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In ordine all’accertamento sui presupposti reddituali per il riconoscimento del cd. reddito di cittadinanza ex art. 7 co. 1 in relazione all’art. 2, co. 1 lett. c) bis D.L.4/19.

Tribunale di Nola, Giudice dell’Udienza Preliminare – dott.ssa T. Valentino, sent. nr. 140/2023, ud. 03.03.2023.

Premesso che ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza la normative di riferimento indica i requisiti reddituali e personali per l’accesso al beneficio, “ai sensi dell’art. 2 del D.L. 4/2019 il nucleo familiare è definite ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013. Orbene, l’art. 3, comma 2, del DPCM 159/2013 statuisce che <<i coniugi che hanno diverse residenze anagrafiche fanno parte dello stesso nucleo familiare>> e all’art. 7, comma 1, del medesimo DPCM statuisce che <<ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio>>.

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