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Sull’art. 73 co 5 D.P.R. 309/90. Sussistenza.

G.U.P. del Tribunale di Nola, dott.ssa T. Valentino, sent. n. 118/23, ud. 16.03.2023.

“Dalla ricostruzione complessiva del fatto storico può ritenersi, così come sostenuto dalla difesa, la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’art 73 D.P.R. 309/90, non ostando a tale diversa qualificazione la natura e il quantitativo della sostanza detenuta che deve ritenersi sintomatica della destinazione della sostanza alla vendita ma, tenuto conto delle circostanze dell’azione e della modalità complessiva della condotta, non impedisce di ritenere che l’imputato avesse in corso un piccolo spaccio di cocaina”.  (….)  “La severità delle pene previste dal primo comma dell’art 73 D.P.R. 309/90 si attaglia a chi gestisce  il mercato della droga “in grande”, ma non deve necessariamente essere applicato al piccolo spaccio giornaliero, pena l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio”.

Nel caso in esame, ai fini della riqualificazione del fatto nella ipotesi attenuata, il giudice ha  positivamente apprezzato i seguenti dati probatori: quantitativo pari a circa 15 grammi di cocaina, mancato rinvenimento all’interno dell’abitazione dell’imputato di ulteriore sostanza stupefacente,  mancata individuazione di un luogo destinato allo spaccio o della rete di clientela dell’imputato, assenza di precedenti condanne per cessione di sostanza stupefacente.

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