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Sulla detenzione illegale di armi clandestine e sul delitto di ricettazione.

G.I.P. del Tribunale di Nola, dott.ssa Basile, sent. n. 104/23, Ud. 10.03.2023.

“La definizione di arma clandestina è riferibile alle armi comuni che siano prive delle marcature obbligatorie ai sensi della L. n. 110 del 1975 art. 11 – cioè il numero di matricola, i punzoni del Banco Nazionale di prova, il nome o il marchio del fabbricante etc. – mentre nel caso di specie la pistola non presentava alcuna abrasione o cancellazione del numero di matricola, che risultava chiaramente leggibile, tuttavia anche l’aggiunta di un numero all’originario codice matricolare o la modifica dello stesso, costituisce una modalità idonea a clandestinizzare un’arma, tanto quanto la soppressione con le più varie tecniche – di un elemento identificativo, raggiungendo il medesimo risultato di ostacolo all’individuazione certa dell’arma (cfr Cass. Pen. 38029/2019)”.

“Il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione o l’alterazione della matricola, che priva l’arma medesima del numero e dei contrassegni di cui all’art 11 L. 18 aprile 1975 n. 110 essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma (Cass. Pen. 39223/14)”.

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