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In tema di elemento soggettivo ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta documentale semplice.

Tribunale di Nola, Collegio A, sent. n. 73/2023

Sussiste il delitto di bancarotta documentale semplice quando risulta dimostrato che l’irregolare tenuta della scritture contabili della società ed il carattere incompleto della documentazione consegnata al curatore fallimentare, siano riconducibili ad un comportamento colposo dell’imputato, il quale, a seguito della cessazione di fatto dell’attività di impresa, non ha provveduto ad aggiornare le scritture contabili”

Segnaliamo ai lettori questa rilevante pronuncia in materia di reati fallimentari, con la quale il Tribunale di Nola ha rimarcato, ancora una volta, sotto il profilo dell’accertamento in ordine all’elemento soggettivo del reato, il discrimen tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e quello di bancarotta documentale semplice.

La sentenza in oggetto appare meritevole di essere menzionata allorché si inserisce nella cornice ermeneutica che caratterizza le più recenti decisioni della Corte di nomofilachia in materia di delitti fallimentari.

Orbene, la vicenda in esame vedeva l’imputato rispondere dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 216 co. 1 n. 2 L. Fall., riqualificata dal Tribunale, attraverso un ragionamento pienamente condivisibile, nella meno grave fattispecie di cui all’art. 217 co. 2 L. Fall.

I giudici territoriali, nel ripercorrere le vicende aziendali della fallita, ivi accertando il mancato deposito delle scritture contabili e l’incompletezza di altra documentazione utile alla ricostruzione dell’intero patrimonio aziendale, hanno comunque ritenuto non integratosi l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, punito, com’è noto, a titolo di dolo generico.

Secondo il collegio nolano, infatti, pur essendosi realizzata, sotto il profilo materiale, la condotta di sottrazione delle scritture contabili, talune circostanze quali l’assenza di condotte distrattive e la collaborazione del fallito nel coadiuvare il curatore nella fase di ricostruzione del patrimonio aziendale, hanno assunto rilievo cruciale ai fini dell’esclusione dell’elemento volitivo finalizzato, nel delitto de quo, a rendere impossibile e/o difficoltosa la ricostruzione del compendio fallimentare, potendo assurgere, la condotta in contestazione, all’alveo dei comportamenti colposi nella gestione aziendale.

Rimandando alla lettura della sentenza allegata al presente contributo, ai fini dell’integrale disamina della vicenda processuale, appare doveroso anticipare il passaggio motivazionale con il quale il Tribunale nolano ha aderito agli orientamenti della Suprema Corte: “Va in proposito ricordato che, secondo la consolidata e condivisibile interpretazione giurisprudenziale, in tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insufficiente l’accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall’agente e in ordine all’oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa di bancarotta semplice. Invero, “la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo. che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che cio renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore” (v., per tutte, Cass. Pen., sez. V, sent. n. 2900 del 02.10.2018)

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