a cura di Avv. Angelo Pignatelli Massime Giudizio immediato – sindacabilità da parte del giudice…
Sentenza n. 2290 emessa in data 12/09/2025 dal G.U.P. del Tribunale di Nola dott. Raffaele Muzzica.
VIOLENZA SESSUALE
Violenza sessuale: configurabilità della circostanza attenuante prevista per i casi di minore gravità.
Key Word: VIOLENZA SESSUALE – CASI DI MINORE GRAVITA’ – 609 BIS C.P.
ABSTRACT
Con la sentenza di seguito riportata, il Giudice Bruniano ritiene non sussistente la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 609 bis cpv. c.p. Il Giudice riconosce alla suddetta circostanza attenuante, come da giurisprudenza costante, natura essenzialmente oggettiva (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14560 del 17/10/2017 Ud. (dep. 29/03/2018) Rv. 272584 01 – Sez. 3, Sentenza n. 35695 del 18/09/2020 Ud. (dep. 14/12/2020) Rv. 280445-01). Pertanto, per una completa e corretta analisi della stessa non si può prescindere “…dai mezzi, dalle modalità esecutive, dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima, dalle condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, dall’occasionalità o dalla reiterazione delle condotte, nonché dalla consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici…”. Nel caso di specie, il rapporto formativo ed educativo tra la persona offesa e l’imputato (allieva e insegnante), l’età minore della vittima, la non occasionalità delle violenze e l’entità del trauma psicologico (la ragazzina in sede di incidente probatorio dichiarava di essere stata convocata per la “giustizia” e riferiva di aver smarrito la sua passione per la musica a causa del fatto) sono tutti elementi che giustificano il diniego della circostanza attenuante speciale.
FATTO CONTESTATO
Il fatto di reato contestato all’imputati riguarda più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso compiuti in tempi diversi, con violenza consistita nell’avvicinarsi repentinamente alla persona offesa infraquattordicenne, che aveva la chitarra poggiata sulla gamba sinistra, e nell’averla costretta a subire il palpeggiamento della parte interna della coscia sinistra e dei glutei. Il tutto, inoltre, sarebbe aggravato non solo perché ai danni di una bambina con meno di quattordici anni ma anche perché perpetrato nel corso delle lezioni di musica dallo stesso imputato tenute.
Stralcio della motivazione della sentenza
Così ricostruita la vicenda, ritiene questo Giudice che l’imputato deve essere condannato per il fatto a lui ascritto, non essendovi dubbio alcuno sulla sua sussistenza e sulla riconducibilità dello stesso all’imputato. Gli atti di indagine hanno consentito di delineare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di violenza sessuale aggravata. Può dirsi accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che l’imputato abbia compiuto atti sessuali ai danni della persona offesa, accarezzandola e palpeggiandole i glutei, le gambe e zone erogene, violando, quindi, la sfera di libertà sessuale della vittima. Invero, in tema di delitti contro la libertà personale, la nozione di atti sessuali agli effetti di cui all’art. 609 bis ss. c.p. comprende tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo con invasione della sfera sessuale dello stesso, mediante un, massivo o superficiale, rapporto “corpore corpori”, non necessariamente limitato agli organi genitali “stricto sensu”, ma potenzialmente riguardante anche quelle altre parti anatomiche, cd. “erogene”, che normalmente e notoriamente, sono oggetto di concupiscenza sessuale. Nella nozione di atti sessuali, dunque, si devono includere non i soli atti che involgono la sfera genitale bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica e sociologica, come erogene (Cass. Sez. 3, sent. n. 38926 del 12/04/2018 Ud. (dep. 27/08/2018) Rv. 273916 -01). Nel caso che occupa nessun dubbio può sorgere in ordine alla valenza sessuale dell’atto imposto alla persona offesa, rappresentata dal palpeggiamento dell’interno coscia della ragazzina e dei glutei. Non vi sono dubbi circa la natura consumata e non tentata del reato di violenza sessuale posto in essere dall’imputato che palpeggiava zone notoriamente erogene. Come riconosciuto dalla Suprema Corte, infatti, “Integra la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.” (Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758-01); “In tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima. (Fattispecie relativa ad imputato che, dopo essersi abbassato i pantaloni, aveva afferrato la persona offesa per un braccio, spingendola verso un divano). (Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L., Rv. 283003-01). Stante l’età infraquattordicenne della persona offesa, appare irrilevante il tema del dissenso della persona offesa (“In tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorché viziato, o dal dissenso in ogni caso manifestabile.” (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985-01). In ogni caso, non può dubitarsi della sussistenza e dalla piena prova di questo elemento, come confermato dal comportamento non verbale della persona offesa che, nel corso dei palpeggiamenti, tremava, respirava affannosamente, si interrompeva nel corso dell’esecuzione musicale. Tale atteggiamento, pur in assenza di lesioni fisiche sul corpo della donna riconducibili direttamente all’approccio sessuale, non verificatesi in ragione del mancato congiungimento carnale, appare indice probatorio sufficiente a ritenere provato ed evidente il dissenso della ragazzina a subire l’atto sessuale (“L’assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato”(Cass. Sez. 3, sent. n. 24298 del 12/05/2010 Ud. (dep. 25/06/2010) Rv. 247877-01). Gli atti di indagine utilizzabili in ragione della scelta del rito, inoltre, hanno pienamente comprovato l’elemento soggettivo previsto dal reato di cui all’art. 609 bis c.p. Ed nfatti, ai fini della configurabilità del reato è necessaria e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico rappresentato dalla coscienza e volontà di compiere atti di invasione nella sfera sessuale altrui, senza l’ulteriore necessità di quelle finalità particolari (es. soddisfacimento dell’istinto sessuale), che pur nella generalità dei casi, di fatto, ne costituiscono il movente, ma che non rientrano, tuttavia, nella fattispecie tipica (Cass. pen., Sez. III, 30/03/2000, n.1405, Delle Donne). Il comportamento dell’imputato sia anteriormente ai fatti di causa (allorquando chiedeva alla ragazzina di svolgere lezioni private presso il suo domicilio) sia al momento dei fatti – allorquando si interrompeva brevemente quando la ragazzina, turbata, sospendeva l’esecuzione musicale – non lascia alcun dubbio circa la sussistenza dell’elemento soggettivo previsto dalla norma. Ciò premesso quanto alla sussistenza dei fatti ascritti ed alla responsabilità dell’imputato, in ordine alla commisurazione della pena deve osservarsi quanto segue. Stante il margine edittale ostativo, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., in ogni caso inesistente in fatto, stante la natura allarmante del fatto ascritto, perpetrato in pieno giorno e ai danni di una minore. Con riferimento al reato contestato, sussiste l’aggravante di cui all’art. 609 ter co. 2 c.p. trattandosi di violenza sessuale avvenuta allorquando la persona offesa non aveva ancora compiuto gli anni quattordici (Perrella Ester, infatti, era una studentessa di prima media, classe 2011). Il dato non poteva essere ignorato dall’imputato, suo insegnante, o, in ogni caso, non poteva essere ignorato se non colpevolmente ai sensi dell’art. 609 sexies c.p. Parimenti, sussiste l’aggravante di cui all’art. 609 ter co. 5 bis c.p. essendo emerso pacificamente che i fatti si sono verificati all’interno dell’istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. Non sussiste la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 609 bis cpv. c.p. Impregiudicate le osservazioni che questo Giudice riterrà di effettuare in merito alle componenti oggettive e soggettive del fatto, deve osservarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità assegna alla circostanza attenuante in questione natura essenzialmente oggettiva (“Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma 1, dell’art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, riguardanti la capacità a delinquere ed utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l’attenuante del fatto di minore gravità in considerazione dei comportamenti della vittima che aveva intrattenuto con l’imputato vari rapporti sessuali consenzienti successivamente alla violenza)”. (Sez. 3, Sentenza n. 14560 del 17/10/2017 Ud. (dep. 29/03/2018) Rv. 272584 01), la cui disamina non può prescindere “…dai mezzi, dalle modalità esecutive, dal grado di compressione della libertà sessuale subito dalla vittima, dalle condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, dall’occasionalità o dalla reiterazione delle condotte, nonché dalla consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici…” (Sez. 3, Sentenza n. 35695 del 18/09/2020 Ud. (dep. 14/12/2020) Rv. 280445-01). Nel caso di specie, il rapporto formativo ed educativo tra la persona offesa e l’imputato (allieva e insegnante), l’età minore della persona offesa, la non occasionalità delle violenze e l’entità del trauma psicologico (la ragazzina in sede di incidente probatorio dichiarava di essere stata convocata per la “giustizia” e riferiva di aver smarrito la sua passione per la musica a causa del fatto) rappresentano elementi che giustificano il diniego della invocata circostanza attenuante. Ritiene questo Giudice, tuttavia, che sussistano elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche in favore dall’imputato. Lo stesso risulta totalmente sprovvisto di carichi pendenti, segnalazioni in banca-dati e men che meno precedenti definitivi. Si è sottoposto ad interrogatorio ed ha reso la sua versione dei fatti, mostrando le conseguenze impattanti sulla sua vita personale. Spontaneamente, pur negando ogni responsabilità, l’imputato ha intrapreso un percorso di recupero e di apprendimento della gestione delle emozioni presso un ente convenzionato con il Tribunale di Nola, concludendo in data 6.8.2025 con esito positivo il programma. L’intervenuta offerta risarcitoria – non essendo totalitaria e satisfattiva per la persona offesa, che la accettava solo a titolo di acconto – pur non potendo giustificare, per l’entità della stessa, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., (‘Nei reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. non è configurabile con riferimento all’ipotesi di ravvedimento attivo di cui alla seconda parte della disposizione, postulando una reversibilità degli effetti delittuosi non applicabile a reati di natura istantanea, come quelli indicati, nei quali la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l’offesa; l’attenuante è invece sempre configurabile con riferimento all’ipotesi di risarcimento del danno di cui alla prima parte della disposizione citata, sempre che il reo provveda alla integrale riparazione di ogni conseguenza pregiudizievole, anche di natura non patrimoniale, derivata dal reato.” (Sez. 3, Sentenza n. 18483 del 09/02/2017 Ud. (dep. 13/04/2017) Rv. 269633 – 01); (“In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è compatibile con il reato di violenza sessuale, dovendo peraltro il risarcimento del danno intervenire, prima del giudizio, in misura integrale non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia forma di accordo in via transattiva.” (Sez. 3, Sentenza n. 16146 del 14/03/2008 Ud. (dep. 17/04/2008) Rv. 239869 01) è ulteriore motivo a sostegno del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da considerarsi prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, per proporzionare la pena alla oggettiva gravità dei fatti, tenuto conto della oggettiva portata dei fatti, per quanto commessi da un soggetto rivestito di un ruolo di primaria importanza e delicatezza nei confronti di una minore a lui affidata, non dotati di una ingerenza fisica oltremodo elevata. Pertanto, alla luce dei criteri enunciati dall’art. 133 c.p. e, segnatamente, in considerazione della gravità del fatto, perpetrato in un istituto scolastico, parimenti leso nella sua immagine, in presenza di più persone, di età minore, delle modalità non eccessivamente invasive e ingerenti della violenza, tenuto conto tuttavia della enorme differenza anagrafica e del ruolo educativo di cui l’imputato ha fatto scempio e abuso, considerato l’entità del trauma subito dalla minore, in un primo momento spenta nei suoi desideri e aspirazioni dalle condotte dell’imputato, considerata tuttavia la scarsa pericolosità del soggetto agente, incensurato e parzialmente resipiscente (ed invero, totalmente inabilitato alla reiterazione di reati della stessa indole in ragione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza scaturenti dalla condanna), deve ritenersi pena finale congrua quella pari ad anni due e mesi otto di reclusione.
Tribunale Nola, G.U.P. Dott. Raffaele Muzzica Sentenza 12 settembre 2025, N.2290.

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