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Sul reato di cui all’art. 570 co 1 e 2 c.p. Esclusione.

G.I.P. del Tribunale di Nola, dott.ssa T. Valentino, sent. n. 116/23, ud. 16.03.2023

“Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art 570 co 1 e co 2 c.p. è necessario che il giudice penale motivi in ordine allo stato di bisogno dei beneficiari e alla capacità contributiva dell’obbligato. Lo stato di bisogno, in particolare, deve essere accertato dal giudice sul piano fattuale (Cass. sez VI, sent. 10.04.2014 n. 18951) e deve avvenire in concreto attraverso una accurata valutazione del materiale probatorio disponibile; il giudice penale non può desumere lo stato di bisogno unicamente dalla esistenza del provvedimento civile adottato in sede di separazione o divorzio (Cass. sez VI, 04.07.2022, n 25562). Il solo fatto del mancato versamento dell’assegno in favore del coniuge previsto dalla sentenza di separazione non è idoneo a configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, essendo imprescindibile una verifica dell’effettivo stato di bisogno in cui il coniuge si venga a trovare in seguito all’inadempimento (Cass, sez VI, 13.10-28.11.2016 n. 50295)”.

Nel caso in esame, l’imputato è stato assolto dal reato contestato perché il fatto non sussiste, essendo emersa la prova di un inadempimento parziale da parte dell’imputato e la percezione del reddito di cittadinanza da parte della p.o., che aveva dichiarato anche di arrotondare con attività di manicurista.

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