a cura di Avv. Angelo Pignatelli Massime Giudizio immediato – sindacabilità da parte del giudice…
Sentenza n. 183 emessa in data 8/05/2025 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola dott. Raffaele Muzzica.
RAPINA ED IPOTESI DI CONCORSO ANOMALO
Rapina: elementi costitutivi ed ipotesi di concorso anomalo.
Key Word: RAPINA – CONCORSO ANOMALO – ARTT. 628 E 116 C.P.
ABSTRACT
Con la sentenza di seguito riportata, il Giudice Bruniano attraverso l’analisi delle risultanze dibattimentali riconosceva la sussistenza dell’ipotesi di concorso anomalo in riferimento al delitto di rapina. A tal fine, seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione (in particolare cfr. Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021), il Giudice attribuiva all’imputata un suo preciso contributo causale oggettivo nonché la concreta prevedibilità, da parte della stessa, che il suo scaltro sociale potesse approfittare della colluttazione per rubare. Si riaffermava quindi, al caso concreto, il principio secondo il quale “in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato. alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione the non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminoso concordata. L’affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico. tra la condotta del soggetto che ha commesso soltanto il reato meno grave e pertanto diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell’esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale fazione si è svolta.”
FATTO CONTESTATO
Dall’informativa a firma dei militari in servizio alla Stazione CC di San Giuseppe Vesuviano che in data 7.6.2024 una pattuglia veniva inviata presso la locale Stazione della Circumvesuviana ove era stata segnalata la commissione di una rapina. Giunti sul posto, i militari prendevano contatti con la vittima la quale riferiva sommariamente i fatti accaduti quella sera. In particolare, la donna dichiarava di essere scesa alle ore 19:50 circa dal treno con direzione Napoli alla fermata della stazione di via Croce Rossa e che, appena messo piede sulla banchina del binario 1, era stata aggredita da due persone, una ragazza di circa 20 anni, di probabili origini marocchine, alta circa 175 cm, la quale l’aveva afferrata per i capelli, facendola cadere rovinosamente in terra, e un ragazzo alto circa 175 cm, di corporatura magra. Mentre si trovava distesa in terra, la donna era stata colpita con pugni e schiaffi dai due ragazzi, motivo per cui aveva gridato aiuto, attirando l’attenzione degli astanti che le si erano avvicinati, facendo cosi scappare gli aggressori. Una volta rialzatasi, si era accorta che i due nella colluttazione le avevano aperto la borsa e preso il portafoglio contenente la propria carta di identità, rilasciata dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), il permesso di soggiorno, una tessera bancomat e il telefono cellulare, marca Samsung, di colore verde chiaro, avente scheda sim Lena mobile. I militari precisavano che la vittima era portatrice di handicap alla gamba sinistra ed aveva avuto difficoltà a rialzarsi durante l’accaduto. In serata la donna si era poi portata presso il locale comando CC per formalizzare la denuncia querela, che aveva integrato il successivo 10.6.2024 riferendo di aver rinvenuto nei pressi della sua residenza, sita alla via Marciotti nr. 63 del Comune di San Giuseppe Vesuviano, i documenti che le erano stati sottratti (la carta di identità elettronica rilasciata dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), il permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Napoli, la tessera bancomat, rilasciata dall’istituto di credito “Credit Agricole”, filiale di San Giuseppe Vesuviano). Contestualmente la donna aveva consegnato ai militari anche il referto medico nr. 20240018154, rilasciatole in data 09.06.2024 dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Sartio, ove si era recata, lamentando dolore per i colpi subiti. Nel dettaglio le venivano riscontrate lesioni personali con prognosi di guarigione in giorni quindici.
Stralcio della motivazione della sentenza
Così ricostruiti i fatti, ritiene questo Giudice che il secondo ed il terzo imputato devono essere condannati per i fatti a loro ascritti ai capi A) e B) dell’imputazione, non essendovi dubbio alcuno sulla loro sussistenza e sulla riconducibilità degli stessi agli imputati. Deve invece essere pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti del primo imputato, non potendosi ritenere al di là dì ogni ragionevole dubbio che egli abbia commesso il fatto. Gli atti acquisiti hanno consentito di delineare in modo pacifico che in data 7.6.2024 intorno alle ore 19.40 fu consumata una rapina sulla banchina n. 1 della Stazione della Circumvesuviana di San Giuseppe Vesuviano e che alla vittima, furono sottratti il portafoglio, contenenti documenti e la cifra di 400,00 euro oltre al telefono cellulare. La dinamica della rapina è stata descritta in maniera lineare dalla denunciante, la quale, ripresasi dallo shock, era stata anche costretta a ricorrere alle cure mediche a causa dei colpi subiti. Difatti, le venivano diagnosticate lesioni personali lievi giudicate guaribili in quindici giorni. Orbene – come già affermato dal Tribunale del Riesame di Napoli, che annullava per carenza dei gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare nei confronti del primo imputato – non si dubita in alcun modo dell’attendibilità della persona offesa nel riconoscere i soggetti che variamente la strattonavano e colpivano nella data del 7 giugno 2024 (stante peraltro i numerosissimi elementi di riscontro già disaminati nei motivi in fatto della presente sentenza). Tuttavia, si dubita della attendibilità della ricostruzione dalla stessa operata esclusivamente per ciò che concerne il ruolo del primo imputato nei fatti in contestazione. Solo nelle dichiarazioni del 27 giugno 2024 la persona offesa, infatti, asseriva che “gli autori della rapina sono tre e non due come da me riferito in denuncia originariamente”, assegnando la qualifica di correo anche al primo imputato. Tuttavia, dalla visione dei filmati di videosorveglianza risulta che senz’altro la vittima può essersi resa in qualche modo conto dell’intervento di un terzo soggetto rispetto ai due originari; difficilmente però può assegnare a questi, nella persona del primo imputato, un contributo materiale o morale attivo nel compiere i fatti contestati. Nei frangenti in cui si vede apparire ed intervenire quest’ultimo, infatti, la persona offesa era riversa a terra e variamente accapigliata con l’imputata. Nella concitazione della colluttazione ella certamente aveva modo di avvedersi dell’intervento di altri soggetti, ma non altrettanto dei ruoli dai medesimi rivestiti: c’era infatti chi alimentava lo scontro gettando randomicamente colpi; chi accorreva cercando di sedare la zuffa; chi cercava quantomeno di sedare gli animi. In questo contesto di massima confusione appare molto difficile che la vittima abbia avuto la lucidità per riconoscere al primo degli imputati un ruolo attivo della rapina e nelle lesioni, come peraltro poi confermato dalla stessa dichiarante nelle sommarie informazioni rese il 9.1.2025. Altri apporti alla scena non si possono riconoscere se non quelli del tentativo di separazione iniziale – quando l’uomo dapprima interveniva sul luogo; seppur difficilmente, dello schiaffo che rendeva a lei stessa sebbene da dietro, per poi posizionarsi davanti ad essa; di spettatore inattivo quando uno degli altri due imputati la teneva ferma per le mani impedendole di difendersi dagli attacchi della correa; di concitato dissuasore della prosecuzione di lite quando la persona offesa stessa si rialzava. Successivamente, invece, il primo imputato si prodigava ad aiutare la vittima, non solo fornendole il proprio telefono ma anche attendendo con ella fino all’arrivo della p.g. D’altronde, gli ulteriori elementi probatori acquisiti – fu proprio il primo imputato a contattare le forze dell’ordine, con un’utenza telefonica chiaramente nella sua disponibilità – corroborano ulteriormente l’estraneità dell’imputato ai fatti di causa. Sulla scorta di questi rilievi, dunque, è assai verosimile che la vittima abbia sbagliato nell’attribuire al suddetto imputato un ruolo attivo e collaborativo nella commissione del fatto, indicandolo nelle prime fasi del procedimento come “autore della rapina” assieme agli altri imputati. D’altronde, ritiene questo Giudice che anche le immagini di videosorveglianza restituiscono un quadro di estraneità primo imputato rispetto alla rapina. Appare invero evidente che la sottrazione di beni alla vittima sia stato frutto di un’iniziativa assolutamente autonoma, totalmente sconosciuta allo stesso. Ciò in quanto era il primo dei correi a dare avvio all’atto predatorio quando la persona offesa veniva dapprima messa al suolo. Qui il coimputato approfittava della confusione per sottrarre, verosimilmente, il telefono cellulare della vittima. In questo momento, il primo imputato estraneo non era presente, ma arrivava successivamente, col proprio dispositivo nella mano sinistra, e, dapprima incerto sul da farsi, cercava poi di separare le due donne. A vuoto il primo tentativo, si scindeva dall’assembramento di persone e riponeva il proprio cellulare in tasca. Dopodiché, avvicinatasi un’altra litigante la fermava ed in un secondo momento, non desistendo la stessa dal proprio intento facinoroso, la rimproverava e la rincorreva, riuscendo così ad allontanarla. Esattamente in questo frangente – mentre l’imputato estraneo era distante dalla zuffa – l’altro coglieva l’occasione per sottrarre dallo zaino della persona offesa il portafogli di questa. L’imputato estraneo ai fatti, riavvicinatosi, ritentava ancora di separare le due donne, anche con violenza, e senza mostrare in alcun modo di voler assicurare ad uno dei correi (che non aveva visto operare la sottrazione) l’impunità o il possesso delle cose sottratte. Infastidito, allora, si allontanava nuovamente. Invero, risulta verosimile la mancanza di un contributo materiale o morale alla commissione dei reati contestatigli, quanto meno con riferimento al reato di rapina di cui al capo A) dell’imputazione. In altri termini, sembrerebbe totalmente mancare il dolo del concorso, ossia la consapevolezza di contribuire con altri alla realizzazione di un evento giuridico criminoso. Il primo imputato era mosso solo dal fine dividere le due donne e solo a tale scopo interveniva durante la lite (non per sottrarre beni, né tanto meno per assicurare l’impunità od il possesso degli stessi ai cortei) e, soprattutto, non forniva alcun apporto alla rapina, anzi ne era totalmente all’oscuro. Con riferimento al reato .di lesioni di cui al capo B), seppure dal filmato di videosorveglianza si possa intravedere che l’imputato, nella concitazione, abbia fisicamente colpito la vittima, deve in ogni caso escludersi la prova del dolo di lesioni, essendo lo stesso animato dalla sola volontà di separare le parti, come d’altronde illuminato dal significativo comportamento successivo tenuto dall’imputato, che prestava soccorso alla persona offesa, contattava le forze dell’ordine e ne attendeva con lei l’arrivo. Inoltre, nel corso degli interrogatori degli imputati, non veniva mai fatta menzione del terzo imputato. Il primo riconosceva gli addebiti e confermava di aver sottratto beni alla persona offesa, mentre la compagna litigava con la prima. Questa dichiarava dì essere sotto l’effetto di stupefacenti e di aver avviato la lite, nonché confermava la sottrazione ad opera del compagno. In nessuna di queste due ricostruzioni viene fatto riferimento ad un ruolo attivo e collaborativo, consapevole o inconsapevole come se fosse dalle loro prospettive, un soggetto di cui non tener conto nella vicenda. Questi non è considerato nelle versioni dei fatti rese dai due coimputati, sicché anche qui la sua posizione appare assolutamente indipendente da quella della coppia. In definitiva non è accertato che lo stesso abbia svolto un ruolo attivo nella commissione dei fatti delittuosi e, soprattutto, che ne abbia condiviso gli scopi. Non risultano, allo stato degli atti, elementi che permettano di sostenere a suo carico il dolo di concorso nel reato di rapina e di lesioni, necessario ai fini dell’imputazione del fatto. Come riconosciuto dalla Suprema Corte, infatti, “Nel reato concorsuale íl dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere, anche inopinatamente e nel corso della commissione di altro fatto criminoso. (La Corte ha così deciso che rispondono concorsualmente del delitto di rapina, nella forma del dolo diretto i concorrenti nel delitto di lesioni personali in danno di più persone se, nel corso dell’aggressione, uno dei compartecipi sottrae, non appena la rinviene casualmente in dosso ad una delle vittime, una pistola, così dando attuazione all’improvvisa decisione dei correi, annunciata con espressioni pronunciate alla presen.za di tutte (Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853 – 01). Ne consegue, dunque, che il terzo imputato non coinvolto deve essere assolto, sebbene con formula dubitativa, dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto. Per converso, non vi è dubbio alcuno circa la sussistenza e riconducibilità agli altri imputati dei reati a loro ascritti ai capi A) e B) dell’imputazione. Con riferimento di cui al capo A), non sussiste alcun dubbio in merito agli elementi oggettivi del reato di rapina, nella condotta di chi mediante violenza — consistita nel colpire brutalmente la persona offesa con calci e pugni e successivamente facendole battere la testa contro il imito – si sia appropriato del portafogli (contenente 400 euro, carta d’identità, permesso di soggiorno e tessera bancomat) e del telefono cellulare a lei in uso. La qualificazione giuridica fornita dalla Pubblica Accusa è corretta: dalla dinamica dei fatti, come ricostruiti fedelmente dalle persone offese e riscontrata dalla restante congerie probatoria, l’esercizio di minaccia e violenza fisica da parte degli imputati è stato con evidenza volto a neutralizzare la resistenza della persona offesa, facilitando l’impossessamento del bene da parte dei correi (“Al fini dell’integrazione del reato di rapina, è sufficiente l’utilizzo da parte dell’agente di un pur ridotto coefficiente dì forza impeditiva contro il soggetto passivo. idonea a produrre trazione fisica, assoluta o relativa. (Conf. fez. 2, n. 9029 del 18/04/1954, Rv. 166284). (Sez. 6, Sentenza n. 46931 del 25/10/2022 Ud. (dep. 12/12/2022) Rv. 284021 — 01). A fronte di una chiara e dimostrata sussistenza del fatto — non contestata (totalmente) dagli stessi autori del reato — gli elementi acquisiti durante le indagini (il riconoscimento della persona offesa, il riconoscimento della polizia giudiziaria, la (Esamina del filmato di videosorveglianza) hanno altresì provato oltre ogni ragionevole dubbio l’attribuibilità del reato in questione ai due imputati. Entrambi gli imputati per come è possibile riscontrare nitidamente dai video riversati in atti, hanno svolto un ruolo attivo e collaborativo nella commissione del fatto delittuoso, di tal che non vi è spazio per alcuna riqualificazione dei fatti per nessuno di loro: uno si è impossessato materialmente dei suoi averi, specificatamente del portafogli e del suo telefono cellulare, approfittando dello stato di immobilizzazione e minorata difesa cui era sottoposta la persona offesa, vittima delle lesioni; l’altro dava inizio all’aggressione, colpendo la persona offesa con calci e pugni facendole successivamente battere la testa contro il muro, contribuendo alla realizzazione dello scopo del primo. Con riferimento al primo imputato, non c’è dubbio alcuno sugli elementi soggettivi della fattispecie, dal momento che la condotta è stata consapevolmente posta in essere dall’esecutore d’altronde, in sede di interrogatorio ammetteva parzialmente gli addebiti, confessando di aver sottratto i beni alla persona offesa, come confermato altresì dalle dichiarazioni della correa – con la coscienza e volontà di impossessarsi dei beni della persona offesa, per cui si è concretizzato in re ipsa il fine di profitto previsto dall’art. 628 c.p. Non colgono nel segno le osservazioni svolte diffusamente dai difensori, secondo cui non vi è in atti sufficiente prova di una comune preordinazione, ovvero di un accordo illecito, da parte degli imputati. Come insegnato da consolidata giurisprudenza di legittimità, tale preordinazione non è elemento necessario e indefettibile ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato. Con riferimento all’altra posizione effettivamente non vi sono in atti prove sufficienti in ordine alla consapevolezza, da parte dell’imputata, di contribuire alla concomitante sottrazione degli effetti personali della persona offesa da parte del suo compagno. Non vi è prova di un accordo illecito originario né, per la concitazione della dinamica, è possibile desumere che, almeno in un istante, si sia resa conto della sottrazione dei beni ad opera dell’altro, mentre percuoteva selvaggiamente la persona offesa e, pertanto, non può ritenersi sufficientemente provato che l’imputata abbia avuto consapevolezza, diretta, indiretta o eventuale dell’intervenuta rapina (In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata salo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato. alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione the non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminoso concordata). Tuttavia, è indubbio che il contributo causale sia stato oggettivamente nei fatti dirimente, bloccando la persona offesa e rendendone impossibile la difesa mentre il correo, indisturbato, prelevava il denaro ed il telefono cellulare della persona offesa. Per altro verso, tenuto conto della particolare dinamica del fatto, dei notevolissimi carichi pendenti a carico e del rapporto affettivo tra quest’ultimo e la correa, sua compagna di vita anch’essa nota agli uffici di p.g. per condotte delittuose, non possono nutrirsi dubbi circa la concreta prevedibilità, da parte dell’imputata, che il suo scaltro sociale potesse approfittare della colluttazione per rubare (–In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l’affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico. tra la condotta del soggetto che ha commesso soltanto il reato meno grave e pertanto diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell’esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale fazione si è svolta.”(Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489 – 01). Ne consegue che deve essere indubbiamente confermata l’attribuzione del fatto all’imputata, sebbene mediante il rinvio alla figura del concorso anomalo. Come riconosciuto dalla Suprema Corte, infatti, “fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di erri all’art. 116 cod pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l’evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un’azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia i/grado di partecipatone e il dolo, per il compimento dell’azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall’azione principale con l’assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, tosi eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto (Sez. 1, n. 10795 del 25/06/1999)”.
Tribunale Nola, GM Dott. Raffaele Muzzica Sentenza 8 maggio 2025, N.183.

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