SENTENZA n. 445/2026 emessa dal Collegio c del Tribunale di Nola nella persona dei magistrati:…
Particolare tenuità del fatto e omesso versamento dell’assegno di mantenimento: limiti dell’automatismo tra reato permanente e abitualità della condotta
SENTENZA n. 88/2026 emessa dal Giudice del Tribunale di Nola dr.ssa Mariangela Luzzi
all’udienza del 20.01.2026 dep. 10.04.2026
a cura di
Avv. Angelo Pignatelli
Titolo
Particolare tenuità del fatto e omesso versamento dell’assegno di mantenimento: limiti dell’automatismo tra reato permanente e abitualità della condotta
Massima
Art. 570 bis c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Omesso versamento dell’assegno di mantenimento – Versamento parziale – Rilevanza penale.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di cui all’art. 570-bis c.p. è integrato non solo dall’omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, ma anche dal suo versamento in misura inferiore a quella dovuta, non essendo consentito all’obbligato procedere unilateralmente ad una riduzione dell’importo fissato dal provvedimento giudiziale. La sussistenza di difficoltà economiche può assumere rilievo ai fini della valutazione della punibilità della condotta, ma non esclude di per sé l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Art. 131 bis c.p. Particolare tenuità del fatto – art.570 bis c.p. Condotta di parziale adempimento protratta nel tempo – valutazione della effettiva offensività del reato – Configurabilità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche al delitto di cui all’art. 570-bis c.p., non potendosi desumere automaticamente dalla natura protratta dell’inadempimento la sussistenza di un comportamento abituale ostativo all’operatività dell’art. 131-bis c.p. Ai fini della valutazione della non abitualità e della particolare tenuità dell’offesa, il giudice deve apprezzare le concrete modalità della condotta, le condizioni economiche dell’obbligato, l’eventuale esecuzione di versamenti parziali, il comportamento complessivamente tenuto dall’imputato e l’effettiva offensività del fatto.
Keywords
Art. 570-bis c.p. – Omesso mantenimento – Inadempimento parziale – Difficoltà economiche – Risarcimento del danno – Parte civile.
Keywords
Art. 131-bis c.p. – inadempimento parziale – configurabilità
Abstract
La sentenza affronta il tema dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570-bis c.p., in presenza di un protratto e solo parziale inadempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli minori. Il Tribunale accerta la sussistenza della fattispecie incriminatrice, rilevando che l’imputato, pur obbligato al versamento di un assegno periodico stabilito in sede civile, aveva corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, per alcuni periodi, versamenti meramente simbolici.
La decisione valorizza e analizza le specifiche condizioni economiche dell’imputato, il quale aveva perso il lavoro, beneficiato temporaneamente della NASpI e successivamente svolto attività lavorativa saltuaria con redditi estremamente modesti. Viene altresì evidenziato che, nei periodi di maggiore disponibilità economica, l’obbligato aveva effettuato versamenti significativi, talvolta compensando nei mesi successivi precedenti omissioni, nonché corrisposto una somma una tantum a copertura di parte degli arretrati.
Muovendo dai criteri elaborati dall’art. 131-bis c.p. ed in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, il Giudice monocratico afferma che la natura permanente del reato non impedisce automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dovendo il giudice verificare in concreto sia il grado di offensività della condotta sia il requisito della non abitualità del comportamento. A tal fine assumono rilievo le condizioni economiche dell’obbligato, l’effettuazione di versamenti parziali, l’assenza di precedenti penali e il comportamento complessivamente tenuto dall’imputato.
La pronuncia presenta inoltre interesse sotto il profilo sistematico poiché affronta espressamente il dibattito sulla natura giuridica dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. riguardo alla formula da adottare per il proscioglimento dell’imputato. Sul punto, il giudicante osserva che sono state formulate due diverse tesi: quella della natura di condizione di procedibilità e quella della natura di causa di esclusione della punibilità in senso stretto. Il Giudice aderendo alla tesi che lo configura come causa di esclusione della punibilità in senso stretto valorizzando il dato letterale della disposizione, la sua collocazione nel codice penale, i lavori preparatori e gli effetti extrapenali previsti dall’art. 651-bis c.p.p. Da tale qualificazione il giudice fa discendere la persistente necessità di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, nonostante il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto.
FATTO CONTESTATO
Sempronio veniva imputato del delitto p. e p. dall’art. 570 c.p., perché, serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, omettendo di versare somma mensile di complessivi euro 500,00 destinata in forza del provvedimento emesso dal Tribunale civile di Nola (r.g.nr. 1339/2021) in data 7.6.2021 al mantenimento dei figli minori, M.L. e M.G. si sottraeva agli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli, così facendo mancare loro i mezzi di sussistenza.
In Somma Vesuviana dal febbraio 2022 con condotta perdurante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli atti regolarmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, l’imputato deve essere assolto del reato ascrittogli perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.
Dall’esame dibattimentale di A.M.G. è emerso che Sempronio, benché obbligato in virtù del provvedimento di separazione reso dal Tribunale di Nola in data 7.6.2021, a versare la somma mensile di euro 500,00, per il mantenimento dei figli minori nati dal matrimonio con la donna, dal mese di febbraio 2022 non versò la somma prevista. Dal mese di febbraio 2024 – data in cui intervenne il provvedimento di divorzio, che rideterminò l’ammontare dell’assegno da 500,00 euro a 300,00 euro – poi l’imputato provvide solo per i primi mesi a pagare la somma indicata, versando successivamente saltuariamente la somma di euro 50,00 mensili.
L’omesso versamento da parte del prevenuto ha determinato forti difficoltà nella gestione quotidiana delle spese necessarie da parte della G., la quale ha dovuto fare fronte da sola alle esigenze dei minori (uno anche affetto da disabilità), in mancanza di qualsivoglia ulteriore reddito, eccezion fatta per la pensione di accompagnamento del figlio invalido.
L’imputato, inoltre, a tutt’oggi si è disinteressato dei figli, non visitandoli né preoccupandosi della loro crescita. A fronte del quadro tratteggiato dalla denunciante, l’imputato sottoponendosi ad esame in dibattimento, ha dichiarato di avere potuto versare l’importo di 500,00 euro, originariamente stabilito dal Tribunale, solo per un breve periodo e di avere, successivamente alla rideterminazione dell’ammontare dell’assegno in sede divorzile, versato dapprima 150,00 euro mensili e poi solo 50,00 euro mensili, a causa delle sue condizioni economiche assai precarie.
L’imputato ha dichiarato, infatti, che, poco dopo la separazione, nel 2022, perse il lavoro e percepì solo fino al 2024 la cosiddetta NASPI; quando tuttavia cessò anche questo aiuto al reddito, egli non fu più in grado di versare alcuna somma di denaro, se non quella di 50,00 euro mensili. Sempronio ha spiegato in proposito di vivere attualmente con il lavoro di muratore, che tuttavia, per problemi di salute, riesce a svolgere solo saltuariamente, garantendosi entrate fisse mensili non superiori a 300,00-400,00 euro; da questo importo, ogni mese l’imputato deve sottrarre la somma di euro 200,00 per l’affitto della casa occupata; la restante somma dunque è strettamente necessaria al suo minimo sostentamento.
Riguardo poi alle mancate visite ai minori, l’imputato ha precisato di abitare in una casa di appena venti metri quadrati, non sufficienti al benessere dei figli, in particolare di G. (il figlio diversamente abile), che – ha ammesso – non sarebbe in grado in alcun modo di assistere materialmente; con riferimento invece alla figlia, l’imputato ha dichiarato di essersi trovato spesso in difficoltà, in quanto la ragazza – attualmente sedicenne -, nelle occasioni in cui è uscita con lui, voleva effettuare degli acquisti nei negozi, senza che il padre tuttavia ne avesse la possibilità economica.
A fronte delle dichiarazioni dell’imputato, sono stati prodotti in copia i bonifici effettuati dall’imputato in favore della G. per i mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023 (dell’importo medio di euro 350,00), gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre 2024 (dell’importo medio di euro 350,00), da cui risulta anche che, quando l’imputato omise di versare un mese, nel mese successivo effettuò due bonifici. Sono stati altresì prodotti i bonifici per i mesi di novembre, dicembre 2024 e di febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre 2025 (dell’importo medio di euro 50,00).
E’ stato prodotto poi il certificato storico dello stato occupazionale di Sempronio, da cui si evince che l’imputato dal mese di settembre 2022 non è titolare più di alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato, risultando lo stesso risolto a seguito di licenziamento per giustificato motivo. La difesa ha fatto acquisire infine la copia dell’assegno circolare dell’importo di 3.500,00 euro, emesso in data 15.6.2023 da Sempronio in favore di G., a tacitazione delle somme dovute a titolo di mantenimento della prole per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2022 e il mese di aprile 2023 (recante in calce la quietanza sottoscritta dalla odierna parte civile).
Orbene, sulla scorta delle esposte emergenze istruttorie, la condotta accertata è senz’altro idonea a integrare sul piano oggettivo il contestato delitto di cui 570 bis c.p., essendo stato dimostrato che, nel periodo in contestazione, in alcuni mesi – maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023, gennaio, febbraio 2024 – ha versato in una misura inferiore a quella (350,00 euro a fronte di 500,00 previsti) e che solo nei mesi di marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre 2024 ha versato l’importo dovuto (300,00 euro, come rideterminato in sede di divorzio); mentre, per il restante periodo, ha versato un importo del tutto esiguo (50,00 euro).
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità infatti l’art. 570 c.p. fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, indipendentemente dalla mancanza dei mezzi di sostentamento, cosicché l’omessa corresponsione dell’assegno o anche il suo versamento solo parziale costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione (cfr.: Cass., sez. 6, n. 4677/2021).
Ciò posto, ai fini della punibilità dell’imputato rispetto all’ipotesi criminosa in questione, appare necessario verificare l’eventuale sussumibilità della fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p. il cui ambito di operatività è stato ulteriormente esteso dalla novella operata dal D.lgs. 150/2022 (in base alla quale l’istituto è applicabile a tutti quei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni).
Ciò detto, i criteri individuati dal legislatore su cui il giudice deve basare la valutazione della particolare tenuità del fatto, al fine di escludere la punibilità, sono due: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Quanto alla particolare tenuità dell’offesa, tale presupposto va valutato – precisa l’art. 131 bis c.p.p.- sulla base della modalità della condotta e sull’esiguità del pericolo, elementi che devono essere a loro volta vagliati alla luce dei criteri di “gravità del reato” di cui all’art. 133, co.1, c.p.
Applicando questi principi al caso che ci occupa, la condotta accertata in capo all’imputato appare senz’altro connotata da un’offensività ridotta, essendo emerso che il versamento parziale dell’assegno di mantenimento ha riguardato solo alcuni mesi del periodo in contestazione ed è stato giustificato dalle difficoltà economiche dell’imputato, il quale ha dato prova di contro di avere provveduto ad effettuare congrui versamenti nei periodi in cui ha avuto una maggiore disponibilità economica.
Si evidenzia poi che, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle ipotesi espressamente indicate dall’art. 131 bis c.p. in cui l’offesa non può mai ritenersi tenue (l’avere agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di un persona).
Per quanto attiene poi al requisito della non abitualità del comportamento, rilevato che il legislatore non specifica il significato di tale concetto, ma si limita a indicare quando il comportamento debba ritenersi abituale (cioè quando l’autore: 1) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 2) abbia commesso più reati della stessa indole-anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; 3) quando abbia commesso più reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate), nella fattispecie, non è possibile escludere aprioristicamente tale requisito sulla scorta del titolo di reato in contestazione, come statuito dalla Suprema Corte in un recente arresto. Secondo infatti il citato indirizzo interpretativo dei giudici di legittimità la sottrazione alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non è sempre inquadrabile nell’abitualità del comportamento ostativa alla concessione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, dovendo il giudice, al fine del requisito in questione, apprezzare tutte quelle circostanze peculiari del caso concreto che possano deporre nel senso della ricorrenza dei presupposti della speciale causa di non punibilità (cfr.: Cass., sez. 6, n. 893/2021 proprio con riferimento a un’ipotesi in cui i giudici di merito avevano escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. in relazione al delitto di cui all’art. 570 bis c.p. per difetto del requisito della non abitualità).
Ebbene, le particolari modalità dell’azione, il complessivo comportamento del prevenuto nonché l’incensuratezza dello stesso, senza dubbio, inducono a escludere che nel caso di specie ricorra quell’abitualità nel reato che il legislatore ha inteso come ostativa all’istituto in parola.
Ritenuta dunque sussistente, nell’ipotesi che ci occupa, la particolare tenuità del fatto, riguardo alla formula da adottare per il proscioglimento dell’imputato si osserva che tale questione è strettamente connessa alla natura giuridica dell’istituto in parola, rispetto alla quale all’indomani della sua introduzione nell’ordinamento giuridico – sono state formulate due diverse tesi: quella della natura di condizione di procedibilità e quella della natura di causa di esclusione della punibilità in senso stretto.
Questo giudicante ritiene di dovere aderire alla seconda delle tesi indicate, rilevato che a favore di questa soluzione sembrano deporre: 1) il tenore letterale dell’art. 131 bis c.p., che afferma che “la punibilità è esclusa”, oltre che la rubrica della stessa disposizione che parla di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) la relazione e i pareri espressi dalle Camere sullo schema di decreto che si riferiscono all’istituto sempre in termini di causa di esclusione della punibilità; 3) la collocazione della norma all’interno del codice penale, che si colloca appena prima degli articoli che regolano il potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena, dunque dopo che il fatto è stato accertato in tutti i suoi elementi costitutivi; 4) l’efficacia del giudicato nel giudizio civile, che si evince dal già citato art. 651 bis c.p.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, pertanto, l’imputato deve essere assolto dal reato ascritto perché non punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p.
Tale formula assolutoria, tuttavia, non esime il giudice dal decidere in merito alla domanda risarcitoria avanzata in questa sede dalla costituita parte civile, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 173/2022, che ha dichiarato “l’illegittimità dell’art. 538 codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti del codice di procedura penale”.
Ebbene, la condotta accertata a carico del prevenuto ha senza dubbio prodotto un danno nella sfera – patrimoniale e non – della costituita parte civile e pertanto Sempronio deve essere condannato, ai sensi dell’art. 538 c.p.p., al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi tuttavia in separata sede per l’esatta quantificazione.
L’imputato deve essere altresì condannato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla parte civile, che, applicando i valori medi previsti dal DM 55/2004 alle fasi ivi previste (fase studio; fase introduttiva; fase istruttoria; fase decisionale), devono liquidarsi in 2.394,67 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, di cui deve essere disposto il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell’art. 110 DPR 105/2002, risultando la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Letti gli artt. 530 c.p.p.-131 bis c.p. assolve Sempronio dal reato a lui ascritto per la particolare tenuità del fatto. Letto l’art. 538 c.p.p. condanna l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da determinarsi in separato giudizio, nonché alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, che si liquidano in euro 2394,67, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato.
Novanta il termine per il deposito della motivazione.
Nola, 20.1.2026
Il giudice
(dott.ssa Mariangela

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