Trib. Nola, Dr.ssa Ardolino, sent. 332/23, ud.24.02.2023 “Il delitto di violenza privata, è ravvisabile ogni…
Sull’esclusione del concorso formale tra la condotta di detenzione e le plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente.
G.I.P. del Tribunale di Nola, dott.ssa T. Valentino, sent. n. 119/23, ud. 16.03.2023.
“Va esclusa la continuazione, contestata dal P.M., tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, in quanto unitaria è la fattispecie di reato, le cui manifestazioni di detenzione e vendita di sostanza stupefacente, coincidendo temporalmente, rientrano in un unico contesto, con la prima che si pone come mero presupposto della seconda. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, l’art. 73 D.P.R. 309/90 costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative, con la conseguenza, da un lato, della configurabilità del reato allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e, dall’altro, dell’esclusione del concorso formale di reati, quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, nel quale caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave (cfr Cass. sez. VI, 26.06.2008 n. 36523; Cass sez. III, 19.02.2015 n. 7404).
Nel caso in esame gli imputati senza soluzione di continuità detenevano, al fine della cessione a terzi, e nel contempo cedevano a più soggetti la medesima sostanza detenuta del tipo cocaina e crack, il che induce ad escludere il concorso formale tra la condotta di detenzione e le plurime condotte di cessione, poste in essere nel medesimo contesto spazio-temporale”.
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