con indosso un giubbino nero ed un maglione di colore arancione il cui lembo fuoriusciva dal giubbino, dirigersi verso l’ingresso del locale X, così come nel frame n. 6, si notavano altri due soggetti, uno di sesso maschile e l’altro di sesso femminile, che corrispondevano, tenuto conto dei particolari dell’abbigliamento, a quelli identificati nei primi frame, ovvero Sempronio e la sua compagna.
Il teste ha poi illustrato i frame 11 e 12, recanti l’orario delle 22:30:05, che ritraevano alcuni clienti consumatori nell’atto di voltarsi tutti simultaneamente, dando l’impressione visiva del fatto che fosse accaduto un evento degno di particolare attenzione. Il teste allora ha desunto che questo evento che aveva suscitato tanto scalpore potesse corrispondere con elevata probabilità proprio al fatto delittuoso, tant’è vero che un minuto dopo il denunciante allertò il 112, segnalando l’accaduto. Il teste ha asserito inoltre che era stato sottoposto in visione alla persona offesa un fascicolo fotografico e questa aveva individuato gli autori dell’evento, senza alcuna ombra di dubbio, nella foto numero 7, raffigurante Tizio, e nella foto numero 9, che ritraeva Sempronio.
Tizio, da accertamenti esperiti dalla PG, era risultato latitante, ed infatti fu tratto in arresto il 17 marzo a seguito di attività di intercettazione esperita dalla medesima PG e scaturita da questo procedimento penale; la predetta attività – ha spiegato il teste – non aveva prodotto risultati utili quanto all’episodio di estorsione in danno di Caio, ma aveva consentito l’individuazione di Tizio, affinché lo stesso venisse arrestato. Il teste ha poi riferito che da ulteriori accertamenti era emerso che vi erano stati rapporti pregressi tra Tizio ed Sempronio ma non erano risultati controlli stradali che avevano ripreso l’uno in compagnia dell’altro.
Dietro domanda della difesa, il teste ha confermato che la sera degli eventi vi erano delle persone ferme all’esterno del locale denominato “Y”, mentre altri soggetti erano seduti all’esterno dell’esercizio commerciale X. Il teste ha rimarcato di non aver svolto indagini volte ad accertare una correlazione tra Sempronio ed altri soggetti appartenenti alla criminalità organizzata locale né di aver effettuato fermi dell’imputato in compagnia di soggetti rientranti in quel contesto criminale.
All’udienza del 24.2.2025 è stata escussa la teste citata ai sensi dell’art. 507 c.p.p., dott.ssa M.R., dirigente medico dell’Asl _______ 3, al fine di accertare l’integrità di pensiero e la capacità di ricordare i fatti in modo fedele da parte della persona offesa.
La teste ha riferito che Caio fu preso in carico dall’Asl già nel 2006 con la diagnosi di psicosi schizofrenica di tipo paranoide, precisando di essere il suo medico di riferimento all’interno dell’unità operativa. La dottoressa ha spiegato che i sintomi più comuni della schizofrenia sono la destrutturazione del pensiero, vale a dire un pensiero che può essere non fluido, non aderente ai piani di realtà, o idee di riferimento, ovvero la tendenza a fissarsi su persone, in genere sono persone di riferimento.
A domanda espressa della difesa, la dott.ssa R. ha chiarito cheCaio da anni non presenta più sintomi di destrutturazione del pensiero e che è sottoposto ad una terapia farmacologica, consistente nell’assunzione di un farmaco depot trimestrale, denominato “Trevicta”. La teste ha precisato che, grazie alla terapia farmacologica, Caio è in buono stato di compensazione e che tale condizione di stabilizzazione sussisteva anche nel mese di marzo 2023, epoca dei fatti, desumendo tale dato dall’annotazione della somministrazione trimestrale della terapia depot il 1.3.2025 e il 25.3.2023, riportata sul diario clinico acquisito al fascicolo dibattimentale. Nel consultare la cartella clinica, la stessa ha poi rilevato che già a far data dal 2018 si certificava un buon compenso clinico. La teste ha chiarito che il farmaco in questione va ad incidere sullo psicotico e che a Caio viene somministrato un basso dosaggio di antipsicotico, circostanza, questa, che tende a stabilizzare la psicosi, tanto che nel gergo tecnico si parla di stabilizzatori della malattia.
Sempre dalla consultazione della cartella clinica la teste ha avuto modo di appurare che non risultavano documentate acuzie della malattia, ovvero fasi acute, sin dal 2018, sicché le condizioni psichiche di Caio erano stabilizzate, tanto che già a far data dal 2018 si certificava un buon compenso clinico.
A domanda del Pubblico Ministero se Caio avesse sofferto di manie di persecuzione nei confronti di qualche persona, la teste ha risposto che ciò è accaduto all’inizio del percorso di malattia, escludendo che possa essere capitato dal 2018 in poi. Inoltre ha chiarito che Caio non ha mai avuto una destrutturazione del pensiero.
3. La versione difensiva
La versione difensiva di Sempronio è stata affidata sia all’esame dibattimentale che all’interrogatorio di garanzia reso dinanzi al GIP, che, essendo stato acquisito al fascicolo del dibattimento sull’accordo delle parti, è pienamente utilizzabile anche contra se.
Nel corso dell’esame, Sempronio si è dichiarato non colpevole dei fatti ascrittigli ed ha asserito di aver sempre svolto attività lavorativa, cercando altresì di minare l’attendibilità di Caio, facendo leva sulla patologia psichiatrica da questi sofferta. Invero, l’imputato ha riferito di conoscere Caio da molto tempo, anche perché era solito dargli una mano per sistemare i tavolini all’interno del bar, mettere in ordine e fare le pulizie; ha affermato per giunta che tra i due vi era un rapporto di amicizia e che in quel periodo Caio non godeva di buona salute, in quanto assumeva psicofarmaci; l’imputato era a conoscenza di questa circostanza sia perché glielo aveva confidato lo stesso Caio sia perché lo aveva visto personalmente assumere farmaci.
Sempronio ha aggiunto di non aver mai chiesto del denaro a Caio e di non averlo mai minacciato né aggredito; inoltre, ha affermato di aver sempre pagato le bevande consumate e che aiutava spesso il predetto nella gestione del bar proprio perché il più delle volte Caio assumeva pillole, si sedeva e si addormentava; quando l’imputato chiedeva a Caio come mai stesse in quelle condizioni, egli gli rispondeva: “sono le cose mie che ho passato, che ho… , che ho vissuto al passato, che sono stato in carcere. Da quando sono stato in carcere c’ho questa patologia”. Sempronio, difatti, ha affermato di essere a conoscenza che Caio in passato era stato in carcere.
Con riguardo alla sera del 4 marzo 2023, Sempronio ha raccontato che si trovava nel bar sito in via ____________ insieme alla sua ex ragazza, quando all’improvviso fu avvicinato da una persona che, quando si voltò, riconobbe in Tizio; questi, a sua volta, era in compagnia di una ragazza, che gli presentò. L’imputato ha dichiarato di non avere mai avuto rapporti con Tizio e che non lo vedeva da anni.
A domanda del difensore, l’imputato ha asserito di lavorare in quel periodo come muratore. Secondo la ricostruzione offerta da Sempronio, nel corso di quella sera, Tizio lo esortò a fare un giro in piazza (cfr: mi dice vicino a me: “ò andiamo a/are un giro sulla piazza”) e l’imputato lo assecondò, anche perché doveva incontrare il fratello L. Giunti in piazza, Tizio si diresse verso il bar di Caio. Nel tragitto per raggiungere il locale, Tizio e la sua ragazza camminavano davanti a Sempronio ed alla sua ex ragazza, che li seguivano quindi da dietro; una volta giunti al locale, i primi ad entrare all’interno furono proprio Tizio e la sua ragazza, mentre nel frattempo, Sempronio e la sua compagna si intrattennero all’esterno del locale, accomodandosi su alcune poltroncine per fumare una sigaretta. Dopo alcuni istanti, Tizio uscì dal locale, dicendo di dover tornare a casa per fare un servizio e così andò via. A quel punto Sempronio si alzò, salutò Tizio e andò verso via ___________, decidendo tuttavia di trattenersi per altre tre ore circa. li Sempronio ha affermato che durante questo lasso di tempo, non notò l’arrivo di alcuna volante delle forze dell’ordine.
Su domanda del Pubblico Ministero, il Sempronio ha dichiarato di trovarsi in piazza ___________ la sera dei fatti, poiché abitava a due-trecento metri di distanza, escludendo sia che vi si fosse recato per dare una mano a Caio all’interno del locale sia che avesse chiesto di consumare alcolici alla persona offesa. Ha aggiunto che si era limitato a sedersi a un tavolo del bar per fumare una sigaretta e che Caio lo aveva salutato anche in modo affettuoso.
L’imputato ha precisato di aver incontrato Tizio casualmente prima di recarsi presso il locale della persona offesa e che Tizio gli chiese di andare a bere qualcosa. Secondo la ricostruzione di Sempronio, in un secondo momento si recarono in piazza, dove videro i Caio, il quale si trovava in piedi fuori al bar; mentre Tizio e la donna in sua compagnia entrarono all’interno del bar, l’imputato si sedette sui divanetti esterni insieme alla sua ragazza per fumare una sigaretta; quando Tizio uscì dal locale, disse a Sempronio di aver ricevuto una telefonata e che sarebbe dovuto andar via; così entrambi andarono via, mentre Caio rimase vicino all’ingresso del locale. L’imputato quindi ha asserito che non vi fu alcuna discussione quella sera e di non aver visto alcuna volante accorrere sul posto, affermando, tra l’altro, di essere a conoscenza solo indirettamente che Tizio fosse soprannominato “______________”.
Nel corso del riesame da parte della difesa, Sempronio ha dichiarato che la sera dei fatti si udiva della musica provenire dal locale di Caio, che si presentava molto affollato.
Su domanda del Tribunale, l’imputato ha ribadito di non aver mai aggredito o minacciato Caio né di avergli chiesto dei soldi ma di averlo anzi sempre aiutato nella gestione del locale; Sempronio ha rimarcato altresì di non aver mai avuto contrasti con Caio e che era quest’ultimo che spesso lo chiamava, chiedendogli una mano per il locale (“mi dai una mano, non ce la faccio?”, cfr. verbale di udienza del 04.11.2024, pag. 17) aggiungendo che la persona offesa assumeva farmaci che lo portavano ad addormentarsi, riconducendo a questa patologia il motivo delle accuse rivolte nei suoi confronti.
L’imputato, su domanda del PM, ha confermato di non aver mai assistito ad alcun colloquio tra Tizio e Caio; tuttavia, sul punto il PM ha mosso una precisa contestazione al predetto, poiché in sede di interrogatorio egli aveva dichiarato: “ricordo che Tizio fu allontanato dal bar da Caio”. A questo punto l’imputato ha precisato che tra i due nacque soltanto un diverbio, nel corso del quale gli stessi si insultarono a vicenda. Sempronio ha affermato inoltre di non essere a conoscenza che Tizio fosse latitante, così dando la stura ad un’altra contestazione del Pubblico Ministero, perché nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’imputato aveva dichiarato: “Io ho saputo che Tizio era latitante e gli dissi di non stare accanto a me perché non volevo casini”. In merito, Sempronio ha riferito di aver saputo della latitanza di Tizio direttamente dallo stesso e solo quando quest’ultimo stava andando via dal bar proprio per questo motivo.
A domanda della difesa se l’imputato la sera dei fatti avesse un appuntamento con Tizio, Sempronio ha dichiarato che quella sera non avrebbe dovuto incontrarlo.
Da ultimo, il teste della difesa V.L., fratello dell’imputato, sentito all’udienza del 24.2.2025, ha riferito di un rapporto di amicizia tra il fratello e Caio, evidenziando che era stato proprio la costituita parte civile ad invitare il fratello F. presso il proprio locale spesso per farsi dare una mano nel disbrigo dell’attività connesse alla gestione dello stesso e di non averli mai visti litigare. A domanda del Pubblico Ministero in sede di controesame, il teste ha risposto che il fratello non era stato mai retribuito da Caio per l’attività svolta nel locale, attività che svolgeva a titolo di amicizia, e che ha sempre pagato le bevande consumate, salvo quelle che gli vanivano offerte dallo stesso Caio. Infine, il teste ha riferito di ignorare quali fossero i rapporti tra il fratello e Tizio che non conosceva personalmente, anche se aveva appreso dai giornali che lo stesso fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
4. La valutazione delle prove
In linea generale, i parametri normativi che regolano i criteri di valutazione della prova in processi basati sulla deposizione della vittima sono ormai consolidati.
E’, infatti, principio pacifico – desumibile dal codice di rito e costantemente ribadito dalla giurisprudenza – quello secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere autonomamente idonee a fondare il giudizio di colpevolezza, avendo esse una valenza probatoria piena, ferma restando la necessità, in considerazione dell’interesse soggettivo di cui la parte offesa può essere portatrice, di un vaglio di attendibilità più rigoroso; esso, tuttavia, non necessariamente deve consistere – così come avviene per la chiamata di correo – in un riscontro estrinseco, non operando in subiecta materia la cautela valutativa di cui all’art. 192 comma 3 c.p.p., ma deve limitarsi, come insegna la Suprema Corte, ad una valutazione rigorosa della coerenza intrinseca della deposizione e della genuinità del dichiarante (cfr. tra le altre Cass. sez. 1° 24/9/97 nr.8606; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27322 del 14/04/2008).
Si è, infatti, osservato che “le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone” (Cass. Sez. Un., sent. n. 41461 del 19/07/2012).
Il controllo di attendibilità, da valutarsi globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo, deve essere tanto più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, da cui l’opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Sez. l, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010; Sez. Un., Sentenza n. 41461 del 19/07/2012).
È del tutto evidente però che operare un siffatto vaglio di attendibilità non significa richiedere una precisione assoluta del narrato, la quale anzi verrebbe quasi a fondare il sospetto di una deposizione precostituita, studiata a tavolino e, dunque, assolutamente non genuina. Corrisponde, del resto, ad un principio logico prima ancora che giuridico l’esigenza di salvaguardare in una certa misura il “diritto alla dimenticanza” di chiunque venga chiamato a deporre, persona offesa o teste comune che sia.
In buona sostanza, il giudizio di attendibilità della deposizione deve essere fatto valutando la deposizione stessa nel suo complesso, scandagliandone la credibilità intrinseca e la verosimiglianza generale e verificando, infine, se i vari passaggi della ricostruzione dei fatti si coordinino tra loro in maniera logica; in tale operazione devono essere ovviamente individuate le dimenticanze e le
omissioni in cui possa essere incorso il teste, ma occorre stabilire se esse abbiano inciso in modo sensibile sulla ricostruzione dei fatti o sulla verosimiglianza del narrato, causando un vulnus alla credibilità del teste. Pertanto, possono senz’altro giustificarsi, in una certa misura, coloriture o imprecisioni in singole parti del narrato, ma occorre pur sempre stabilire se e quanto sia stata scalfita la credibilità generale della persona offesa in relazione ali’ impianto accusatorio ed all’eventuale giudizio di responsabilità che si è chiamati a formulare.
Tutto ciò si traduce nella necessità di verificare se le propalazioni accusatorie siano intrinsecamente coerenti, logicamente attendibili, immuni da contraddizioni e sufficientemente analitiche nel ricostruire l’episodio incriminato.
Nella vicenda in esame, non ignora il Tribunale che vi sia qualcosa di nebuloso nell’individuazione del movente dell’azione criminosa. Ed invero, per quanto non sia stata confermata (e, per vero, neanche approfondita) l’ipotesi, per così dire, camorristica, fondata sui collegamenti familiari di uno dei protagonisti della vicenda, ovvero Tizio, di cui si sarebbe poi avvalso anche l’odierno imputato Sempronio, non è emersa con chiarezza la ragione per la quale i due si siano diretti proprio nell’esercizio commerciale di Caio per chiedere denaro.
Allo stesso tempo, però, risulta sfornita di prova anche l’ipotesi alternativa, avanzata dall’imputato, volta ad imputare alla patologia di natura psichiatrica di cui risulta affetto Caio la genesi delle accuse dallo stesso mossegli; di qui la tesi secondo cui Caio avrebbe maturato un falso convincimento, travisando le reali intenzioni dei due complici.
Sempronio, infatti, nel corso dell’esame ha tentato di sminuire la portata delle dichiarazioni della parte civile, dapprima, paventando un rapporto di amicizia con lo stesso Caio, rapporto che a suo dire lo avrebbe indotto a collaborare nel!’ esercizio commerciale X a titolo gratuito, per poi metterne in discussione la genuinità facendo leva sulla patologia che affligge Caio a partire dal 2006, epoca in cui lo stesso si trovava in regime detentivo.
Fatta questa necessaria precisazione, occorre concentrarsi sul tema specifico della ricostruzione del fatto, rispetto al quale osserva il collegio che la deposizione della parte civile è assolutamente esaustiva.
La parte civile è apparsa pienamente credibile, in quanto chiara, sicura e precisa nella narrazione dei fatti di causa; ella infatti, pur con qualche tentennamento dovuto al tempo trascorso dai fatti e al turbamento emotivo provato nel rievocare i fatti, ha descritto compiutamente l’episodio verificatosi, confermando senza riserve le dichiarazioni rese in fase di indagine sia quanto alla descrizione dinamica del fatto storico sia quanto alla individuazione del soggetto. Il teste ha descritto la violenta aggressione estorsiva subita da Sempronio, che agiva in concorso con Tizio, finalizzata ad ottenere la corresponsione di somme di denaro.
Nel dettaglio, dal narrato della persona offesa è emerso che l’azione commessa si è articolata essenzialmente in due fasi. In un primo momento Caio fu aggredito di spalle da Tizio per poi trovarsi di faccia Sempronio e sentir avanzare da Tizio la richiesta di denaro. Nella seconda fase dell’azione Sempronio e Tizio, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, si posizionarono sul marciapiede di fronte al locale, continuando a minacciarlo e ad inveire contro di lui, proferendo le seguenti espressioni: “sei un infame, ci devi dare i soldi, ti dobbiamo bruciare il locale, devi essere picchiato tutti i giorni”.
A domanda del P.M. il teste ha confermato che le esplicite minacce e le frasi estorsive furono proferite da entrambi i correi, per cui nessun dubbio residua in merito alla responsabilità a titolo di concorso nel reato dell’odierno imputato Sempronio.
Peraltro, va rimarcato che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, “Ai fini della confìgurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l’imputato, presente sul luogo dell’incontro fìssato dall’estorsore con la persona offesa per la consegna del denaro, aveva intrattenuto il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all’appuntamento)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28895 del 13/07/2020 Ud. (dep. 19/10/2020) Rv. 279807 – 01 ).
Dunque, quand’anche si ritenesse di dar credito all’ipotesi difensiva che nega che Sempronio abbia pronunciato le frasi estorsive – circostanza questa comunque smentita dalle dichiarazioni di conferma di quanto letto dal P.M., rese dalla persona offesa al termine del suo esame, malgrado l’incertezza del ricordo inizialmente mostrata – ciò non varrebbe ad escludere la partecipazione fattiva e concreta del medesimo all’azione criminosa. Difatti, è un dato pacifico e incontroverso il fatto che Tizio e Sempronio fossero insieme, così condividendo l’azione delittuosa per la sua intera durata, e che dunque la presenza di Sempronio sul luogo di esecuzione del reato fosse tutt’altro che casuale, finalizzata, piuttosto, a rafforzare l’agire di Tizio.
Una conferma dell’assoluta attendibilità del teste è offerta dal riconoscimento fotografico effettuato da Caio nel corso delle indagini, nel corso del quale quest’ultimo è giunto senza alcuna esitazione ad una completa identificazione di Sempronio, soggetto a lui ben noto, in quanto già denunciato in precedenti occasioni.
Caio, infine, è stato chiamato ad effettuare il riconoscimento personale all’udienza del 23.9.2024 ed ha riconosciuto senza incertezze l’autore dell’azione delittuosa.
Pertanto non residuano dubbi circa la corretta identificazione dell’odierno imputato quale autore del fatto in contestazione.
Né tantomeno, sono emersi profili di irregolarità o di inutilizzabilità del procedimento relativo all’individuazione fotografica effettuata dalle forze dell’ordine.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47262 del 13/09/2017 Ud. (dep. 13/10/2017) Rv. 271041 – 01).
Inoltre, la ricostruzione della persona offesa è perfettamente riscontrata dai fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza, che documentano il fatto che Tizio e Sempronio si fossero entrambi diretti verso l’ingresso del locale commerciale X, sito in _____________, alla piazza _______ n. __, accompagnati da due ragazze, in perfetta conformità al narrato della persona offesa.
I frame cristallizzano gli attimi in cui i quattro soggetti insieme stazionano in via ___________, sopraggiungono e si allontanano dall’attività commerciale “X”.
Nel dettaglio, nel frame n. 1 si notano, in basso a sinistra, i quattro soggetti che discutono, riconosciuti in tIZIO, il soggetto di spalle, Sempronio, il soggetto con barba, baffi, codino, collana vistosa, che occupa la posizione di fronte a Tizio, e le due donne, rispettive compagne dei predetti soggetti.
Nel frame n. 4 e nel file video acquisito al fascicolo del dibattimento su cd-rom, si nota in alto a destra Tizio che si sta dirigendo verso l’ingresso dell’attività commerciale “X”, sita in Piazza __________ di ____________.
Sempre nel video, alle ore 22:28:37 si notano i due soggetti (compagna di Sempronio e Sempronio), ripresi e cristallizzati nei frame nr. 1, 2 e 3, che si stanno dirigendo verso l’ingresso dell’attività commerciale “X”, mentre alle ore 22:28:38 si nota l’altro soggetto di sesso femminile (compagna di Tizio, ripreso nei frame nr. 1, 2 e 3, che si sta dirigendo verso l’ingresso dell’attività commerciale “X”.
Frame n. 8- nel frame si notano sull’estrema destra i due soggetti, uno di sesso femminile ed uno di sesso maschile cioè la donna ignota ( compagna di Sempronio) che si accompagna a Sempronio – nell’altro cerchio viene ripresa nel frame l’altra donna ignota (compagna di Tizio) con indosso un giubbino di colore nero e collana di colore bianco, particolari dell’abbigliamento della donna ripresi e cristallizzati nel frame n. 1,2,3,7 – i soggetti si stanno dirigendo verso l’ingresso dell’attività commerciale X.
Frame n. 9- nel frame, si notano alcune persone (due donne tra cui una con borsa rosa – un uomo con le mani in tasca con giubbino di colore blu e pantalone di colore grigio chiaro ed il ragazzo vestito di nero, dipendente presso la X, la cui attenzione è stata attratta da qualche evento che s1 stava verificando proprio nei pressi dell’ingresso dell’attività commerciale X, verosimilmente coincidente con l’attimo in cui Tizio, Sempronio e le due donne ignote si trovavano proprio nei pressi dell’ingresso della citata attività commerciale ed hanno avuto l’alterco con Caio.
Frame 1O,11 e 12 – nel frame si notano in alto a destra Tizio e Sempronio che si stanno allontanando insieme alle due donne ignote (di spalle rispetto all’ingresso dell’attività commerciale X laddove sono stati a contatto con Caio) – in successione, Tizio, Sempronio e le due donne ignote, verranno ripresi dalla telecamera mentre si dirigono verso la piazza, forse, verso via __________ . Nei frame 1O, 11 e 12 nei cerchi in basso a sinistra, vengono riprese le due stesse persone ( due donne già riprese nel frame 9) che stanno seguendo con lo sguardo Tizio, Sempronio e le due donne ignote, che si stanno allontanando dalla zona ripresa dalla telecamera – circostanza tale da far presagire a questa PG che i fatti che avevano ancor prima attratto l’attenzione di queste due donne ( frame n. 9) potessero essere direttamente riconducibili all’attimo in cui Tizio, Sempronio e le due donne ignote si erano avvicinate all’attività commerciale X ed avevano avuto l’alterco con Caio). Invero la visione delle registrazioni video delle telecamere di videosorveglianza del Comune di ___________ ha permesso di ricostruire la dinamica degli eventi e, prima ancora, di accertare la presenza di Tizio e Sempronio nei pressi del bar X nei minuti immediatamente antecedenti fa telefonata effettuata da Caio ai Carabinieri, nonchè di considerare un evento evidentemente improvviso ed inaspettato ha richiamato l’attenzione delle persone presenti sul posto e nelle immediate vicinanze, nel preciso momento spazio-temporale coincidente con gli orari forniti dal denunziante e cioè con il momento in cui quest’ultimo è stato afferrato per il collo da Tizio.
Non pare credibile l’assunto di Sempronio secondo il quale Tizio sarebbe entrato nel bar e lui si sarebbe intrattenuto all’esterno a fumare una sigaretta, seduto ad un tavolino in compagnia della sua compagna, in quanto smentita dai filmati.
Del resto, se Sempronio fosse stato realmente amico della parte civile come da questi riferito in fase di esame e sostenuto anche dall’unico teste a discarico, peraltro fratello dell’imputato, non s1 comprende il motivo per il quale lo stesso sarebbe scappato alla chiamata delle forze dell’ordine.
Non può, nondimeno, attribuirsi particolare rilievo all’unica circostanza che la difesa ha valorizzato per inficiare l’attendibilità del teste, ovvero la patologia psichiatrica da cui risulta affetto il Caio.
È un dato incontroverso che Caio soffrisse (all’epoca dei fatti) e soffra tuttora di psicosi schizofrenica di tipo paranoide. Tuttavia, all’esito dell’istruttoria dibattimentale tale circostanza non si è rivelata idonea a minare la credibilità della persona offesa. Invero, a fugare ogni dubbio circa la capacità di quest’ultima di ricordare, elaborare e rappresentare in maniera lucida e fedele i fatti per cui vi è processo è stata la dottoressa R.V., professionista che ha in cura Caio presso l’unità operativa di salute mentale di ___________ – _____________, sentita ai sensi dell’art. 507 c.p.p.
Difatti, dall’escussione della teste è emerso che Caio era sottoposto all’epoca dei fatti (e lo è tuttora) ad un trattamento psicoterapeutico e farmacologico idoneo a mantenere nel paziente uno stato di compensazione adeguato. Tale condizione indica notoriamente che il paziente presenta una riduzione o assenza dei sintomi psicotici, come deliri e allucinazioni ed è in grado di tenere la malattia sotto controllo.
Il dato è agevolmente riscontrabile dalla consultazione della cartella clinica acquisita al fascicolo dibattimentale, da cui si evince che sin dal 2018 il paziente risulta in buono stato compensativo. Pertanto, l’esame della dott.ssa M.R. ha consentito di acclarare che all’epoca dei fatti Caio versasse in una situazione di stabilizzazione della malattia.
Alla luce di tale approfondimento, può ragionevolmente escludersi qualsivoglia incidenza negativa della patologia in questione sulla capacità a testimoniare di Caio.
A fronte di questi elementi probatori, del tutto univoci e convergenti, non vi sono prove di segno contrario, se non un esame di Sempronio, che, tuttavia, ha offerto una ricostruzione inverosimile dei fatti, finendo di fatto per ammettere che tra Caio e Tizio vi fu un litigio verbale, salvo poi riferire di non essere a conoscenza del motivo per il quale Caio avesse allontanato Tizio.
In conclusione, ritiene il Tribunale di poter senz’altro validare la ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa, la cui attendibilità non è in alcun modo inficiata da elementi di segno contrario, sicché può essere senz’altro emesso il giudizio di responsabilità a carico di Sempronio.
5. Le valutazioni sui singoli reati ed il trattamento sanzionatorio.
Si può passare, a questo punto, ad esaminare partitamente i singoli reati in contestazione.
Anzitutto, per quanto sopra detto, risulta ampiamente provata la tentata estorsione ascritta al capo A) e collegata alle richieste economiche accompagnate da minacce, avanzate da Sempronio il 4 marzo 2023.
Ad avviso del Collegio giudicante, tali richieste, non giustificate da alcuna legittima causale, e le stesse modalità e circostanze dell’azione, integrano univocamente il delitto di cui all’art. 629 c.p. quanto al profilo materiale e psicologico.
L’art. 629 c.p. punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o a omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
La minaccia quale elemento costitutivo del delitto di estorsione “non richiede necessariamente che la coartazione avvenga mediante la prospettazione di un male irreparabile alle persone o alle cose, tale da non lasciare al soggetto passivo libertà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che in relazione alle circostanze che l’accompagnano sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un concreto pregiudizio” (Cass., Sez. VI, 29 novembre 1990, n. 1597 l ).
In tema di estorsione, la Suprema Corte di legittimità ha più volte ribadito che la minaccia idonea ad integrare i I reato non necessariamente deve essere esplicita ben potendo manifestarsi anche in forma larvata.
Sul punto la sentenza sezione 2° nr. 37526 del 16/06/2004 imputato Giorgetti ed altro: “La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera”.
Di analogo tenore la sentenza sezione 6° n.3298 del 26/01/1999 imputato Savian: “In tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di
estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo”.
Tanto premesso, i fatti come ricostruiti attraverso la deposizione della persona offesa e l’attività investigativa svolta dalla P.G. operante, evidenziano pacificamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e la riconducibilità dell’azione delittuosa all’odierno imputato.
La condotta accertata a carico del!’ imputato deve ritenersi certamente idonea ad integrare, sul piano oggettivo e soggettivo, la fattispecie delittuosa prospettata dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione.
Più in particolare, il comportamento tenuto dal Vitale senz’altro riconducibile al reato di tentata estorsione, potendo dirsi accertato che egli, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra descritte, abbia intimorito le persone offese al fine di indurle a farsi consegnare una somma di danaro, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
Ebbene, alla luce della operata ricostruzione dei fatti e del contesto di riferimento, l’episodio in contestazione presenta un nucleo sostanziale riconducibile al paradigma normativo di cui al reato di estorsione, ovvero la coartazione dell’altrui volontà realizzata attraverso la minaccia o la violenza e attuata per il conseguimento di un profitto ingiusto a danno altrui.
Invero, le modalità esecutive delle azioni poste in essere, finalizzate al conseguimento di un profitto ingiusto (utilizzo di un linguaggio minaccioso ed aggressivo; violenza adoperata da tizio) sono state tali da influire sulla libertà di autodeterminazione della vittima coartandone la volontà ed inducendola ad una condizione psicologica di totale soggezione.
Risulta dunque provata la condotta minacciosa rivolta da Sempronio in concorso con Tizio, nei confronti della parte civile, non sfociata nella sottrazione del denaro, per espresso rifiuto della vittima, che allertò le forze dell’ordine.
Non pare, dunque, possa dubitarsi che l’azione tenuta dall’imputato sia stata diretta a conseguire l’ingiusto profitto mediante minaccia e violenza.
I fatti come ricostruiti in dibattimento configurano, dunque, il delitto di estorsione in tutte le sue componenti oggettive e soggettive (costrizione intenzionale e dolosa a farsi consegnare denaro e beni in assenza di una legittima causale, minaccia di un danno a cose o persone, ingiustizia del profitto non fondato su alcuna pretesa giuridicamente lecita ed azionabile).
Dunque, il contegno assunto da Sempronio e le frasi utilizzate nei confronti di Caio integrano senza dubbio quegli atti idonei e diretti in modo non equivoco ad intimorire le vittime e ad indurle a corrispondere, senza alcun titolo, del danaro, per scongiurare il pericolo di un più grave pregiudizio a cose o persone.
Non è, invece, configurabile la contestata aggravante di cui all’art. 416 -bis. I c.p.
L’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella I. 12 luglio 1991 n. 203, come noto, ha introdotto una circostanza aggravante ad effetto speciale per i delitti puniti con pena diversa dall’ergastolo che presenta profili di affinità con gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416- bis c.p. e che si articola su due varianti: l’ipotesi di un reato commesso avvalendosi del cd. “metodo mafioso” e quella di un reato commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis (c.d. agevolazione mafiosa). Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse e soltanto la prima ipotesi è stata contestata nel caso di specie.
Quanto alla prima ipotesi va rammentato che, in virtù di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’aggravante dell’utilizzazione del c.d. “metodo mafioso”, di cui ali’ art. 416-bis.l, co. I, c.p. (ex art. 7 I. 203/ 1991), “non consiste, a differenza di quella prevista dall’art. 628, co. 3, n. 3 c.p., nell’appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza e la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti” (Cass., Sez. II, 17 giugno 1993, n. 9498). Quel che in definitiva rileva, prescindendosi dall’effettivo inserimento associativo dell’agente, è che quest’ultimo ponga in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica che mutui i caratteri propri dell’intimidazione derivante dal contesto associativo evocato, anche se lo stesso non venga precisamente delineato come “entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica”; “essa può essere anche semplicemente presumi bi le nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l’esistenza di consorteria e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso” (Cass., Sez. I, 12 giugno 1997, n. 4117).
Inoltre, la ratio della disposizione di cui all’art. 416-bis. I, co. I, c.p. (ex art. 7 d.l. 152/91) non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando il c.d. “metodo mafioso” o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l’atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino “da mafiosi”, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (cfr. Cass. Sez. VI, 19 febbraio 1998, n. 582).
Con particolare riferimento al metodo mafioso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ai fini della configurabilità dell’aggravante del “metodo mafioso” di cui all’art. 416 bis.1 c.p. è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (fattispecie relativa al delitto di usura in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l’utilizzo di espressioni tipiche dell’agire mafioso, consentissero di ritenere integrato “il metodo delinquenziale mafioso”)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14867 del 26/01/2021).
Ricorre quindi la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso anche quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso piuttosto che di un criminale comune.
Orbene, dalla istruttoria dibattimentale è emerso che Tizio si presentò a Sempronio come “_____________”, personaggio noto sul territorio per essere il figlio del boss Alfa (detto ___________), evidenziando alla vittima il proprio curriculum criminale, ovvero di essere da poco tornato in libertà dopo sei anni di carcere e di trovarsi in stato latitanza.
Non può negarsi che lo spessore criminale della famiglia Alfa fosse noto ai residenti dell’area __________, ma da tale dato non può inferirsi automaticamente la consapevolezza nella vittima del pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso piuttosto che di un criminale comune.
Ritiene il Tribunale, difatti, che il solo legame di parentela di Tizio con il boss Alfa non è di per sé sufficiente ad integrare l’elemento materiale preso in considerazione della circostanza aggravante, perché, così opinando, si finirebbe per sanzionare non già un fatto materiale, cioè una condotta, un comportamento, consistente nell’impiego di un metodo, bensì un dato naturalistico e relazionale, anche se oggettivo, come il legame di parentela.
D’altro canto la messa in evidenza di una caratura e di un percorso criminale non è neppure questo, da solo, elemento tale da connotare l’azione nei sensi di impiego di una metodica mafiosa, ciò in quanto non è la mera pericolosità o prestigio criminale dell’agente a giustificare il più grave trattamento sanzionatorio, ma il fatto di far apparire la condotta criminosa connotata da mafiosità, cioè dall’impiego di una tecnica, di un metodo che ne accentui la carica intimidatoria evocando il
coinvolgimento di una consorteria più ampia, dunque il fatto che una richiesta estorsiva provenga da figure criminose inserite in un sodalizio di stampo mafioso o che così facciano credere.
Quindi, il mero rapporto di parentela, tra l’altro nel caso di specie neppure invocato, ma rimasto implicito, legherebbe l’aggravante ad una sorta di “responsabilità da posizione”, per essere [Tizio figlio di Alfa, e, questo, non può ritenersi giuridicamente corretto, perché in contrasto con il principio di materialità sancito dal diritto penale.
Neppure la caratura criminale del “___________” può da sola sorreggere l’elemento circostanziale, che deve ancorarsi alla materialità del fatto e alla sua peculiare modalità di realizzazione.
A ciò va aggiunto che Caio addirittura ignorava chi fosse Tizio, colui che, secondo il racconto dallo stesso offerto, ha ricoperto il ruolo principale nella commissione del delitto, avendolo bloccato alle spalle e afferrato per il collo (cfr. verbale di udienza del 24.9.2024: “Ieri sera è stata la prima volta che vedevo Tizio mentre Sempronio lo conosco da tempo”). Difatti, dalla deposizione testimoniale è emerso che la persona offesa apprese soltanto in un secondo momento, in quanto gli fu riferito, che Tizio era il “figlio dello __________”, ovvero di Alfa, un soggetto condannato per reati di matrice camorristica (“un guappo, di un camorrista”).
Ciò non consente di affermare con granitica certezza che fosse maturata nella vittima, al momento della richiesta estorsiva, la convinzione di subire le intimidazioni non già da un qualsiasi delinquente, bensì da un soggetto avente legami con un ‘ampia e temibile consorteria criminale dì tipo mafioso.
Peraltro, lo stesso Caio ha rappresentato di aver respinto la richiesta estorsiva, allontanando Tizio ed Sempronio, con le rispettive accompagnatrici, dal proprio locale, sollecitando all’uopo anche l’intervento e forze dell’ordine.
Neppure possono valorizzarsi, ai fini del riconoscimento dell’aggravante contestata, i precedenti episodi denunciati da Caio, da cui è scaturita la contestazione suppletiva del Pubblico Ministero. Secondo l’ipotesi accusatoria, a partire dal 2019 Sempronio si sarebbe presentato presso il locale di Caio e, proferendo frasi minacciose e con violenza sulle cose, consistita nel danneggiare arredi e suppellettili ubicati all’interno del locale medesimo, avrebbe costretto Caio a consegnargli, in più occasioni, somme di denaro pari all’importo di 20 e 50 € a volta, nonché l’erogazione in suo favore di numerose consumazioni di bevande alcoliche. Il teste, escusso sul punto, ha riferito che in quella occasione Sempronio era accompagnato da ragazzi che dichiaravano di venire da parte dello “____” “o’_______”, esponente di altra famiglia camorristica.
Tuttavia, lo stesso Caio ha asserito di non sapere se Sempronio avesse legami con soggetti condannati per reati di stampo mafioso e di aver appreso dello spessore criminale del “_________” solo in un secondo momento.
Rafforza tale convincimento la considerazione per cui, limitatamente a tali ulteriori presunti episodi estorsivi, come di qui a breve si dirà, non è emersa la prova certa della sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi.
Le circostanze summenzionate appaiono, pertanto, idonee ad escludere l’aggravante invocata.
Da ultimo, deve precisarsi che non può ritenersi contestata, neppure in fatto, l’aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 629 comma 2 e 628 comma 3 c.p., in quanto, al di là del mero richiamo formale delle norme in questione, nella descrizione contenuta nel capo di imputazione non vi è alcun riferimento esplicito alla commissione della violenza o minaccia da parte di più persone riunite.
Il delitto di estorsione contestato al capo B) non è, invece, sussistente sul piano oggettivo. La ricostruzione operata in dibattimento dalla stessa persona offesa porta, infatti, a ritenere che per tale ipotesi delittuosa non può dirsi pianamente raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato, conclusione, questa, fatta propria dallo stesso Pubblico Ministero in sede di discussione.
Infatti la parte civile, sentita nuovamente all’udienza del 13.1.2025, ha dichiarato di aver effettivamente aver corrisposto somme tra i 20 ed i 50 euro all’imputato per consentirgli di comprare la sostanza stupefacente. Tuttavia, dal!’escussione del teste è emerso che Sempronio effettuava tali richieste dinanzi alla cassa del locale senza porre in essere minacce esplicite; per quanto riguarda le pretese consumazioni a titolo gratuito, Caio ha asserito che Sempronio prelevava le bevande direttamente dal frigorifero, senza una preventiva espressa richiesta. Nulla, poi, Caio ha riferito circa la distruzione di tavoli e suppellettili del locale, contestata dal PM nel capo d’imputazione.
Dalla ricostruzione offerta, dunque, non è emersa la prova certa delle componenti oggettive e soggettive del delitto di estorsione (costrizione intenzionale e dolosa a farsi consegnare denaro e beni in assenza di una legittima causale, minaccia di un danno a cose o persone, ingiustizia del profitto non fondato su alcuna pretesa giuridicamente lecita ed azionabile).
Pertanto, Sempronio deve essere assolto dalla contestazione di cui al capo B), sia pure con formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Sempronio colpevole del reato a lui ascritto al capo
a) della rubrica e, esclusa la contestata circostanza aggravante, lo condanna alla pena di anni di due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute durante il periodo di sofferta custodia cautelare.
Letto l’art. 530, comma 2 c.p.p., assolve Sempronio dai reati a lui ascritti al capo b) della rubrica, perché il fatto non sussiste.
Visti gli artt. 538 e ss c.p.p, condanna l’imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali dalle stesse sostenute, liquidate in favore di ciascuna in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Rigetta le richieste di pagamento di una provvisionale.
Visti gli artt. 544 comma 3 e 304 comma 1 lett. c) c.p.p., riserva il deposito della motivazione in novanta giorni e dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del suddetto termine.
Nola, 7.4.2025
Il Presidente
Martino Aurigemma
Il Giudice Estensore
Valeria Castaldo

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