Trib. Nola, Dr.ssa Ardolino, sent. 332/23, ud.24.02.2023 “Il delitto di violenza privata, è ravvisabile ogni…
Sull’’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore nel caso di accertamento strumentale dell’alcolemia.
Trib. Nola, Dr.ssa Fedele, sent. 325/23, ud.23.02.2023
“Mette conto osservare che l’obbligo di dare l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sussiste, non solo nel caso, del tutto pacifico, in cui la polizia giudiziaria proceda all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, ai sensi dell’art. 186 comma 4, cod. strada, ma anche in quello in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ex art. 186 comma 5, allorché il conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale sia sottoposto a cure mediche. In tale ipotesi, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta della polizia nei confronti di un soggetto già indiziato di una condotta rilevante ai sensi dell’art. 186 cod. strada, l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto d’indagine, per il quale, quindi, opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att.
Ne discende una nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 356, cod. proc. pen., (cfr. Suprema Corte Sez.Un. 5396 del 29/01/2015) che può essere tempestivamente dedotta a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.”
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