Trib. Nola, Dr.ssa Ardolino, sent. 332/23, ud.24.02.2023 “Il delitto di violenza privata, è ravvisabile ogni…
Art. 7 co 1 DL n. 4/19 Indebita percezione del reddito di cittadinanza. Elemento soggettivo. Esclusione.
G.I.P. del Tribunale di Nola, dott.ssa T. Valentino, sent. n. 189/23, ud. 28.04.2023.
“Secondo un più recente orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29910/2022, valorizzando proprio l’elemento soggettivo del dolo specifico, non risponde del reato in esame,si è giunti a ritenere che non risponde del reato in esame, proprio per carenza di quest’ultimo requisito, il soggetto che – seppur abbia reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsi ovvero abbia omesso di comunicare informazioni rilevanti – sia tuttavia in possesso dei requisiti normativamente previsti per la legittima percezione del beneficio. Ed invero, è stato sottolineato come proprio con il riferimento nella norma “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” si è inteso fare riferimento ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto non tanto non jure, cioè in assenza degli elementi formali che avrebbero consentito l’erogazione, quanto ad una volontà diretta al conseguimento di esso contra ius, cioè in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento. Tenuto conto che l’imputato, straniero, risulta registrato in Italia già dall’anno 2012, non può escludersi che sia stato presente sul territorio nazionale già in un momento precedente (rispetto a quello risultante dalla residenza anagrafica) ed abbia formulato la richiesta del beneficio nella convinzione della relativa spettanza”.
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