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Art. 7 co 1 DL n. 4/19 Indebita percezione del reddito di cittadinanza. Elemento soggettivo. Esclusione.

G.I.P. del Tribunale di Nola, dott. M. Aurigemma, sent. n. 183/2023, ud. 27.04.2023

“Le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione finalizzata  all’ottenimento del reddito di cittadinanza e le omissioni, anche parziali, delle informazioni dovute integrano il delitto di cui all’art 7 co 1 della legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se ed in quanto strumentali al conseguimento di un beneficio al quale altrimenti non si avrebbe diritto.  La Suprema Corte sul punto ha chiarito che il legislatore con l’espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” ha inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo derivante dalla falsità o dall’omissività delle dichiarazioni, limitandone la rilevanza ai soli casi in cui l’intento dell’agente sia quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio non dovuto (Cass. pen., sez. III, 15.09.2021 n. 44366,) ragione per cui non sarà configurabile il reato, per carenza del necessario elemento soggettivo, ogniqualvolta la falsa indicazione o l’omissione delle informazioni dovute non incida in alcun modo sulla legittimazione a ricevere il sussidio statale da parte del richiedente, che avrebbe potuto accedervi alle stesse condizioni, anche qualora avesse fornito le informazioni omesse e reso le dichiarazioni veritiere”.

Nel caso concreto, l’imputata aveva omesso di indicare il coniuge, detenuto, tra i propri componenti anagrafici ed è stata assolta dal reato ascritto ex art 530 co 2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato, “apparendo se non del tutto mancante quantomeno contraddittoria e insufficiente la prova della sussistenza del dolo specifico normativamente richiesto ai fini della configurabilità del reato” (l’omissione finalizzata ad ottenere il beneficio al quale, diversamente, non avrebbe avuto diritto).

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