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Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 29,30 e 31 marzo 2021
Al Presidente della Corte di Appello di Napoli
Presidente.ca.napoli@giustiziacert.it
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Prot.pg.napoli@giustiziacert.it
Presidente del Tribunale di Nola
Ministro della Giustizia – Roma
Gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Commissione di Garanzia – Roma
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
Consiglio Nazionale Forense
E p.c.
Consiglio dell’ Ordine di Nola
ordineavvocatinola@legalmail.it
Procuratore della Repubblica di Nola
Prot.procura.nola@giustiziacert.it
Giudice di Pace Circondariale
Oggetto: Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 29,30 e 31 marzo 2021.
La Camera Penale di Nola in relazione alle motivazioni, pienamente condivise, contenute nella delibera di astensione dall’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell’UCPI in data 12 marzo 2021
in ossequio
alla predetta delibera dell’organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000
comunica
ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice che
- l’astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 giorni e si terrà dal 29 al 31 marzo;
- la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 12 marzo 2021, attiene la condizione drammatica in cui versa la macchina del processo penale anche, tra l’altro, per le gravissime criticità connesse al cd “portale del penale” e per la mancata previsione di un periodo transitorio di doppio binario.
- la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.
Data
Il Segretario Il Presidente
Avv. Rosa Settembre Avv. Vincenzo Laudanno
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