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DIFFERENZA FRA RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

Tribunale Nola, Collegio A – sentenza emessa in data 16/05/2024, n. 1076.

Presidente estensore dott.ssa Agnese Di Iorio
Giudice dott.ssa Alessandra Zingales
Giudice dott. Arnaldo Merola

Ricettazione e Riciclaggio: elementi costitutivi e criteri di valutazione dei singoli requisiti dei due reati.

Key Word: RICETTAZIONE – RICICLAGGIO – 648 – 648 BIS C.P.

ABSTRACT

Con la sentenza di seguito riportata, il Collegio A del Tribunale di Nola riqualificava il fatto di cui all’imputazione riqualificando la condotta nel delitto meno grave di cui all’art. 648 c.p.

Il Tribunale Bruniano sulla scorta delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12894 del 5/3/2015, riconosceva gli estremi del reato di ricettazione, e non del riciclaggio, evidenziando che l’alterazione intervenuta, funzionale soltanto alla negoziazione del titolo, non pareva aver avuto di mira l’occultamento dell’origine illecita del bene (rimasto infatti immodificato nel vero dato identificativo, costituito dal numero seriale, oltre che nella stessa somma portata), ma incideva soltanto in ordine alla sostituzione dell’identità della persona legittimata alla sua riscossione.

Tanto non integra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 648bis c.p., la quale pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere, sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette a ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res.

FATTO CONTESTATO

All’imputato venivano ricondotte le condotte relative al fatto reato di riciclaggio perché essendo entrato in possesso dell’assegno bancario n. 2406999636-02 della Banca Intesa San Paolo emesso in data 12.01.2017 dalla Società X spa in favore della Società Y srl per l’importo di euro 1.209, già spedito al destinatario a mezzo posta, provento di furto nell’ambito del circuito postale nonché nelle more alterato nell’indicazione del beneficiario, incassando il titolo il 18.01.2017 presso la MPS filiale di Pomigliano d’Arco (NA) compiva, in relazione al titolo in questione, operazioni tali da ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa.

Stralcio della motivazione della sentenza

All’esito dell’istruttoria dibattimentale svolta, appare pienamente provata la responsabilità dell’odierno imputato in ordine al reato di cui all’art. 648 c.p., così riqualificato il fatto a lui ascritto in rubrica. Il presente procedimento trae origine da una denuncia-querela sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Modena per conto della ” Società X “, con la quale il legale rappresentante di tale società denunciava la mancata consegna di numerosi assegni, evidentemente sottratti durante la loro spedizione ai legittimi intestatari, alcuni dei quali negoziati e riscossi da soggetti diversi. Tra questi, anche l’assegno in contestazione, ovvero quello avente n. 2406999636-02 dell’importo di euro 1.209,00, emesso in data 12 gennaio 2017 e indirizzato alla “Immobiliare Y S.r.l.”.

Gli accertamenti esperiti permettevano di appurare che, effettivamente, il titolo bancario in esame fosse stato negoziato e incassato in data 18 gennaio 2017 presso la filiale di Pomigliano d’Arco della Banca Monte dei Paschi di Siena dall’imputato. Tale essendo il contenuto degli atti utilizzabili ai fini della decisione, può ritenersi raggiunta la prova dell’attribuibilità all’odierno imputato della condotta in contestazione. Lo stesso ha infatti ricevuto l’assegno bancario costituente provento di furto, potendosi ritenere provato che il titolo fosse stato intercettato durante la spedizione al legittimo destinatario e alterato nell’indicazione del prenditore, con inserimento – in luogo dell’indicazione del legittimo destinatario – del suo nome, evidentemente proprio in vista della negoziazione, attraverso versamento sul conto corrente bancario a lui intestato. In accordo a quanto invocato dal PM e dalla difesa, non apparendo neanche ipotizzabile una responsabilità dell’imputato in relazione al delitto presupposto, il fatto appare riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648 c.p., ritenendo questo Tribunale di dover condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “integra gli estremi del reato di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta dell’imputato consistente nel versamento sul proprio conto corrente di assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell’istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni” (cfr. Cass., Sez. II, 5 marzo 2015, n. 12894).

Deve, infatti, evidenziarsi che la fattispecie delittuosa di cui all’art. 648bis c.p., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere, sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette a ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, ciò che non si è verificato nel caso che ci occupa, laddove l’alterazione intervenuta, funzionale soltanto alla negoziazione del titolo, non pare aver avuto di mira l’occultamento dell’origine illecita del bene (rimasto infatti immodificato nel vero dato identificativo, costituito dal numero seriale, oltre che nella stessa somma portata), ma soltanto la sostituzione dell’identità della persona legittimata alla sua riscossione. In altre parole, lo stesso fatto che la vicenda circolatoria del titolo sia stata agevolmente ricostruibile sulla base del solo numero identificativo dell’assegno rappresenta la prova del fatto che con la condotta in contestazione non ne sia stata occultata l’origine, con conseguente impossibilità di ravvisare nella condotta dell’imputato gli elementi costitutivi del contestato delitto di riciclaggio.

Tribunale Nola, Collegio A – sentenza emessa in data 16/05/2024, n. 1076.

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