(art. 572 c.p.) In materia di maltrattamenti in famiglia “la condotta tipizzata dalla disposizione di…
Delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 – riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – esclusione – condizioni.
Tribunale di Nola, Giudice dr. Muzzica, sent. 469/24, ud. 05.12.2024
Nella sentenza in esame, il G.I.P. del Tribunale di Nola, dr. Raffaele Muzzica, nel condannare un soggetto imputato per il reato di cui all’art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90 ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante per i cd. “fatti di lieve entità” disciplinata dal relativo comma 5 con la seguente motivazione: “Uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, in ordine alla qualificazione giuridica del reato in contestazione, non si ritiene che possano ricorrere i presupposti per la concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, ribadendo come, in materia di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del cd. fatto di lieve entità, il giudice del merito deve fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza e purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile formulare un giudizio di lieve offensività del reato. Nel caso di specie, invero, il dato relativo alla quantità ed alla qualità della sostanza, il riferimento alla sua percentuale di purezza, insieme alle modalità dell’azione perpetrata in modo sistematico ed organizzato, non può giustificare il riconoscimento dell’ipotesi lieve”.
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